La durata del periodo di prova è prevista dal contratto collettivo e serve come fase di test sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Si può anche rinunciare all’applicazione del periodo di prova.
1. Cos'è il periodo di prova e a cosa serve?
Il periodo di prova è una clausola nel contratto di lavoro nonché un elemento di interesse reciproco per entrambe le parti contraenti:
2. Quando è nullo un periodo di prova?
Affinché un accordo sul periodo di prova sia valido, devono essere soddisfatti determinati criteri formali e sostanziali:
3. Dove viene stabilita la durata del periodo di prova?
La durata del periodo di prova è regolamentata dalla legge e viene stabilita nei singoli contratti collettivi. Di solito la durata dipende dalla classificazione/categoria.
In linea di principio si applica quanto segue:
4. Quando si prolunga il periodo di prova?
Il periodo di prova viene prolungato della durata corrispondente in caso di assenze dovute a malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità/paternità o anche in caso di sospensione del lavoro da parte del datore di lavoro (ad esempio, integrazione salariale). Questo assicura che al dipendente sia effettivamente data la possibilità di essere messo alla prova. Tuttavia, le assenze prevedibili come le festività o i giorni di riposo settimanale non interrompono il periodo di prova.
5. Come può essere cessato il rapporto di lavoro durante il periodo di prova?
Una caratteristica distintiva del periodo di prova è la risoluzione facilitata del rapporto di lavoro. Sia il datore di lavoro che il dipendente possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento durante o al termine del periodo di prova, senza dover fornire motivazioni e senza l'obbligo di rispettare un termine di preavviso. Non sussiste inoltre alcun diritto all'indennizzo.