Il cosiddetto contratto di consegna in conto vendita (Consignment Stock) è un contratto atipico, non disciplinato direttamente dal Codice civile, ma valido ai sensi dell’art. 1322 CC, poiché mira a realizzare interessi meritevoli di tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Oggetto del presente contratto è il deposito di merci presso il cliente; la proprietà delle merci rimane al fornitore fino al loro effettivo ritiro.
Il Codice Civile italiano prevede un contratto simile, ovvero il contratto estimatorio (art. 1556–1558 CC). In quest'ultimo contratto, l’elemento causale consiste nel trasferire al destinatario il potere di disporre delle cose, lasciando a lui l'opzione se pagare il prezzo o se restituire le merci entro il termine stabilito.
Il termine "Call-off-Stock" è spesso utilizzato come sinonimo o in modo sovrapposto a "Consignment Stock". Da un punto di vista tecnico, tuttavia, è opportuno distinguere tra il profilo contrattuale e commerciale e quello fiscale e di diritto dell’Unione.
Il termine “call-off-stock” è un termine tipico del commercio intracomunitario, di origine prevalentemente fiscale. La differenza fondamentale consiste nel fatto che, nel caso del call-off-stock, il cliente finale è già noto al momento della spedizione, mentre nel caso del consignment-stock può essere identificato anche in un momento successivo.
Le caratteristiche principali dei tre contratti sono riassunte in una breve tabella
| Aspetto | Consignment Stock | Contratto estimatorio | Call-off Stock (UE) |
|---|---|---|---|
| Definizione | Stoccaggio di merci presso il cliente, la proprietà resta al fornitore fino al prelievo | Contratto in cui il destinatario può vendere o restituire la merce; paga solo quella venduta | Regime semplificato IVA UE per trasferimento beni in altro Stato membro con cliente già individuato |
| Base giuridica | Prassi commerciale + interpretazione fiscale | Codice Civile italiano (art. 1556–1558) | Direttiva UE 2018/1910 + art. 38-ter DL 331/93 |
| Trasferimento di proprietà | Al momento del prelievo dal magazzino | Solo alla rivendita a terzi (o mancata restituzione) | Al momento del prelievo dal magazzino |
| Momento rilevante IVA | Al momento della spedizione e del prelievo | Alla vendita o alla scadenza del termine di restituzione (comunque entro 12 mesi) | Al prelievo (cessione intracomunitaria) (comunque entro 12 mesi) |
| Cliente già individuato | Non obbligatorio | Non obbligatorio | Obbligatorio |
| Modelli Intrastat | Sì (dipende dalla struttura) | Non rilevante (se operazione interna) | Sì – semplificazione: no trasferimento a se stessi (nessuna registrazione IVA estera se rispettati i requisiti) |
| Obbligo di identificazione IVA in Italia | Di norma sì | Non rilevante (se operazione interna) | No, se rispettati tutti i requisiti |
| Applicazione tipica | Catene industriali, just-in-time | Commercio/distribuzione (rischio di invenduto elevato) | Cessioni intracomunitarie B2B con cliente definito, just-in-time |
Ai fini IVA sono rilevanti, a seconda del tipo di contratto i seguenti aspetti:
La valutazione ai fini IVA dipende in modo determinante da quale delle seguenti configurazioni si presenti:
Maggiori informazioni sul tema del Call-off-Stock sono disponibili nell’articolo del nostro glossario Call-off-Stock