Legge di Bilancio 2021 – novità paghe

11/01/2021

La legge di bilancio per il 2021 è stata pubblicata il 30 dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2021. Nei paragrafi seguenti trovate le novità relative alle paghe e ai dipendenti.


Cassa integrazione

Nel periodo che va dal 01/01/2021 al 31/03/2021 (o 30/06/2021 per CIG in deroga e FIS), possono essere richieste ulteriori 12 settimane di cassa integrazione per tutti i dipendenti in forza al 01/01/2021.

Come per le ultime proroghe, anche questa volta verrà concesso uno sgravio contributivo, se le 12 settimane non vengono utilizzate. L’importo è calcolato sulla base delle ore di cassa integrazione utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020.


Contratti a tempo determinato

Il regolamento, introdotto con il decreto di agosto, che prevede la proroga dei contratti a tempo determinato una sola volta per un massimo di 12 mesi senza necessità di indicare un motivo, è stato prorogato fino al 31 marzo 2021.

Nel settore turismo (Provincia di Bolzano), questo regolamento è stato prorogato con regole diverse: i contratti possono essere rinnovati per due volte nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, sempre senza indicare un motivo.

Se siete interessati ad utilizzare questa misura, contattate il Vostro consulente personale delle paghe.


Incentivo assunzione giovani

L‘incentivo per l’assunzione di dipendenti di età inferiore ai 35 anni, in vigore dal 2018, è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022.

Si indicano di seguito le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021:

Regolamento precedente

Regolamento legge bilancio 2021

Periodo

2018 – 2020

2021 – 2022

Requisiti del dipendente

- Assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato) negli anni 2018 – 2020

- Età: fino ai 35 anni alla data di assunzione/trasformazione

- Assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato) negli anni 2021 – 2022

-  Età: fino ai 35 anni alla data di assunzione/trasformazione

Importo dell‘incentivo

50 %,

nel limite massimo di 3.000 € all‘anno

100 %,

nel limite massimo di 3.000 € all‘anno

Durata

36 mesi

36 mesi

Gli altri benefici annunciati in precedenza nelle bozze della legge di bilancio (ad esempio i benefici per l'assunzione di donne di tutte le età) non sono stati inclusi nella legge di bilancio definitiva!


Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento, in vigore fino al 31 dicembre 2020, con la Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato al 31 marzo 2021.


Congedo di paternità

Il congedo di paternità è stato prolungato per le nascite del 2021.

Il numero di giorni è stato aumentato da 8 a 11. Per le nascite del 2021, dunque, il padre può godere di 11 giorni di congedo, di cui 10 giorni obbligatori e 1 giorno volontario.


Proroga smart-working

Vista la proroga dello stato di emergenza epidemiologico fino al 31 marzo 2021, anche la possibilità del lavoro in smart working semplificato è stata prorogata fino a tale data. Ciò significa che i dipendenti possono continuare a lavorare in smart-working senza sforzi burocratici.

Se desiderate applicare lo smart-working per i Vostri dipendenti nel 2021, contattate il Vostro consulente personale delle paghe che si occuperà della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.


Proroga dell’ulteriore detrazione

Come annunciato nella nostra circolare del 7 luglio 2020, il bonus fiscale (ex Bonus Renzi) è stato riorganizzato dal 1 luglio 2020:

  1. Il Bonus Renzi è stato sostituito da un “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”
  2. Per il periodo che va da luglio a dicembre 2020 è stata introdotta una nuova detrazione fiscale. -> Con la Legge di Bilancio 2021, questa detrazione è stata definitivamente concessa.

Di seguito un elenco delle disposizioni vigenti in materia del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione:


Descrizione

trattamento integrativo

Ulteriore detrazione fiscale

(per il periodo dal 07/2020 al 12/2020)

Reddito

(imponibile fiscale)

Fino a € 24.600

€ 100 al mese

€ 0

€ 24.601 - € 26.600

€ 100 al mese

€ 0

€ 26.601 - € 28.000

€ 100 al mese

€ 0

€ 28.000 - € 35.000

€ 0

960 + (240*(35.000 – reddito) / 7.000)

€ 35.000 - € 40.000

€ 0

960 * (40.000 – reddito) / 5.000)

Superopre agli               € 40.000

€ 0

€ 0

Erogazione dell‘importo

L'importo viene pagato automaticamente dal datore di lavoro (quindi senza una domanda del dipendente) e dallo stesso compensato nel modello F24.

Poiché si tratta di una detrazione fiscale, viene calcolata automaticamente nella busta paga. Il dipendente non deve presentare una domanda.


Prossimamente Vi invieremo il documento per la rinuncia, adeguato alle nuove regole.

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