Ai
fini fiscali, per i documenti e i registri contabili sussiste un obbligo di conservazione
fino alla scadenza del termine di accertamento relativo al rispettivo periodo d’imposta. Si applica, in linea generale, la regola secondo cui il termine di accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
Ne derivano i seguenti termini di accertamento:
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Anno d’imposta
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Anno presentazione dichiarazione
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Termine accertamento
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2020
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2021
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31.12.2026
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2021
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2022
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31.12.2027
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2022
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2023
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31.12.2028
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2023
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2024
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31.12.2029
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2024
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2025
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31.12.2030
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2025
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2026
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31.12.2031
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2026
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2027
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31.12.2032
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Qualora la dichiarazione dei redditi relativa a un determinato anno non sia stata presentata, il termine di accertamento si prolunga di 2 anni. In caso di accertamenti in corso, sussiste l’obbligo di conservare la documentazione relativa all’anno interessato fino alla conclusione del controllo.
La conservazione dei registri contabili può avvenire
anche in formato elettronico; ciò riguarda in particolare i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, i mastrini contabili e il libro giornale. Qualora la contabilità finanziaria venga tenuta dal nostro Studio, provvediamo noi alla relativa conservazione per Vostro conto. Qualora invece la contabilità venga gestita direttamente da Voi, dovrete occuparVi autonomamente della conservazione a norma di legge dei registri sopra indicati. In caso di conservazione elettronica, deve essere garantito che i registri contabili possano essere stampati in qualsiasi momento in occasione di eventuali controlli.
Dal
punto di vista civilistico, si applica un
obbligo di conservazione di 10 anni; per i registri contabili, tale termine decorre dall’ultima registrazione. Per i libri sociali (libro delle assemblee dei soci, libro del consiglio di amministrazione, libro del collegio sindacale) è consigliabile una conservazione permanente.