Nel diritto del lavoro italiano, un superminimo assorbibile è un elemento
salariale aggiuntivo che supera il salario minimo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) applicabile e che può essere successivamente “compensato”
con determinati aumenti salariali.
Il superminimo assorbibile può essere compensato con futuri aumenti salariali, ovvero
ridotto gradualmente. Casi tipici:
- aumento dei salari minimi dovuto al rinnovo del CCNL
- modifica della categoria
-
introduzione di nuovi elementi contrattuali
(ad es. 3° elemento salariale nel contratto collettivo Commercio e Servizi)
Esempio:
- Salario minimo CCNL: 1.500 €
- Superminimo assorbibile: 500 €
- Salario lordo complessivo: 2.000 €
Se il salario minimo CCNL aumenta di circa 200 € (a 1.700 €), il datore di lavoro può
compensare tale aumento con il superminimo assorbibile:
- Nuovo salario minimo secondo il CCNL: 1.700 €
- Superminimo assorbibile: 300 € (500 € – 200 €)
- Il salario lordo complessivo rimane: 2.000 €
Il lavoratore non percepisce quindi alcun aumento salariale reale, poiché l’incremento
compensa il “vantaggio” precedentemente concesso.
Componenti salariali non assorbibili
Alcune componenti salariali non possono di norma essere “esaurite” tramite un elemento
assorbibile:
-
Indennità di anzianità
Si basano su una propria base giuridica e non possono essere assorbite da un
superminimo assorbibile.
-
Componenti salariali tutelate dal CCNL
Se il contratto collettivo stabilisce che determinati aumenti o indennità non sono
compensabili, prevale tale disposizione.
-
Spese e prestazioni sociali
I rimborsi spese puri (spese di viaggio, vitto, alloggio) non costituiscono una
retribuzione e non possono essere utilizzati come elemento retributivo assorbibile.