Con la seconda edizione del Decreto Sostegno (Decreto “Sostegni-bis”) sono state ulteriormente adeguate alcune tematiche relative ai dipendenti e alle paghe. Di seguito le novità più importanti.
Decontribuzione per turismo e commercio
Come i precedenti Decreti, anche il Decreto Sostegni-bis ha previsto una decontribuzione a favore delle imprese non licenziano fino a fine anno.
	ATTENZIONE: Al momento mancano sia le istruzioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Il beneficio, dunque, non può ancora essere richiesto e 	compensato. Non appena saranno noti dettagli più precisi, informeremo le aziende interessate.
Contratto di rioccupazione:
Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato, volto ad agevolare l'ingresso dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e nel limite di 6.000 €.
ATTENZIONE: Anche per questo esonero al momento mancano sia le indicazioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Di conseguenza non può ancora essere richiesto e compensato.
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             Settore  | 
            
             Divieto di licenziamento fino a  | 
        
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             Industria ed edilizia  | 
            
             30/06/2021, se dopo detta data non viene richiesta la
            CIG ordinaria.  Attenzione: a partire dal 01/07/2021 per detti settori non può essere più richiesta la CIG semplificata con causale COVID, ma si può richiedere la CIG ordinaria (CIGO) con i motivi previsti (crisi, riorganizzazione, fallimento, ecc.).  | 
        
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             Commercio, turismo, studi professionali e artigianato  | 
            
             31/10/2021, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno la cassa integrazione.  | 
        
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             Eccezioni  | 
            
             Come in precedenza, il divieto di licenziamento non si applica in caso di chiusura dell'attività, fallimento, licenziamento per motivo giustificato o durante il periodo di prova, ecc.  |