Definizione
Il termine raggruppamento o associazione temporanea d’impresa designa un
insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito,
anche mediante scrittura privata, allo scopo di svolgere
congiuntamente una determinata attività o un affare complesso,
limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L'ATI si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o
più società e può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Generalmente è utilizzata per la realizzazione di opere, sia private
sia pubbliche (ad esempio: strade, porti, dighe, urbanizzazione di quartieri).
L’ATI può partecipare alle gare d'appalto alle condizioni e secondo le
regole precisate dalla normativa pubblicistica, recentemente riformata con
l'approvazione del D.Lgs. 36/2023 (codice degli appalti pubblici).
RTI e reti di impresa
A volte viene utilizzato come sinonimo di ATI il termine RTI ovvero
raggruppamento temporaneo di imprese. Il termine non va però confuso con la
rete di impresa che rappresenta un contratto di collaborazione più strutturato
e non necessariamente legato ad un singolo bando o gara di appalto. Nella rete
di impresa più imprenditori collaborano sulla base di un programma comune di
rete, per aumentare capacità innovativa e competitività. Può prevedere un fondo
patrimoniale comune, un organo comune, l’iscrizione al Registro delle Imprese
e, in certi casi, anche soggettività giuridica.
Differenza tra Capofila (ATI) e General Contractor
La capofila nell’ATI si distingue dalla capofila General Contractor perché nel
caso di ATI abbiamo una alleanza alla pari tra più aziende che uniscono le loro
forze per raggiungere requisiti tecnici ed economici richiesti da ad esempio un
bando. La responsabilità è solidale tra tutte le imprese partecipanti. Nel caso
della capofila General Contractor, questa si assume per intero la
responsabilità globale di un’opera coordinando subappaltatori e fornitori.
Aspetti contabili
Ogni società mantiene la propria autonomia ed individualità contabile e
registrerà quindi i propri costi e ricavi relativi alla parte di lavori che
esegue.
La capogruppo gestisce e coordina l’opera, rileva i dati presso le altre
società per la predisposizione dello stato avanzamento lavori totale dell'opera.
L'ATI non ha autonomia patrimoniale né finalità economiche autonome e non
deve quindi tenere una propria distinta contabilità.
Fatturazione
La fatturazione deve rispecchiare
l’effettivo assetto del gruppo e delle prestazioni eseguite.
Una ATI non è normalmente un autonomo soggetto passivo IVA, per aversi
soggetto autonomo bisogna costituire un consorzio.
La fatturazione ai fini IVA funziona secondo il principio della reale
imputazione delle prestazioni. Gli obblighi di fatturazione nei confronti della
stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente
ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Trattamento dei trasferimenti finanziari
La giurisprudenza tributaria distingue il corrispettivo di una prestazione
soggetto ad IVA da un mero riversamento di somme. Se la capofila incassa somme
spettanti alle mandanti e si limita a trasferirle secondo il mandato e le quote
di partecipazione, il trasferimento può essere una mera partita finanziaria non
soggetta ad IVA. Occorre però che non vi sia un’autonoma prestazione della
mandante verso la mandataria o della mandataria verso la mandante.
Riaddebito di costi
I riaddebiti di costi sono imponibili se
esprimono il corrispettivo di un servizio come può essere per esempio l’attività di
controllo e coordinazione.
La giurisprudenza dominante ritiene che il semplice richiamo a “spese”,
“ribaltamenti”, “riaddebiti” o “quote di costi” non sia sufficiente a escludere
l’imposta.
Vanno assoggettate ad iva le spese che la capofila:
- ha sostenuto in conto proprio,
- spese che incorpora nella propria attività
- spese che trasferisce alle altre società come componente del servizio reso (p.e. servizi di coordinamento tecnico, gestione amministrativa, tenuta rapporti con la pubblica amministrazione, controllo SAL e compliance, supporto a vario titolo). In questo caso esiste un compenso specifico, esso integra una prestazione di servizi imponibile IVA, distinta dalla mera funzione rappresentativa del mandato.
La dottrina precisa che le anticipazioni sostenute dalla capofila possono
essere addebitate senza iva ex. Articolo 15 del DPR 633/1972 solo se le
anticipazioni sono effettuate in nome e per conto delle altre società.