Il nuovo anno porterà ancora una volta una serie di novità fiscali. La maggior parte delle quali derivano dalla legge di bilancio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2025.
Di seguito Vi illustriamo le principali novità fiscali per il 2026.
In una circolare separata abbiamo riassunto le novità relative alle paghe.
Iper‑ammortamento per investimenti “Industria 4.0”
Dal 2020 gli investimenti riconducibili a “Industria 4.0” erano sostenuti, in linea generale, da un credito d’imposta. A partire dal 2026 gli investimenti saranno incentivati
non più attraverso crediti fiscali ma mediante una maggiorazione degli ammortamenti, spesso indicata come “iper‑ammortamento”. Il meccanismo richiama in parte quello in vigore fino al 2019. Le caratteristiche principali dell’incentivo possono essere riassunte come segue:
Beneficiari
L'agevolazione può essere richiesta
solo dalle imprese. Sono
esclusi i liberi professionisti, i contribuenti che applicano il
regime forfettario e gli
agricoltori che determinano il reddito sulla base dei redditi catastali. Per questi ultimi continua ad applicarsi un incentivo sotto forma di
credito d'imposta. Il requisito per beneficiare dell'incentivo è
il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il
regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti.
Investimenti agevolati
- Gli investimenti devono essere effettuati dal 01.01.2026 al 30.09.2028.
- Devono riguardare beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, riconducibili a “Industria 4.0”, prodotti nell’UE o nello SEE e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono agevolati anche gli investimenti in nuovi impianti per la produzione e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili. Nel caso del fotovoltaico, i moduli devono essere prodotti nell’UE e rispettare specifici requisiti minimi di efficienza energetica.
- Gli investimenti dovranno essere comunicati tramite la piattaforma telematica del GSE; modalità e scadenze operative devono essere ancora definite.
- Fatture, documenti di trasporto e altra documentazione connessa all’acquisto devono riportare un richiamo esplicito alla norma. La dicitura è la seguente: “Acquisto di beni indicati all’articolo 1, commi da 427 a 436 e da 454 a 459 della legge 199/2025".
- Le spese devono essere oggetto di attestazione da parte di un revisore legale.
Come funziona l’agevolazione
L’incentivo comporta una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile come segue:
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Importo dell´investimento
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Maggiorazione del costo
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Fino a 2,5 Milioni €
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180 %
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da 2,5 Milioni € a 10 Milioni €
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100 %
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da 10 Milioni € a 20 Milioni €
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50 %
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Gli ammortamenti maggiorati non vengono riportati nel conto economico, ma possono essere fatti valere come deduzione
nel calcolo dell'imposta sulle società (
Ires) o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) direttamente nella dichiarazione dei redditi.
L'iper-ammortamento
non ha alcun effetto ai fini della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Nel caso di finanziamenti in
leasing, la maggiorazione si calcola sui costi di acquisto sostenuti dalla società di leasing.
Regola speciale per l’agricoltura
Per il settore agricolo, in relazione agli investimenti indicati, è previsto
ancora un credito d’imposta anziché l’iper‑ammortamento. Il credito di imposta è pari al
40% delle spese sostenute.
Modifica della regola sulla tassazione delle plusvalenze
Finora le imprese potevano “spalmare” la tassazione delle plusvalenze realizzate dalla vendita di beni strumentali
su un periodo fino a 5 anni con l’unica condizione che i beni fossero stati posseduti almeno 3 anni.
Dal
2026 questa possibilità viene sostanzialmente eliminata e resta prevista solo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di rami d’azienda.
Assegnazione o vendita agevolata di beni sociali ai soci
Anche nel 2026 le società possono assegnare ai soci, oppure vendere loro, beni non strumentali all’attività applicando un’imposta sostitutiva agevolata.
L’imposta è pari all’8% e si calcola sulla differenza positiva tra valore di mercato e valore fiscale ovvero il valore riconosciuto ai fini delle imposte. Per gli immobili è particolarmente conveniente la possibilità di utilizzare come riferimento, al posto del valore di mercato, il valore catastale.
Un ulteriore beneficio legato alle assegnazioni o vendite riguarda l’imposta di registro ove dovuta: le
aliquote sono infatti dimezzate. Per le
imposte ipotecaria e catastale sono inoltre dovuti soli gli
importi fissi.
