Bonus pubblicità • 2021

04/03/2021

La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione del credito di imposta per investimenti pubblicitari.


Chi e cosa viene finanziato?

Il credito di imposta può essere richiesto dalle imprese, indipendentemente dalla dimensione, dai liberi professionisti e dagli enti non commerciali. Il beneficio riguarda gli investimenti in pubblicità su giornali e riviste periodiche anche on-line e gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Non sono agevolabili gli investimenti in televendite, pubblicità su cartelloni fisici e su volantini cartacei.


Bonus erogabile

Il credito di imposta riguarda dunque gli investimenti pubblicitari in:

  1. Giornali e riviste periodiche anche on line
    Il bonus viene calcolato applicando l’aliquota del 50 % sul totale degli investimenti pubblicitari su giornali e/o periodici anche on line, effettuati nell’anno 2021.

  2. Emittenti televisive e radiofoniche locali
    Il bonus è calcolato sull’aumento delle spese pubblicitarie, almeno dell’1% rispetto all’anno precedente. Su quest’aumento si applica una percentuale del 75 %. Se nell’anno precedente non vi sono state spese pubblicitarie, non si può accedere al bonus pubblicità.

Esempio: una società prevede di effettuate per l’anno 2021 spese pubblicitarie su giornali e riviste per 10.000 €. Prevede inoltre spese pubblicitarie su radio locali per altri 10.000 €. Nell’anno precedente per lo stesso tipo di pubblicità sono state fatte spese per 6.000 €. Il bonus teorico fruibile è pari ad 8.000 € (50 % di 10.000 € + 75 % dell’aumento di spese pubblicitarie per radio di 4.000 €).


Presentazione della domanda

La domanda di accesso al credito va presentata tra il 1 marzo e il 31 marzo telematicamente.

Raccolte tutte le domande, l’Agenzia delle entrate farà il confronto tra le somme richieste e i fondi disponibili sulla misura, pari a 50 milioni di €.

Visto che la cifra disponibile sulla misura non è molto alta, potrebbe dunque accadere che il bonus inizialmente previsto pari al 50 % e/o 75 % dell’investimento, si riduca notevolmente.

Le spese pubblicitarie sostenute devono essere successivamente attestate da un commercialista abilitato al visto di conformità (gennaio dell’anno successivo).


Utilizzo del bonus

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 dal quinto giorno lavorativo successivo al provvedimento di assegnazione del credito.

Per la richiesta del credito non è previsto un click day, le domande possono essere presentate tra il 1 marzo e il 31 marzo. È irrilevante quindi l’ordine cronologico di invio ovvero, quale domanda è stata inviata prima e quale dopo.

Il bonus è soggetto a tassazione. In base all’aliquota marginale di tassazione, fino al 50 % del bonus potrebbe essere restituito sotto forma di maggiori imposte da pagare.

Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi.


Preparazione della domanda

Se dobbiamo preparare per Voi la richiesta di accesso al bonus, siete pregati di contattare il Vostro consulente contabile entro e non oltre il 23 marzo. Per la compilazione della domanda ci occorre conoscere il budget di spesa previsto per il 2021 e le copie delle fatture di spesa già sostenute.

Per l’esame, la preparazione e l’invio della domanda è richiesto un importo fisso di 490 € ed un supplemento del 4 % del bonus.

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