Superminimo assorbibile

20/01/2026
Nel diritto del lavoro italiano, un superminimo assorbibile è un elemento salariale aggiuntivo che supera il salario minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile e che può essere successivamente “compensato” con determinati aumenti salariali.

Il superminimo assorbibile può essere compensato con futuri aumenti salariali, ovvero ridotto gradualmente. Casi tipici:

  • aumento dei salari minimi dovuto al rinnovo del CCNL
  • modifica della categoria
  • introduzione di nuovi elementi contrattuali (ad es. 3° elemento salariale nel contratto collettivo Commercio e Servizi)

Esempio:

  • Salario minimo CCNL: 1.500 €
  • Superminimo assorbibile: 500 €
  • Salario lordo complessivo: 2.000 €

Se il salario minimo CCNL aumenta di circa 200 € (a 1.700 €), il datore di lavoro può compensare tale aumento con il l' elemento retributivo computabile:

  • Nuovo salario minimo secondo il CCNL: 1.700 €
  • Superminimo assorbibile: 300 € (500 € – 200 €)
  • Il salario lordo complessivo rimane: 2.000 €

Il lavoratore non percepisce quindi alcun aumento salariale reale, poiché l’incremento compensa il “vantaggio” precedentemente concesso.

Componenti salariali non assorbibili

Alcune componenti salariali non possono di norma essere “esaurite” tramite un elemento assorbibile:

  • Indennità di anzianità
    Si basano su una propria base giuridica e non possono essere assorbite da un elemento retributivo computabile.
  • Componenti salariali tutelate dal CCNL
    Se il contratto collettivo stabilisce che determinati aumenti o indennità non sono compensabili, prevale tale disposizione.
  • Spese e prestazioni sociali
    I rimborsi spese puri (spese di viaggio, vitto, alloggio) non costituiscono una retribuzione e non possono essere utilizzati come elemento retributivo assorbibile.
 
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