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Novità |
Descrizione |
Esempio |
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Età del veicolo: +50 % |
A partire da gennaio successivo al quinto anno dalla data di prima immatricolazione, il valore convenzionale determinato ai fini del fringe benefit è aumentato del 50%. Sono interessati sia i veicoli il cui calcolo avviene sulla base della tipologia di alimentazione sia quelli per i quali si applica il calcolo in base alle emissioni di CO₂. Per i veicoli più datati, ai quali continua ad applicarsi il precedente regime forfettario del 30%, tale maggiorazione non trova invece applicazione. |
Un dipendente ha ricevuto nel 2024 un’autovettura aziendale immatricolata per la prima volta nel 2020. Il valore convenzionale determinato per l’uso privato del veicolo ammonta a € 2.500,00 annui. A partire dal 2026, tale importo deve essere aumentato del 50% e ammonta pertanto a € 3.750,00. |
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Accessori e allestimenti aggiuntive : +5 % |
Se il veicolo dispone di accessori o allestimenti non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore convenzionale è aumentato forfettariamente del 5%. Anche in questo caso sono interessati sia i veicoli il cui calcolo avviene sulla base della tipologia di alimentazione che quelli per i quali si applica il calcolo in base alle emissioni di CO₂. |
Il valore convenzionale determinato per l’uso privato del veicolo ammonta a € 2.500,00 annui. Secondo il contratto di acquisto, il veicolo dispone di una telecamera per la retromarcia quale accessorio/allestimento aggiuntivo. Il valore convenzionale deve pertanto essere aumentato del 5% e ammonta quindi a € 2.625,00 |
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Proroga del regime transitorio |
Per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al lavoratore nel corso del 2025, continua ad applicarsi il precedente metodo di calcolo basato sulle emissioni di CO₂. Il precedente termine del 30 giugno 2025 previsto per l’assegnazione del veicolo è stato esteso all’intero anno 2025. |
Un dipendente ha ricevuto un’auto aziendale in data 05/07/2025 e, pertanto, fino ad ora rientrava nella nuova disciplina basata sulla tipologia di alimentazione. A seguito della proroga del regime transitorio, occorre ora verificare se, con effetto retroattivo dal 2026, debba invece applicarsi il regime transitorio e quindi il calcolo del fringe benefit sulla base delle emissioni di CO₂. |