FUNZIONAMENTO REVERSE CHARGE
NB: documento tradotto dal tedesco, immagini non tradotti....
Wikipedia: “…il prestatore deve versare l’IVA all’Erario e il committente può portare in detrazione l’IVA pagata come imposta assolta sugli acquisti. Con il meccanismo dell’inversione contabile, invece, per determinate operazioni il debito d’imposta passa al committente.”
L’applicazione del meccanismo del Reverse Charge – in tedesco anche “Steuerschuldumkehrung”, in italiano “sistema di inversione contabile” – funziona nella pratica come segue.
Un fornitore emette, per la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuata, una fattura senza IVA. Tale fattura viene poi integrata dal cliente, che deve essere a sua volta un’impresa, al momento del ricevimento. Nella pratica ciò significa che il cliente annota l’IVA sulla fattura manualmente oppure, oggi, anche tramite software.
La particolarità del procedimento non si esaurisce tuttavia qui: diversamente dalle normali fatture di acquisto emesse con IVA, il cliente ha l’obbligo di registrare tale fattura non solo nel registro degli acquisti, ma anche nel registro delle vendite. Ciò significa che, per il cliente, l’IVA sugli acquisti e l’IVA sulle vendite si neutralizzano. Lo stesso vale naturalmente anche per il fornitore, poiché quest’ultimo emette già la propria fattura senza IVA.
Un esempio può chiarire il procedimento:
Un’impresa italiana riceve la seguente fattura da un fornitore UE:
![1[3]](/media/f41ac7c0-20a6-41af-935f-7c124257a7ea/1-3.jpg)
L’impresa integra la fattura con l’IVA, in Italia pari al 22%:
![2[3]](/media/8ce520f6-ff9d-4524-b7f1-6f0163f1e31b/2-3.jpg)
L’impresa italiana registra la fattura nel registro delle fatture di acquisto:
| N. |
Fornitore/Cliente |
Descrizione |
Imponibile |
IVA |
Totale |
| 1 |
Test GmbH |
Acquisto intracomunitario |
1.000 € |
220 € |
1.220 € |
Successivamente la fattura viene registrata anche nell’apposito registro delle fatture emesse. I moderni programmi di contabilità generano automaticamente tale registrazione, vale a dire che la fattura viene di fatto contabilizzata una sola volta. La numerazione coincide in entrambi i registri.
| N. |
Fornitore/Cliente |
Descrizione |
Imponibile |
IVA |
Totale |
| 1 |
Test GmbH |
Acquisto intracomunitario |
1.000 € |
220 € |
1.220 € |
La registrazione della fattura nei registri IVA comporta anche la contabilizzazione automatica dell’operazione nel libro giornale in contabilità ordinaria. Vengono movimentati i seguenti conti:
| Conto Dare |
Importo |
Conto Avere |
Importo |
| Acquisto merci |
1.000 € |
Debiti verso fornitori |
1.000 € |
| IVA acquisti |
220 € |
IVA vendite |
220 € |
Come si vede, il credito IVA e il debito IVA si compensano tra loro; rimangono quindi un acquisto di merci e un debito verso il fornitore pari a 1.000 €.
Inoltre, in capo al cliente italiano sorge l’obbligo di presentare la “comunicazione delle fatture estere” o “comunicazione delle operazioni transfrontaliere / esterometro” e, eventualmente, anche una comunicazione Intrastat. Se anche il fornitore estero debba presentare una comunicazione Intrastat dipende naturalmente dalle disposizioni vigenti nel rispettivo Paese di stabilimento.
ORIGINE DEL PROCEDIMENTO
Il principale ambito di applicazione del meccanismo del Reverse Charge riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere. Dal 1985 l’Unione Europea lavora, senza successo, al cosiddetto sistema di clearing, la cui introduzione consentirebbe di rendere detraibile anche l’IVA dei fornitori esteri allo stesso modo di quella dei fornitori nazionali. Fin tanto che ciò non avviene, trova applicazione il meccanismo del Reverse Charge.
