Condizione centrale è che i ricavi conseguiti nell’anno precedente non superino 85.000 €. Se tale soglia viene superata, il regime non è più applicabile dall’anno successivo. In caso di ricavi superiori a 100.000 €, l’esclusione avviene immediatamente con passaggio al regime ordinario, inclusa l’applicazione dell’IVA.
Il regime è riservato esclusivamente a persona fisica fiscalmente residente in Italia oppure residente in uno Stato UE o SEE che realizza oltre il 75 % del proprio reddito complessivo in Italia. Le società di capitali sono escluse.
Oltre al limite di fatturato, sussistono le seguenti importanti cause di esclusione:
È prevista un’eccezione qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente e non sussistano più redditi di lavoro dipendente in corso.
Il regime forfettario sostituisce l’imposta sul reddito (IRPEF), le addizionali regionali e comunali e l’IRAP. In loro luogo si applica un’imposta sostitutiva forfettaria del 15 %. Per le nuove attività può applicarsi, nei primi cinque anni e al ricorrere di determinati presupposti, un’imposta sostitutiva ridotta del 5 %.
Il reddito imponibile non viene determinato sulla base dei costi effettivi, bensì calcolato in modo forfettario. Rileva un coefficiente di redditività specifico per settore (in base al codice attività Ateco). I ricavi vengono moltiplicati per tale percentuale e il risultato costituisce il reddito imponibile. I costi effettivi non sono fiscalmente deducibili.
Un consulente IT consegue nel 2026 ricavi pari a 40.000 €. Per la sua attività si applica un coefficiente di redditività del 78 %.
40.000 € × 78 % = 31.200 € reddito imponibile
31.200 € × 15 % = 4.680 € imposta sostitutiva
Se i costi effettivi ammontano a 3.000 € o 15.000 €, ciò è fiscalmente irrilevante.
I soggetti nel sistema forfettario emettono fattura elettronica senza applicazione dell’IVA e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta. Non sono previste le liquidazioni IVA periodiche e in fattura deve essere inserito un apposito riferimento all’applicazione del “regime forfettario”.
I contributi previdenziali all’INPS sono in linea di principio dovuti ordinariamente. Per le attività commerciali (artigiani, commercianti) è prevista la possibilità di una riduzione dei contributi INPS del 35 % su richiesta.
Il regime è particolarmente interessante per:
Il sistema forfettario è pertanto meno indicato in presenza di:
Un modello in esaurimento è invece il regime dei minimi. Anche in questo caso si tratta di un regime fiscale agevolato per piccoli imprenditori con ricavi dell’anno precedente fino a 30.000 €, con un’imposta sostitutiva pari al 5 %. Tale regime è stato abolito nel 2015, ma può continuare ad essere applicato dai contribuenti che vi avevano già aderito prima di tale data e che soddisfano i relativi requisiti.
Il sistema forfettario italiano offre una soluzione semplice e spesso fiscalmente vantaggiosa per attività imprenditoriali e libero-professionali di piccole dimensioni. Tuttavia, la combinazione tra limite di fatturato, determinazione forfettaria del reddito e cause di esclusione richiede un’attenta verifica della situazione individuale.