Nel diritto tributario italiano invece, il termine esterovestizione indica in realtà il caso opposto: una società formalmente costituita all'estero, al fine di eludere le imposte italiane, la cui direzione effettiva è esercitata dall’Italia. Il presente articolo tratta invece la situazione "inversa", in particolare il caso di una società italiana gestita dalla Germania (in italiano denominata anche esterovestizione inversa).
Ai sensi dell'art. 73, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), una società è considerata residente in Italia se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
È sufficiente una sola di queste caratteristiche per determinare l'assoggettamento fiscale in Italia.
Il rischio di una cosiddetta esterovestizione sussiste solo se la società italiana non svolge alcuna attività reale in Italia, ma esiste solo sulla carta.
Ciò si verificherebbe, ad esempio, se:
In tali casi, l'ufficio delle imposte tedesco potrebbe sostenere che la direzione effettiva ("sede della direzione centrale") si trova in Germania. Ciò comporterebbe una doppia residenza, che dovrebbe essere sciolta in base all'accordo sulla doppia imposizione tra Germania e Italia (art. 4, comma 3, DBA).
Nella pratica, questa situazione non pone alcun problema per gli imprenditori tedeschi se la società italiana è operativa, ovvero ha propri dipendenti, locali, relazioni con i clienti o ordini in corso e volume d'affari in Italia. In questo caso l’attività rimane chiaramente imponibile in Italia, anche se l'amministratore delegato vive in Germania e prende decisioni strategiche da lì.
Esempio: una società a responsabilità limitata italiana (Srl) impiega cinque dipendenti a Milano, fornisce servizi a clienti in Italia ed è controllata al 100% da una società a responsabilità limitata tedesca. L'amministratore delegato risiede in Germania e gestisce le attività dalla sede centrale italiana.
In questo caso non sussiste alcun rischio né fiscale né di esterovestizione.
La società è regolarmente residente in Italia ed è soggetta all'imposta sul reddito delle società (IRES) ed all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Gli imprenditori tedeschi non devono quindi preoccuparsi se gestiscono una società italiana dalla Germania. È fondamentale che la società abbia una sostanza economica effettiva in Italia, ad esempio attraverso:
Questi punti dimostrano chiaramente che la società non è una società di comodo, ma una vera e propria impresa italiana.
La cosiddetta "esterovestizione" non rappresenta un pericolo per gli imprenditori tedeschi che svolgono attività operative in Italia.
Finché in Italia esistono, ad esempio, personale o attività operative, la società è chiaramente considerata residente in Italia ai fini fiscali, anche se l'amministratore delegato vive in Germania. Solo le società fittizie o fantasma che esistono solamente sulla carta e che non risultano operative potrebbero essere oggetto di contestazioni. Ciononostante la tassazione in Germania va chiarita tra i commercialisti in Germania e in Italia.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre voci del glossario relative all'imposta sulle società (IRES) e alla Srl in Italia o alla stabile organizzazione in Italia.