Le ritenute alla fonte sono imposte che non vengono versate da chi
percepisce il pagamento, ma da chi lo esegue. Quest'ultimo trattiene l'imposta
direttamente "alla fonte" e la versa allo Stato. La materia è
disciplinata dal DPR n. 600/1973 e riguarda stipendi, onorari, provvigioni,
dividendi e redditi di capitale.
Il principio: il sostituto d'imposta
Chi opera una ritenuta diventa sostituto
d'imposta. Si tratta soprattutto di imprese, liberi professionisti, enti
e amministrazioni pubbliche. I privati, di regola, non sono sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta ha tre obblighi:
- trattenere l'imposta al momento del pagamento
- versarla allo Stato entro i termini previsti
- certificarla al percettore e dichiararla all'Agenzia delle Entrate
Esempio semplificato: un libero professionista emette una fattura di
1.000 € di onorario. L'azienda trattiene il 20 % a titolo di ritenuta (200 €),
corrisponde 800 € al professionista e versa 200 € allo Stato.
Ritenuta d'acconto o ritenuta a titolo d'imposta?
La normativa italiana distingue due forme:
- Ritenuta d'acconto: la ritenuta è un anticipo sul debito d'imposta futuro. Il percettore indica il reddito nella dichiarazione dei redditi e scomputa la ritenuta subita. Ne può derivare un credito oppure un debito residuo.
- Ritenuta a titolo d'imposta: la ritenuta è definitiva e, di regola, esaurisce l’obbligo fiscale relativo a tale reddito.
Le principali aliquote
| Tipo di pagamento |
Aliquota |
Modalità |
| Stipendi e salari |
scaglioni IRPEF (23 % / 33 % / 43 % dal 2026), oltre alle addizionali regionale e comunale |
acconto |
| Onorari di professionisti e lavoratori autonomi residenti (esclusi i contribuenti che applicano il regime forfettario) |
20 % |
acconto |
| Provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio |
23 % sul 50 % della provvigione (11,5 % effettivo); 23 % sul 20 % (4,6 % effettivo) se l’agente si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. |
acconto |
| Dividendi a persone fisiche |
26 % |
titolo d'imposta |
| Interessi e altri redditi di capitale (non tutti i casi) |
26 % |
titolo d'imposta |
| Compensi a lavoratori autonomi non residenti per prestazioni svolte in Italia |
30 % |
titolo d'imposta |
Nei pagamenti transfrontalieri le convenzioni
contro le doppie imposizioni possono ridurre l'aliquota o attribuire
integralmente la potestà impositiva allo Stato di residenza del percettore. Di
norma occorre un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità
estera.
Versamento e scadenze
Gli importi trattenuti si versano telematicamente con il modello F24, di regola entro il giorno 16 del mese successivo a quello
del pagamento. Se il termine cade di sabato, di domenica o in un giorno
festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Obblighi di certificazione e dichiarazione
- Certificazione Unica (CU): va consegnata al percettore entro il 16 marzo. L'invio telematico all'Agenzia delle Entrate segue tre termini: 16 marzo per i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo non abituale e per i redditi diversi; 30 aprile per i redditi di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni; termine di presentazione del modello 770 per le certificazioni che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
- Modello 770: dichiarazione riepilogativa del sostituto d'imposta, da presentare entro il 31 ottobre.
Cosa succede in caso di errori?
Il versamento tardivo od omesso comporta sanzioni amministrative e
interessi di mora; oltre determinate soglie può assumere rilevanza penale. Con
il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la violazione a posteriori beneficiando di sanzioni
ridotte.