Il superminimo è una componente retributiva aggiuntiva che il datore di lavoro riconosce al lavoratore oltre alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo.
Il superminimo può, ad esempio, essere concordato già al momento dell’assunzione oppure riconosciuto successivamente nel corso del rapporto di lavoro come aumento retributivo individuale. Di norma viene indicato come componente fissa della retribuzione lorda mensile nella busta paga.
In Italia si distingue tra superminimo assorbibile e superminimo non assorbibile.
In presenza di un superminimo assorbibile, successivi aumenti retributivi, in particolare gli aumenti dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo, possono essere assorbiti dal superminimo.
Esempio: la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo ammonta a 2.000 euro e il lavoratore percepisce inoltre un superminimo assorbibile di 300 euro. Se la retribuzione minima aumenta di 100 euro, il superminimo può essere ridotto a 200 euro. La retribuzione lorda complessiva rimane quindi inizialmente pari a 2.300 euro.
In caso di superminimo non assorbibile, invece, l’importo aggiuntivo rimane in linea di principio invariato. Un aumento della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo comporta quindi anche un aumento della retribuzione lorda complessiva.
La possibilità e la misura in cui un superminimo può essere assorbito dipendono in particolare dall’accordo individuale e dal contratto collettivo (CCNL) applicabile.
I datori di lavoro dovrebbero pertanto stabilire chiaramente già al momento del riconoscimento se il superminimo è assorbibile o non assorbibile e quali futuri aumenti retributivi sono interessati.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre voci del glossario relative al contratto collettivo/contratto tariffario in Italia, alla retribuzione tariffaria/retribuzione minima (paga base) e alla busta paga.
1. Che cos’è un superminimo?
Il superminimo è una componente retributiva aggiuntiva che si aggiunge alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo.
2. Il datore di lavoro è obbligato a pagare un superminimo?
No. In linea di principio, un diritto al superminimo sussiste soltanto se questo è stato concordato individualmente, promesso oppure risulta dovuto sulla base di altre disposizioni vincolanti.
3. Un superminimo può essere successivamente eliminato?
Un superminimo già concordato non può essere eliminato unilateralmente e liberamente. In caso di superminimo assorbibile può tuttavia avvenire un assorbimento consentito con successivi aumenti retributivi.
4. Cosa succede in caso di aumento retributivo previsto dal contratto collettivo?
In caso di superminimo assorbibile, l’aumento della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo può, in linea di principio, essere assorbito in tutto o in parte dal superminimo. In caso di superminimo non assorbibile, invece, aumenta in linea di principio la retribuzione lorda complessiva.
5. Il superminimo è soggetto a imposte e contributi previdenziali?
Sì. In quanto componente della retribuzione da lavoro, il superminimo è in linea di principio soggetto, come il resto della retribuzione lorda, all’imposta sul reddito e ai contributi previdenziali.
6. Il superminimo viene considerato ai fini del TFR, della tredicesima e della quattordicesima mensilità?
In quanto componente retributiva continuativa, il superminimo è in linea di principio rilevante anche per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), salvo diversa previsione del contratto collettivo. Per la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate in particolare le disposizioni del CCNL applicabile.