Le imprese e i liberi professionisti con sede o
stabile organizzazione in Italia devono comunicare all'Agenzia delle Entrate,
in linea di principio, anche le operazioni commerciali con clienti e fornitori
esteri.
Dal 1° luglio 2022, però, non è più prevista una
comunicazione trimestrale separata. I dati vengono trasmessi singolarmente per
ogni operazione in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
I soggetti esteri che in Italia dispongono solo
di un'identificazione diretta ai fini IVA o di un rappresentante fiscale non
sono soggetti all'obbligo di comunicazione.
Quali operazioni devono essere comunicate?
L'obbligo di comunicazione riguarda in linea di
principio tutte le fatture ricevute da fornitori esteri e tutte le fatture
emesse a clienti esteri.
Non devono essere comunicate nuovamente le
operazioni già registrate tramite lo SdI o tramite documento doganale. Sono
inoltre esclusi determinati acquisti di beni o servizi non rilevanti
territorialmente ai fini IVA in Italia, per un importo massimo di 5.000 euro
per operazione.
Comunicazione delle fatture emesse verso l'estero
Le fatture emesse a clienti esteri vanno redatte,
come le fatture elettroniche italiane, in formato XML e trasmesse allo SdI.
Come codice destinatario va indicato "XXXXXXX".
La trasmissione deve avvenire, in linea di
principio, entro il termine previsto per l'emissione della fattura. Nel caso di
una fattura immediata, si tratta di norma di dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione. Per le fatture differite valgono i rispettivi termini di
emissione specifici.
La fattura deve essere inviata al cliente estero
anche in formato tradizionale (PDF, cartaceo).
Comunicazione delle fatture ricevute dall'estero
Di solito i fornitori esteri non emettono le
fatture tramite lo SdI. Per questo motivo, il destinatario italiano della
fattura deve trasmettere autonomamente i dati della fattura in formato XML. A
seconda dell'operazione commerciale, si utilizzano in particolare i seguenti
tipi di documento:
- TD17: Servizi ricevuti da un fornitore estero (UE e paesi terzi)
- TD18: Acquisto intracomunitario di beni
- TD19: Acquisto di beni già presenti in Italia da un fornitore non residente
La trasmissione va effettuata, in linea di
principio, entro il 15° giorno del mese successivo alla ricezione della fattura
o all'effettuazione dell'operazione.
In molti casi il committente italiano è debitore
dell'IVA secondo il meccanismo di inversione contabile. La trasmissione in
formato XML non ha quindi solo finalità di comunicazione, ma può rappresentare
al contempo l'integrazione IVA o l'autofattura.
Rapporto con gli elenchi Intrastat
La trasmissione tramite lo SdI non sostituisce
gli eventuali elenchi Intrastat, ove dovuti. Se si acquistano o si forniscono
beni o servizi all'interno dell'Unione Europea, bisogna quindi verificare
separatamente se sia necessario presentare anche gli elenchi Intrastat.
Sanzioni in caso di comunicazioni tardive, omesse o errate
In caso di omessa o errata trasmissione può
essere applicata, in linea di principio, una sanzione amministrativa di 2 euro
per ogni fattura. La sanzione è limitata a 400 euro al mese. Se la trasmissione
avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione e il limite
massimo vengono dimezzati.