Il termine «call-off-stock» viene spesso utilizzato come sinonimo o in parte in modo sovrapposto a «consignment stock». Da un punto di vista tecnico, tuttavia, è opportuno distinguere tra il profilo contrattuale e commerciale e quello fiscale e di diritto dell’Unione.
Si tratta di una disciplina speciale prevista dalla direttiva (UE) 2018/1910. La base giuridica italiana di riferimento è l’articolo 38-ter del decreto legge 331/93.
La semplificazione prevista dalla direttiva consiste nel fatto che il trasporto delle merci dal paese UE del fornitore verso l’Italia, al momento della spedizione, non viene considerato di per sé come una vendita intracomunitaria a se stesso. La cessione intracomunitaria e il relativo acquisto intracomunitario hanno luogo solo al momento del prelievo. Inoltre, il fornitore non è tenuto a registrarsi nello Stato membro dell’UE del cliente, purché rispetti le norme relative al magazzino a chiamata.
Le norme UE relative alle scorte a chiamata prevedono in generale che la consegna al cliente designato debba avvenire entro 12 mesi dall’arrivo delle merci nel magazzino dello Stato membro di destinazione.
Se entro tale termine le merci:
il regime semplificato può venir meno, con la conseguenza che si applicano le normali conseguenze IVA del trasferimento. In questo caso si considera effettuata in Italia un’acquisizione intracomunitaria fittizia, con l’obbligo di registrazione IVA del fornitore.
È possibile modificare successivamente il nome del cliente che ho indicato al momento della consegna dei prodotti in Italia?
Sì. È possibile, entro dodici mesi dall'arrivo delle merci nel territorio dell'altro Stato membro, sostituire il destinatario con un altro soggetto passivo, purché al momento della sostituzione siano soddisfatte tutte le condizioni previste.
Una descrizione generale e un confronto generale di contratti simili sono disponibili nell’articolo del nostro glossario Contratto di consignment Stock