Il certificato A1 attesta a quale sistema di sicurezza sociale è soggetta una persona che svolge un'attività transfrontaliera. Serve a dimostrare che un dipendente o lavoratore autonomo continua a essere assicurato nel proprio Stato di origine e non è tenuto a versare ulteriori contributi di sicurezza sociale nello Stato in cui svolge l'attività.
Il certificato A1 è particolarmente rilevante in caso di distacchi, viaggi di lavoro, attività sul campo, incarichi di breve durata, visite a fiere o attività svolte in più Stati. Riguarda gli incarichi all’interno dell’UE, del SEE e della Svizzera.
In linea di principio, nel diritto della previdenza sociale si applica il principio di territorialità: i contributi previdenziali devono essere versati nel luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Tuttavia, grazie alle norme di coordinamento europee, una persona che svolge un incarico temporaneo all’estero può continuare a rimanere nel sistema di sicurezza sociale del proprio Stato di origine.
Il certificato A1 attesta tale appartenenza. È opportuno portarlo con sé durante l’incarico all’estero, poiché le autorità dello Stato in cui si svolge l’attività potrebbero richiederne la presentazione.
Il certificato A1 viene di norma richiesto elettronicamente dall’ufficio paghe presso l’INPS, sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi. L’autorizzazione è necessaria anche se il distacco all’estero dura solo poche ore.
Il certificato A1 deve essere richiesto prima dell’inizio dell’attività all’estero e richiede un certo tempo di elaborazione. È quindi tanto più importante pianificare i distacchi all’estero il prima possibile.
In caso di distacco classico, l’assicurazione sociale nel paese di origine può essere mantenuta, in linea di principio, per un periodo massimo di 24 mesi. Esistono inoltre norme speciali, ad esempio per le persone che lavorano abitualmente in più paesi, per i lavoratori autonomi o per accordi eccezionali tra gli Stati coinvolti.
Il certificato A1 non sostituisce la notifica di distacco prevista dal diritto del lavoro. A seconda dello Stato in cui si svolge l’attività, potrebbero essere necessarie ulteriori notifiche, potrebbero esserci condizioni minime di lavoro, obblighi di documentazione o norme locali da rispettare.
La mancata presentazione del certificato A1 in caso di controllo all’estero può comportare conseguenze significative sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Le sanzioni non sono regolamentate in modo uniforme a livello UE, ma dipendono dalle disposizioni vigenti nel rispettivo Stato in cui si svolge l’attività.
Tra le possibili conseguenze figurano in particolare:
Il certificato A1 è oggetto di controlli particolarmente rigorosi in alcuni Stati membri dell’UE, ad esempio nei cantieri, negli interventi di montaggio, nei servizi di trasporto, nelle fiere o in altri incarichi di lavoro di breve durata.
Si raccomanda pertanto alle aziende di richiedere il certificato A1 con sufficiente anticipo rispetto all’inizio dell’incarico all’estero e di metterlo a disposizione del dipendente almeno in formato digitale. Se al momento della partenza il certificato non è ancora stato rilasciato, è opportuno documentare almeno la richiesta presentata tempestivamente. Tuttavia, la sufficienza di tale documentazione in caso di controllo dipende dalle normative e dalla prassi amministrativa del rispettivo Stato in cui si svolge l’attività.