Novità per i fornitori di esportatori abituali • 2020

14/02/2020

Con il Decreto Crescita n. 34/2019 sono stati modificati i campi obbligatori che gli esportatori abituali sono tenuti ad inserire sulla fattura elettronica.

Gli esportatori abituali hanno il diritto di effettuare acquisti esenti da IVA da fornitori italiani entro determinati limiti. Un esportatore è considerato abituale quando almeno il 10% delle sue vendite deriva da esportazioni o operazioni intracomunitarie.

In caso di acquisti esenti da IVA, il fornitore è tenuto a trasmettere elettronicamente la Dichiarazione d’Intento all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate protocolla la dichiarazione con un numero di 23 cifre, composto da due parti, come nel seguente formato: 74349202002999400 - 000006. Per tutte le vendite esenti da IVA, tale numero dovrà essere riportato in fattura. Di seguito viene fornito un esempio della dicitura da apporre:

"Vendita esente da IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72 numero di protocollo memorandum d’intesa XXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXX" oppure "Cessione esente da IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72 numero di protocollo memorandum d’intesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXX”

Dal momento che attualmente la fattura elettronica non prevede alcun campo dedicato a tali informazioni, esse devono essere indicate nel campo <Causale> o <Descrizione>.

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