Estromissione agevolata degli immobili strumentali per le ditte individuali
Come già previsto lo scorso anno,
anche nel 2026 le ditte individuali possono estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali con un regime agevolato. È prevista anche in questo caso un’imposta sostitutiva
dell’8% sulla differenza positiva tra valore di mercato e valore fiscale; anche in questo caso può essere considerato nel calcolo come valore di mercato il valore catastale.
Questa opzione è da valutare soprattutto quando si prevede, nel breve o medio periodo, la cessazione dell’attività.
Affrancamento di riserve in sospensione d’imposta
Se nel bilancio 2025 risultano ancora
riserve in sospensione d’imposta, è possibile renderle “libere” pagando
un’imposta sostitutiva ridotta pari al 10%. In assenza di affrancamento, tali riserve, se distribuite, vanno tassate integralmente. La fattispecie riguarda in particolare alcune riserve da rivalutazione. L’affrancamento è da prendere in considerazione soprattutto quando si prevedono future distribuzioni di utili ma non si dispone di riserve liberamente utilizzabili sufficienti.
Modifica dell’esenzione sui dividendi
Per i
dividendi percepiti da società di capitali opera, in via generale, il cosiddetto “regime di partecipation exemption” per cui il
95% del dividendo è escluso da tassazione e solo il 5% concorre al reddito imponibile.
Dal 2026 la regola viene ridimensionata:
l’esenzione non si applica più alle partecipazioni di minoranza inferiori al 5% oppure quando il valore fiscale della
partecipazione è inferiore a 500.000 €.
Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito
Dal 2024 gli scaglioni IRPEF sono stati ridotti a tre. Con la Legge di Bilancio 2026, l’aliquota dello scaglione intermedio
scende dal 35% al 33%.
Gli scaglioni progressivi per dall`anno 2026 sono quindi i seguenti:
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Reddito complessivo
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Aliquota
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Fino a 28.000 €
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23 %
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da 28.000 € a 50.000 €
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33 %
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oltre 50.000 €
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43 %
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La riduzione comporta un
risparmio massimo d’imposta pari a 440 €.
Aumento della deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare
I versamenti a forme di
previdenza complementare (fondi pensione) erano deducibili dal reddito finora nella misura massima di 5.165 €.
Dal 2026 il limite massimo sale a
5.300 €.
Aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Dal 2026 l’imposta sulle transazioni finanziarie viene
raddoppiata. Per le operazioni effettuate su mercati
regolamentati l’aliquota passa
dallo 0,1% allo 0,2%. Per le operazioni su mercati
non regolamentati l’aliquota sale dallo
0,2% allo 0,4%. La cessione di quote di S.r.l. non rientra in questa disciplina.
Interventi di recupero edilizio
Nel 2026 sono previste ulteriori modifiche alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione.
Le riduzioni delle detrazioni fiscali per i lavori di recupero e le misure di risparmio energetico originariamente previste per il 2026 entreranno in vigore solo nel 2027. Le singole disposizioni possono essere riassunte come segue:
Interventi di ristrutturazione
Il tetto massimo di
spesa agevolabile resta pari a 96.000 € per
unità immobiliare. La detrazione del
50% è però riconosciuta solo per spese sostenute dal proprietario o dal
titolare di un diritto reale (ad esempio usufrutto o diritto di abitazione) e solo se l’intervento riguarda
l’abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è pari al
36%. Come in passato, la detrazione si ripartisce in 10 anni.
Dal 2027 la detrazione per l’abitazione principale scende al
36% e, per gli altri casi, al
30%.
Interventi di risparmio energetico
Gli importi massimi sui quali possono essere calcolate le detrazioni fiscali per misure di risparmio energetico (ad es. sostituzione di finestre, isolamento degli edifici, sostituzione dell'impianto di riscaldamento) rimangono invariati.
Come per i lavori di recupero, nel 2026 è prevista una detrazione fiscale del
50% per le spese sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, purché riguardino
l'abitazione principale. In tutti gli altri casi è applicabile solo una detrazione fiscale del
36%. Come in precedenza, la detrazione deve essere effettuata su un periodo di 10 anni.
