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Accordo sulla doppia imposizione

19/01/2026

Si verifica una doppia imposizione dei redditi quando due paesi hanno il diritto di tassare il medesimo reddito. Si verifica quindi un conflitto fiscale.

A tutela del contribuente sono stati stipulati i cosiddetti accordi sulla doppia imposizione. Di norma, questi accordi proteggono dalla doppia imposizione nelle transazioni con altri Stati contraenti. Il modello di riferimento è il modello di accordo dell'OCSE, alla cui struttura gli Stati si ispirano nella stipula e nella definizione dei loro accordi bilaterali sulla doppia imposizione.

Gli accordi sulla doppia imposizione (DBA) prevalgono, in linea di principio, sulle norme tributarie interne. In Italia ciò risulta dall’art. 75 del DPR n. 600/1973 (DPR 600/1973). Tuttavia, il diritto tributario interno continua a sussistere e viene soltanto “sovrapposto” dall’accordo, non sostituito.

Qualora le disposizioni interne siano più favorevoli per il contribuente, esse possono essere applicate anche in deroga all’accordo contro la doppia imposizione, ai sensi dell’art. 169 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Tipi di reddito tipici nella convenzione contro la doppia imposizione

Redditi da lavoro subordinato

Nel lavoro dipendente, i diritti impositivi dello Stato di residenza fiscale e dello Stato di svolgimento dell’attività si sovrappongono con particolare frequenza.

Tuttavia, dalla maggior parte delle convenzioni contro la doppia imposizione risulta che l'imposizione fiscale spetta in linea di principio allo Stato in cui si svolge l'attività, ovvero allo Stato in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Per i lavori di breve durata inferiori a 183 giorni possono tuttavia applicarsi eccezioni speciali.

Utili d’impresa / lavoro professionale

Gli utili d’impresa e i redditi da lavoro autonomo sono generalmente tassati nello Stato di residenza secondo il sistema delle convenzioni contro la doppia imposizione. Lo Stato in cui viene svolta l’attività ha diritto di tassazione solo se esiste una stabile organizzazione economica o una sede operativa.

Dividendi, interessi, canoni (royalties)

Dividendi, interessi e canoni (royalties) sono redditi di capitale derivanti dalla messa a disposizione di capitale o dall’utilizzo di diritti.

Le convenzioni contro la doppia imposizione limitano regolarmente il diritto impositivo dello Stato della fonte e attribuiscono il principale diritto di imposizione allo Stato di residenza fiscale del percettore.

Immobili

I redditi derivanti da beni immobili, in particolare dalla locazione, dall'affitto o dalla vendita di immobili, hanno uno stretto legame territoriale. Gli immobili sono legati al luogo e non possono essere trasferiti oltre confine.

Le convenzioni contro la doppia imposizione attribuiscono pertanto il diritto di imposizione allo Stato in cui l'immobile è situato. Lo Stato di residenza del contribuente evita la doppia imposizione mediante esenzione o credito d’imposta per l’imposta riscossa nello Stato di ubicazione dell'immobile.

Artisti e sportivi

I redditi di artisti e sportivi, secondo le convenzioni contro la doppia imposizione, sono generalmente tassati nello Stato in cui avviene la prestazione (Stato di esibizione), indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Le categorie sopra elencate non sono esaustive, ma comprendono i tipi di reddito che nella pratica risultano più rilevanti per le imprese in relazione alla loro attività in Italia.

In linea generale, le convenzioni contro la doppia imposizione non disciplinano i redditi in modo casuale, ma seguono una chiara logica economica: si tassa dove viene svolta la prestazione, dove il patrimonio è situato o dove il capitale viene impiegato.

Indicazioni pratiche per l’applicazione dell’aliquota ridotta o l’esenzione dall’imposta alla fonte (DBA)

Le agevolazioni fiscali previste dagli accordi sulla doppia imposizione non hanno effetto automatico nella pratica. È pertanto necessario presentare regolarmente richieste di esenzione dall'imposta alla fonte oppure, qualora l'imposta sia già stata trattenuta, presentare domande di rimborso nel paese di origine.

La natura e lo svolgimento di tali procedure sono disciplinati dal diritto interno del rispettivo Stato della fonte e richiedono, oltre alla domanda di esenzione o riduzione dell’imposta alla fonte, la prova della residenza fiscale e del diritto all’applicazione della convenzione contro la doppia imposizione.

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