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Periodo di prova

19/01/2026

La durata del periodo di prova è prevista dal contratto collettivo e serve come fase di test sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Si può anche rinunciare all’applicazione del periodo di prova.

Panoramica dei contenuti essenziali



Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il periodo di prova e a cosa serve?
Il periodo di prova è una clausola nel contratto di lavoro nonché un elemento di interesse reciproco per entrambe le parti contraenti:

  • Per il datore di lavoro: Può verificare se le capacità e le modalità di lavoro del dipendente sono adeguate alla prestazione da fornire.
  • Per il dipendente: Gli consente di verificare se le condizioni di lavoro, la prestazione lavorativa e l'ambiente di lavoro corrispondono alle aspettative.

2. Quando è nullo un periodo di prova?
Affinché un accordo sul periodo di prova sia valido, devono essere soddisfatti determinati criteri formali e sostanziali:

  • La forma scritta è obbligatoria: il periodo di prova deve essere concordato per iscritto. Se manca questa forma scritta, il periodo di prova è nullo e il rapporto di lavoro si considera definitivo e a tempo indeterminato sin dall'inizio.
  • Il datore di lavoro non può assegnare al dipendente, durante il periodo di prova, aree di competenza diverse da quelle concordate nel contratto di lavoro. Una deviazione da ciò può anche comportare la nullità della clausola del periodo di prova.

3. Dove viene stabilita la durata del periodo di prova?
La durata del periodo di prova è regolamentata dalla legge e viene stabilita nei singoli contratti collettivi. Di solito la durata dipende dalla classificazione/categoria.

In linea di principio si applica quanto segue:

  • Durata massima: Secondo il cosiddetto Decreto Trasparenza, il periodo di prova può durare al massimo sei mesi. I contratti collettivi possono stabilire una durata inferiore.
  • Regole specifiche per i contratti a tempo determinato (novità dal 2025):
    • Per i contratti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova viene stabilita in proporzione alla durata del contratto.
    • Essa è pari a un giorno di effettiva prestazione lavorativa per 15 giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.
    • Esistono limiti minimi e massimi per la durata:
      • Per contratti fino a sei mesi: minimo 2 giorni, massimo 15 giorni.
      • Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici mesi: massimo 30 giorni.
    • I contratti collettivi possono stabilire regolamenti più favorevoli per i lavoratori, ma non possono discostarsi da questi specifici limiti minimi e massimi.

4. Quando si prolunga il periodo di prova?
Il periodo di prova viene prolungato della durata corrispondente in caso di assenze dovute a malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità/paternità o anche in caso di sospensione del lavoro da parte del datore di lavoro (ad esempio, integrazione salariale). Questo assicura che al dipendente sia effettivamente data la possibilità di essere messo alla prova. Tuttavia, le assenze prevedibili come le festività o i giorni di riposo settimanale non interrompono il periodo di prova.

5. Come può essere cessato il rapporto di lavoro durante il periodo di prova?
Una caratteristica distintiva del periodo di prova è la risoluzione facilitata del rapporto di lavoro. Sia il datore di lavoro che il dipendente possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento durante o al termine del periodo di prova, senza dover fornire motivazioni e senza l'obbligo di rispettare un termine di preavviso. Non sussiste inoltre alcun diritto all'indennizzo.

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