Il termine
«call-off-stock» viene spesso utilizzato come sinonimo o in parte in modo
sovrapposto a «consignment stock». Da un punto di vista tecnico, tuttavia, è
opportuno distinguere tra il profilo contrattuale e commerciale e quello
fiscale e di diritto dell’Unione.
Si tratta di una
disciplina speciale prevista dalla direttiva (UE) 2018/1910. La base giuridica
italiana di riferimento è l’articolo 38-ter del decreto legge 331/93.
La semplificazione
prevista dalla direttiva consiste nel fatto che il trasporto delle merci dal
paese UE del fornitore verso l’Italia, al momento della spedizione, non viene
considerato di per sé come una vendita intracomunitaria a se stesso. La
cessione intracomunitaria e il relativo acquisto intracomunitario hanno luogo
solo al momento del prelievo. Inoltre, il fornitore non è tenuto a
registrarsi nello Stato membro dell’UE del cliente, purché rispetti le norme
relative al magazzino a chiamata.
L'applicazione del regime semplificato presuppone che:
- il fornitore non sia residente né disponga di una sede fissa nello Stato membro di destinazione
- le merci siano trasportate o spedite da uno Stato membro a un altro
- le merci siano destinate fin dall'inizio a un cliente già noto
- l'acquirente debba essere registrato ai fini IVA nello Stato di destinazione
- esista un contratto tra le parti
- Il traffico di merci tra le parti debba essere annotato e documentato in appositi registri
Requisiti e obblighi: Fornitore
- al momento della spedizione delle merci verso l’Italia non si verifica immediatamente un acquisto intracomunitario in Italia a suo carico
- non sussiste alcun obbligo di presentazione di dichiarazioni Intrastat
- il fornitore deve emettere un'adeguata lettera di vettura o bolla di consegna,
- deve registrare l'operazione nel relativo registro di magazzino
- al momento del prelievo si verifica una cessione intracomunitaria dal paese del fornitore al cliente italiano
Requisiti e obblighi: destinatario
- il destinatario effettua un acquisto intracomunitario in Italia al momento del ritiro
- applica il meccanismo di autoliquidazione secondo il regime di inversione contabile previsto dalle norme interne in materia di IVA per gli acquisti intracomunitari
- può detrarre l’imposta a monte secondo le disposizioni nazionali, purché ne abbia diritto
Termini da rispettare per le scorte a chiamata
Le norme UE
relative alle scorte a chiamata prevedono in generale che la consegna al
cliente designato debba avvenire entro 12 mesi dall’arrivo delle merci
nel magazzino dello Stato membro di destinazione.
Se entro tale termine le merci:
- non vengono ritirate dal cliente
- vengono consegnate a un'altra persona, salvo nei casi consentiti
- vengono trasportate in uno Stato membro diverso dall’Italia
- risultano mancanti, distrutte o rubate
il regime semplificato può venir meno, con la conseguenza che si applicano le normali conseguenze IVA
del trasferimento. In questo caso si considera effettuata in Italia
un’acquisizione intracomunitaria fittizia, con l’obbligo di registrazione IVA
del fornitore.
Domanda
È possibile
modificare successivamente il nome del cliente che ho indicato al momento della
consegna dei prodotti in Italia?
Sì. È possibile,
entro dodici mesi dall'arrivo delle merci nel territorio dell'altro Stato
membro, sostituire il destinatario con un altro soggetto passivo, purché al
momento della sostituzione siano soddisfatte tutte le condizioni previste.
Una descrizione
generale e un confronto generale di contratti simili sono disponibili nell’articolo
del nostro glossario Contratto di consignment Stock