Il cosiddetto contratto di consegna in conto vendita (Consignment Stock) è
un contratto atipico, non disciplinato direttamente dal Codice civile, ma
valido ai sensi dell’art. 1322 CC, poiché mira a realizzare interessi
meritevoli di tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Oggetto del
presente contratto è il deposito di merci presso il cliente; la proprietà delle
merci rimane al fornitore fino al loro effettivo ritiro.
Differenza rispetto al contratto estimatorio
Il Codice Civile italiano prevede un contratto simile, ovvero il contratto
estimatorio (art. 1556–1558 CC). In quest'ultimo contratto, l’elemento causale
consiste nel trasferire al destinatario il potere di disporre delle cose,
lasciando a lui l'opzione se pagare il prezzo o se restituire le merci entro il
termine stabilito.
Differenza rispetto al contratto di "Call-off-Stock"
Il termine "Call-off-Stock" è spesso utilizzato come
sinonimo o in modo sovrapposto a "Consignment Stock". Da un punto di
vista tecnico, tuttavia, è opportuno distinguere tra il profilo contrattuale e
commerciale e quello fiscale e di diritto dell’Unione.
Il termine “call-off-stock” è un termine tipico del commercio
intracomunitario, di origine prevalentemente fiscale. La differenza
fondamentale consiste nel fatto che, nel caso del call-off-stock, il cliente
finale è già noto al momento della spedizione, mentre nel caso del
consignment-stock può essere identificato anche in un momento successivo.
Le caratteristiche principali dei tre contratti
sono riassunte in una breve tabella
| Aspetto |
Consignment Stock |
Contratto estimatorio |
Call-off Stock (UE) |
| Definizione |
Stoccaggio di merci presso il cliente, la proprietà resta al fornitore fino al prelievo |
Contratto in cui il destinatario può vendere o restituire la merce; paga solo quella venduta |
Regime semplificato IVA UE per trasferimento beni in altro Stato membro con cliente già individuato |
| Base giuridica |
Prassi commerciale + interpretazione fiscale |
Codice Civile italiano (art. 1556–1558) |
Direttiva UE 2018/1910 + art. 38-ter DL 331/93 |
| Trasferimento di proprietà |
Al momento del prelievo dal magazzino |
Solo alla rivendita a terzi (o mancata restituzione) |
Al momento del prelievo dal magazzino |
| Momento rilevante IVA |
Al momento della spedizione e del prelievo |
Alla vendita o alla scadenza del termine di restituzione (comunque entro 12 mesi) |
Al prelievo (cessione intracomunitaria) (comunque entro 12 mesi) |
| Cliente già individuato |
Non obbligatorio |
Non obbligatorio |
Obbligatorio |
| Modelli Intrastat |
Sì (dipende dalla struttura) |
Non rilevante (se operazione interna) |
Sì – semplificazione: no trasferimento a se stessi (nessuna registrazione IVA estera se rispettati i requisiti) |
| Obbligo di identificazione IVA in Italia |
Di norma sì |
Non rilevante (se operazione interna) |
No, se rispettati tutti i requisiti |
| Applicazione tipica |
Catene industriali, just-in-time |
Commercio/distribuzione (rischio di invenduto elevato) |
Cessioni intracomunitarie B2B con cliente definito, just-in-time |
Imposta sul valore aggiunto
Ai fini IVA sono rilevanti, a seconda del tipo di contratto i seguenti aspetti:
- il trasporto fisico dei beni nel magazzino
- il successivo prelievo delle merci da parte del cliente
La valutazione ai fini IVA dipende in modo determinante da quale delle seguenti configurazioni si presenti:
- operazioni intracomunitarie (tra soggetti passivi italiani)
- operazioni intracomunitarie senza applicazione del regime semplificato di call-off-stock
- operazioni intracomunitarie con applicazione del regime semplificato di call-off-stock
- operazioni con merci stoccate in Italia o all’estero
- operazioni con fornitori nazionali o esteri
- operazioni con eventuale stoccaggio in un deposito fiscale o doganale o in depositi soggetti a norme particolari
Maggiori informazioni sul tema del Call-off-Stock sono disponibili nell’articolo
del nostro glossario Call-off-Stock