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Contratto di Consignment Stock

09/09/2026

Il cosiddetto contratto di consegna in conto vendita (Consignment Stock) è un contratto atipico, non disciplinato direttamente dal Codice civile, ma valido ai sensi dell’art. 1322 CC, poiché mira a realizzare interessi meritevoli di tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Oggetto del presente contratto è il deposito di merci presso il cliente; la proprietà delle merci rimane al fornitore fino al loro effettivo ritiro.

Differenza rispetto al contratto estimatorio

Il Codice Civile italiano prevede un contratto simile, ovvero il contratto estimatorio (art. 1556–1558 CC). In quest'ultimo contratto, l’elemento causale consiste nel trasferire al destinatario il potere di disporre delle cose, lasciando a lui l'opzione se pagare il prezzo o se restituire le merci entro il termine stabilito.

Differenza rispetto al contratto di "Call-off-Stock"

Il termine "Call-off-Stock" è spesso utilizzato come sinonimo o in modo sovrapposto a "Consignment Stock". Da un punto di vista tecnico, tuttavia, è opportuno distinguere tra il profilo contrattuale e commerciale e quello fiscale e di diritto dell’Unione.

Il termine “call-off-stock” è un termine tipico del commercio intracomunitario, di origine prevalentemente fiscale. La differenza fondamentale consiste nel fatto che, nel caso del call-off-stock, il cliente finale è già noto al momento della spedizione, mentre nel caso del consignment-stock può essere identificato anche in un momento successivo.

Le caratteristiche principali dei tre contratti sono riassunte in una breve tabella

Aspetto Consignment Stock Contratto estimatorio Call-off Stock (UE)
Definizione Stoccaggio di merci presso il cliente, la proprietà resta al fornitore fino al prelievo Contratto in cui il destinatario può vendere o restituire la merce; paga solo quella venduta Regime semplificato IVA UE per trasferimento beni in altro Stato membro con cliente già individuato
Base giuridica Prassi commerciale + interpretazione fiscale Codice Civile italiano (art. 1556–1558) Direttiva UE 2018/1910 + art. 38-ter DL 331/93
Trasferimento di proprietà Al momento del prelievo dal magazzino Solo alla rivendita a terzi (o mancata restituzione) Al momento del prelievo dal magazzino
Momento rilevante IVA Al momento della spedizione e del prelievo Alla vendita o alla scadenza del termine di restituzione (comunque entro 12 mesi) Al prelievo (cessione intracomunitaria) (comunque entro 12 mesi)
Cliente già individuato Non obbligatorio Non obbligatorio Obbligatorio
Modelli Intrastat Sì (dipende dalla struttura) Non rilevante (se operazione interna) Sì – semplificazione: no trasferimento a se stessi (nessuna registrazione IVA estera se rispettati i requisiti)
Obbligo di identificazione IVA in Italia Di norma sì Non rilevante (se operazione interna) No, se rispettati tutti i requisiti
Applicazione tipica Catene industriali, just-in-time Commercio/distribuzione (rischio di invenduto elevato) Cessioni intracomunitarie B2B con cliente definito, just-in-time

Imposta sul valore aggiunto

Ai fini IVA sono rilevanti, a seconda del tipo di contratto i seguenti aspetti:

  1. il trasporto fisico dei beni nel magazzino
  2. il successivo prelievo delle merci da parte del cliente

La valutazione ai fini IVA dipende in modo determinante da quale delle seguenti configurazioni si presenti:

  • operazioni intracomunitarie (tra soggetti passivi italiani)
  • operazioni intracomunitarie senza applicazione del regime semplificato di call-off-stock
  • operazioni intracomunitarie con applicazione del regime semplificato di call-off-stock
  • operazioni con merci stoccate in Italia o all’estero
  • operazioni con fornitori nazionali o esteri
  • operazioni con eventuale stoccaggio in un deposito fiscale o doganale o in depositi soggetti a norme particolari

Maggiori informazioni sul tema del Call-off-Stock sono disponibili nell’articolo del nostro glossario Call-off-Stock

 
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