Un conto ore, in Italia solitamente denominato "banca ore", consente una distribuzione flessibile dell’orario di lavoro. Le ore lavorate in eccesso non vengono necessariamente retribuite per intero e immediatamente, ma possono essere accumulate su un conto ore personale e compensate in un secondo momento con tempo libero retribuito.
Anche in caso di ricorso a un conto ore, è necessario rispettare le disposizioni di legge e quelle previste dai contratti collettivi in materia di orario di lavoro e periodi di riposo applicabili. Le modalità concrete di funzionamento della banca ore derivano principalmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
Nel conto ore viene registrata la differenza tra le ore di lavoro previste dal contratto e quelle effettivamente prestate:
Ad esempio, un lavoratore con un orario di lavoro settimanale concordato di 40 ore lavora 46 ore in una settimana. Le sei ore in più possono, se il contratto collettivo lo consente, essere accreditate sul conto ore e utilizzate in seguito per una compensazione oraria.
Il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale è considerato, in linea di principio, lavoro straordinario. Le ore straordinarie devono essere registrate separatamente e retribuite secondo le disposizioni del contratto collettivo.
Un contratto collettivo può tuttavia prevedere che le ore prestate in più vengano trasferite, in tutto o in parte, a un conto ore. A seconda della normativa:
Un conto ore non implica quindi automaticamente che per il lavoro straordinario non sia prevista alcuna maggiorazione. È sempre determinante la normativa del contratto collettivo applicabile. La legge italiana sull’orario di lavoro consente espressamente ai contratti collettivi di compensare le ore di straordinario con corrispondenti periodi di riposo.
Le disposizioni possono variare notevolmente a seconda del settore. In particolare, occorre verificare:
Non tutti i contratti collettivi prevedono una banca ore. Qualora si intenda introdurre una regolamentazione aziendale o derogare alle disposizioni del contratto collettivo, occorre verificare se sia necessario un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali competenti.
Anche in caso di utilizzo di un conto ore si applicano i limiti generali previsti dalla legge. L’orario di lavoro normale è in linea di principio di 40 ore settimanali, sebbene il contratto collettivo possa prevedere un orario di lavoro più breve o un calcolo flessibile su un periodo più lungo.
L’orario di lavoro settimanale medio, comprese le ore di straordinario, non può in linea di principio superare le 48 ore. Il periodo di calcolo è di norma di quattro mesi e può essere prolungato dal contratto collettivo a determinate condizioni. Devono inoltre essere rispettati i periodi di riposo giornalieri e settimanali previsti dalla legge.
In assenza di una normativa efficace in materia di banca ore, le ore prestate in eccesso devono essere registrate come straordinari e retribuite con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo.
Le aziende dovrebbero documentare in modo trasparente i crediti di ore e il loro utilizzo e controllarli regolarmente. Il conto ore non può essere utilizzato per eludere le disposizioni di legge o del contratto collettivo relative all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e agli straordinari.