A partire dal 2027, la detrazione fiscale per l'abitazione principale sarà ridotta al 36% e quella per tutti gli altri casi al
30%.
Bonus mobili ed elettrodomestici
L'importo massimo a cui può essere applicata la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici a basso consumo energetico rimane
nel 2026 pari a 5.000 €. Anche la
detrazione fiscale stessa rimane invariata e continua ad ammontare al
50%.
Come in precedenza, la detrazione fiscale deve essere ripartita su 10 anni ed è applicabile solo se gli acquisti riguardano unità immobiliari che sono state sottoposte a un lavoro di recupero dopo il 1° gennaio dell'anno precedente.
Eliminazione del bonus barriere architettoniche
Il bonus specifico per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è stato prorogato;
dal 2026 non è quindi più applicabile. Se ricorrono i requisiti, tali interventi potranno eventualmente rientrare nelle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio.
Bonus verde (giardini e aree verdi)
La detrazione per interventi di sistemazione a verde e impianti di irrigazione, già non prorogata nel 2025,
non è applicabile neppure nel 2026.
Riduzione delle detrazioni per i redditi più elevati
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un forte ridimensionamento delle detrazioni per interventi edilizi a partire dalle spese sostenute dal 2025, per coloro che hanno redditi più elevati. Poiché la regola è molto impattante, la riepiloghiamo nuovamente.
Le limitazioni interessano i
redditi complessivi superiori a 75.000 € e diventano ancora più stringenti
oltre 100.000 €. La spesa massima detraibile si calcola partendo da un
importo base, che dipende dal
reddito, il quale viene moltiplicandolo per un
coefficiente in base al numero di figli a carico.
Si applicano i seguenti importi di base e coefficienti:
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Reddito complessivo
|
Importo base
|
|
Figli a carico
|
Coefficente
|
|
da75.000 € a 100.000 €
|
14.000 €
|
0
|
0,50
|
|
oltre 100.000 €
|
8.000 €
|
1
|
0,70
|
|
|
|
2
|
0,85
|
|
- 3 o più
- almeno un figlio con disabilità
|
1
|
Da questi valori deriva il limite massimo di spesa detraibile:
|
Reddito complessivo
|
Figli a carico
|
Limite massimo di spesa detraibile
|
|
da 75.000 €
a 100.000 €
|
0
|
14.000 € x 0,5
|
7.000 €
|
|
1
|
14.000 € x 0,7
|
9.800 €
|
|
2
|
14.000 € x 0,85
|
11.900 €
|
|
3 o più o almeno un figlio con disabilità
|
14.000 € x 1
|
14.000 €
|
|
Reddito complessivo
|
Figli a carico
|
Limite massimo di spesa detraibile
|
|
oltre 100.000 €
|
0
|
8.000 € x 0,5
|
4.000 €
|
|
1
|
8.000 € x 0,7
|
5.600 €
|
|
2
|
8.000 € x 0,85
|
6.800 €
|
|
3 o più o almeno un figlio con disabilità
|
8.000 € x 1
|
8.000 €
|
Le limitazioni si applicano alle
spese sostenute a partire dal 2025.
Cedolare secca per le locazioni brevi
Dal 2026, la cedolare secca per le
locazioni brevi (durata massima 30 giorni) può essere applicata al
massimo a due appartamenti. Per il primo appartamento l’aliquota resta al 21%, mentre per il secondo sale al 26%.
La locazione breve di
più di due appartamenti viene considerata, dal 2026,
attività d’impresa.
Altre novità
Alcune ulteriori novità, in sintesi:
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rideterminato il tasso legale. Dal 01.01.2026 il tasso legale scende dal 2,0% all’1,6%. Il tasso è rilevante, tra l’altro, per il calcolo degli interessi in caso di ravvedimento operoso.
- L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali è stato prorogato all’ultimo momento, ma solo per micro e piccole imprese del settore ricettivo e della ristorazione. La nuova scadenza è fissata per il 31.03.2026.
- Con riguardo alle plusvalenze da cessione di criptovalute, dopo le modifiche già introdotte con la Legge di Bilancio 2025, entra in vigore dal 2026 l’aumento dell’aliquota dal 26% al 33%.