Un ulteriore motivo dell’estensione dell’applicazione del Reverse Charge a partire dal 2007 risiede nel presunto contrasto all’evasione IVA in determinati “settori a rischio”, come l’edilizia e le attività affini. In tali settori vi sarebbero imprese che emettono fatture con IVA, senza poi versarla. Con l’applicazione più ampia del procedimento si producono tuttavia, volontariamente o meno, effetti collaterali non trascurabili. Le imprese che sono prevalentemente soggette al Reverse Charge, e che quindi emettono fatture senza IVA, generano infatti un credito IVA permanente, poiché effettuano numerosi acquisti con IVA.
In linea generale, il meccanismo del Reverse Charge lascia un retrogusto leggermente amaro. Che senso può avere integrare prima una fattura con l’IVA, registrarla poi in due registri, soltanto per poter compensare tale IVA? Lo stesso risultato si potrebbe ottenere semplicemente lasciando la fattura così come ricevuta dal fornitore estero e registrandola senza IVA, come avviene ad esempio anche per le fatture esenti da IVA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto riguarda l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge occorre consultare il Testo Unico IVA, DPR 633/1972, in particolare le disposizioni sulla territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-octies e le disposizioni operative di cui all’art. 17. Inoltre, va considerato il decreto-legge 331/1993, che disciplina nel dettaglio le operazioni intracomunitarie.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 2019 ha avuto finora effetti limitati sull’applicazione del meccanismo del Reverse Charge. Per il Reverse Charge esterno ai sensi dell’art. 46 del DL 331/1993, nulla cambia, poiché i soggetti esteri continueranno a emettere fattura in formato cartaceo o comunque secondo le regole del proprio Paese. Per le fatture provenienti da Stati UE che nel frattempo hanno introdotto anch’essi la fatturazione elettronica e per il Reverse Charge interno, oltre all’integrazione manuale della fattura stampata, vi è oggi anche la possibilità di predisporre un documento elettronico (tipo documento TD17, TD 18 o TD19) di integrazione, che genera automaticamente la registrazione contabile e consente quindi di risparmiare molto lavoro e spazio di archiviazione.
PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE E CASI PRATICI
Affinché il meccanismo del Reverse Charge possa trovare applicazione, deve trattarsi di un’operazione cosiddetta B2B. Ciò significa che il cliente deve essere sempre un imprenditore o comunque un soggetto titolare di partita IVA. Non può quindi mai trattarsi di un privato.
I seguenti ambiti sono quelli più frequentemente interessati dall’applicazione del Reverse Charge:
Cessioni e prestazioni intracomunitarie
Un rivenditore di mobili italiano acquista mobili dal proprio fornitore in Germania.
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Contratti di subappalto
Esempio: l’impresa edile affida lavori di intonacatura a un subappaltatore.
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Installazione di impianti
Esempio: l’elettricista realizza gli impianti elettrici in un edificio aziendale.
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Lavori di completamento
Esempio: lavori di tinteggiatura.
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Lavori di demolizione
Esempio: demolizione e ricostruzione di un edificio.
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Servizi di pulizia relativi a edifici
Esempio: pulizia delle finestre di una facciata in vetro.
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Commercio di prodotti elettronici
Esempio: vendita di smartphone.
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IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA IN ITALIA PER L’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
In linea generale, le imprese non sono necessariamente tenute a identificarsi ai fini IVA in Italia soltanto perché svolgono un’attività in Italia. Può tuttavia verificarsi una fattispecie che rende necessaria una registrazione, tra cui rientra anche l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge. Solo chi dispone di una posizione IVA in Italia può applicare tale procedimento nel territorio italiano. Ad esempio, l’esecuzione di lavori edili da parte di un imprenditore tedesco per un cliente in Italia non comporta ancora, di per sé, l’obbligo di identificazione diretta. Se però tale imprenditore impiega subappaltatori tedeschi nel cantiere italiano, diventa necessaria un’identificazione ai fini IVA per poter applicare il Reverse Charge italiano alle relative fatture.
CONCLUSIONE
Il complesso meccanismo del Reverse Charge era stato originariamente concepito come presunta soluzione transitoria per evitare la formazione di crediti IVA negli scambi transfrontalieri di beni e servizi, ma viene sempre più spesso utilizzato anche per contrastare l’evasione fiscale. Ciò aumenta la complessità della contabilità e conduce spesso alla formazione di crediti IVA. Per la verifica del vostro caso concreto restiamo volentieri a disposizione.
| Autore: Patrick Moling, dottore commercialista |
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Richieste a:
Hermann A. Graber, dottore commercialista -
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