Rivalutazione delle immobilizzazioni • 2021

22/03/2021

Il decreto “Agosto” dell’anno 2020 prevede per le aziende la possibilità di rivalutare le proprie immobilizzazioni. Dal punto di vista fiscale l’opzione è molto interessante e può essere fatta nel bilancio di esercizio 2020.


Cosa può essere rivalutato?

È possibile rivalutare le seguenti immobilizzazioni:

  • Immobilizzazioni materiali, indipendentemente dal fatto che siano ammortizzabili o meno. Questo significa che la rivalutazione è possibile anche per i terreni. I beni, inoltre, possono essere già completamente ammortizzati oppure in costruzione.
  • Immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelate (brevetti, diritti d’uso, marchi e loghi).
  • Partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

La rivalutazione è possibile solo per i beni risultanti in bilancio al 31.12.2019 ed ancora di proprietà dell’azienda al 31.12.2020.


Cosa non può essere rivalutato?

Sono esclusi dalla rivalutazione:

  • I beni merce che partecipano a formare il magazzino. Sono esclusi dunque anche gli immobili merci delle società di costruzioni.
  • Partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nell‘attivo circolante.
  • Beni in leasing ad eccezione di quelli riscattati entro il 31.12.2019 e riportati tra le immobilizzazioni dell’azienda nell’anno 2020.


Come si effettua la rivalutazione?

Le ultime leggi di rivalutazione prevedevano che la stessa fosse possibile solo per gruppi omogenei di beni (ad esempio per tutte le macchine). Con questa rivalutazione è possibile procedere anche per singoli beni. Possiamo applicare tre metodi di rivalutazione:

  • Rivalutazione del costo di acquisto
  • Rivalutazione del costo di acquisto e del fondo di ammortamento
  • Riduzione del fondo di ammortamento

Quale dei tre metodi applicare, viene verificato caso per caso. Il valore massimo di rivalutazione è pari al valore economico del bene stesso. Valore da determinare tenendo conto del possibile utilizzo residuo del bene e del valore di mercato dello stesso. A tal fine è consigliabile far eseguire una perizia di stima del bene, anche se non richiesta per legge, soprattutto nei casi di rivalutazione di immobili o di impianti di grandi dimensioni.


Quali sono i vantaggi della rivalutazione?

Una rivalutazione apporta i seguenti vantaggi:

  • I bassi valori delle immobilizzazioni in bilancio, possono essere adeguati ai più alti valori di mercato. Ciò determina un rafforzamento patrimoniale dell’azienda.
  • Sebbene la rivalutazione può essere fatta anche solo ai fini civilistici (senza imposte da versare), viste le condizioni molto favorevoli, è opportuno valutare anche la rivalutazione fiscale, per la quale si versa un’imposta sostitutiva del 3 %. A fronte di ciò, a partire dal 2021 si ha un più alto valore di ammortamento fiscale che comporta risparmi fiscali e compensa in breve termine il costo della rivalutazione.
    Esempio: Una macchina della società Edilexpert Srl con costo di acquisto di 100.000 € e aliquota di ammortamento del 15 % annuo, è stata ammortizzata già per un importo di 60.000 €. In bilancio il valore residuo della macchina è di 40.000 €. In realtà, la macchina ha ancora un valore di mercato pari a 70.000 €.
    Se viene effettuata una rivalutazione fiscale della macchina di 30.000 €, verrà versata un’imposta sostitutiva di 900 €. A seconda del metodo di rivalutazione adottato, l’imponibile fiscale si abbatte di 4.500 € nel 2021 con un conseguente risparmio fiscale di 1.200 € circa. Gli effetti della rivalutazione, spalmati sul restante periodo di ammortamento del bene, rendono possibile un risparmio fiscale complessivo di circa 7.000 €.
  • Nel caso in cui il bene rivalutato viene venduto, si realizza una minore plusvalenza fiscale. Tuttavia gli effetti della rivalutazione ai fini della plusvalenza si verificano solo a partire dal 4 anno dalla rivalutazione stessa, ovvero dal 2024.


Rivalutazione speciale per le strutture ricettive

Per le strutture ricettive il decreto “liquidità” del 2020 ha previsto la possibilità di una seconda opzione di rivalutazione. In questo caso la rivalutazione deve essere effettuata per gruppi omogenei di beni ed è attuabile sia nel bilancio annuale del 2020 che in quello del 2021. Il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene non prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva (!). Il maggior importo fiscale degli ammortamenti, scaturenti dalla rivalutazione, può essere utilizzato già a partire dall’anno della stessa.


Riallineamento dei valori fiscali e civilistici

Il decreto “Agosto” prevede anche la possibilità di riallineare i valori fiscali ai valoro civilistici eventualmente più alti.

La presenza di differenze di valore fiscale e civile di un bene, generalmente, viene fuori da passate operazioni di ristrutturazione d’azienda (trasferimenti, trasformazioni, ecc). Il caso più probabile può essere la contabilizzazione di un avviamento fiscalmente non riconosciuto.

Il riallineamento può essere fatto attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3 %. In questo caso l’ammortamento civilistico, prima più alto, può essere detratto anche ai fini fiscali a partire dal 2021.


Conclusioni

Sia la rivalutazione che il riallineamento sono opzioni economicamente vantaggiose che possono portare a cospicui risparmi fiscali. Le opzioni possibili sono da valutare azienda per azienda.

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