Il Libro Unico del Lavoro (LUL) è un registro previsto dalla legge per i datori di lavoro, finalizzato alla documentazione dei rapporti di lavoro in Italia. È stato introdotto nel 2008 con il decreto legislativo n. 112/2008 e sostituisce il precedente Libro paga e Libro matricola.
Il Libro Unico del Lavoro contiene informazioni sui lavoratori, sulle loro retribuzioni, sugli orari di lavoro e sulle assenze.
Devono essere registrati le seguenti persone:
- Lavoratori dipendenti (indipendentemente dal fatto che siano assunti a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato)
- Collaboratori autonomi con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata (co.co.co.)
- Amministratori di società, qualora i loro redditi siano classificati in modo corrispondente
- Lavoratori somministrati
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro i datori di lavoro domestico e le imprese in cui operano esclusivamente il titolare e i familiari collaboratori, qualora non sussistano ulteriori rapporti di lavoro.
Il Libro Unico del Lavoro è composto sostanzialmente da due sezioni:
1. Dati relativi a stipendi e retribuzioni
- Dati personali e codice fiscale del lavoratore
- Inquadramento, qualifica e anzianità di servizio
- Stipendio base, indennità, premi e retribuzioni per ore di straordinario
- Rimborsi spese e Fringe Benefit
- Contributi previdenziali e detrazioni fiscali
- Retribuzione netta corrisposta
2. Presenze e assenze
- Ore di lavoro prestate giornaliere
- Ore di straordinario
- Ferie e permessi
- Malattia e infortuni sul lavoro
- Altre assenze retribuite e non retribuite
- Giorni di riposo
Il Libro Unico del Lavoro serve quindi sia a documentare le buste paga sia a fornire le informazioni relative all’impiego e all’orario di lavoro alle autorità di controllo. Le registrazioni devono essere effettuate mensilmente, al più tardi entro la fine del mese successivo.
Esempio: i dati relativi alle retribuzioni e alle presenze per settembre 2026 devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro entro e non oltre il 31 ottobre 2026.
Il Libro Unico del Lavoro deve essere tenuto in forma elettronica. A tal fine, devono essere rispettati i requisiti di legge relativi alla numerazione progressiva e all’inalterabilità delle registrazioni. Come tutti i documenti relativi alle retribuzioni e alle imposte, anche il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato presso la sede dell’azienda. In alternativa, è possibile stabilire il nostro studio come luogo di conservazione. A tal fine è necessaria un’autorizzazione da parte dell’INAIL o una comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Prepariamo la relativa delega già in fase di costituzione della società.
Il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. In caso di mancata tenuta, tenuta errata o non conforme del Libro Unico sono previste sanzioni amministrative. L’entità delle sanzioni dipende in particolare dalla natura e dalla gravità della violazione, dal numero di lavoratori coinvolti e dal periodo di durata delle irregolarità.