Compenso amministratiori

30/09/2026

La figura dell’amministratore di società occupa una posizione centrale nella vita dell’impresa. Anche quando i soci restano i veri proprietari della società, è l’amministratore che, in concreto, assume le decisioni gestionali, rappresenta la società verso l’esterno, organizza l’attività e risponde delle scelte compiute.

Per un imprenditore, comprendere bene questa figura è essenziale per almeno tre ragioni:

  • per evitare errori nella nomina e nella gestione del rapporto
  • per disciplinare correttamente il compenso
  • per prevenire contestazioni civilistiche, fiscali e previdenziali

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

  • Parte 1 – diritto societario e governance
  • Parte 2 – trattamento fiscale e tributario
  • Parte 3 – trattamento previdenziale e assicurativo
  • Parte 4 – amministratori non residenti in Italia - senza partita iva

Parte 1 – Diritto societario e governance

1. La figura dell’amministratore: ruolo e funzione

L’amministratore è il soggetto incaricato di gestire la società. In termini semplici, egli è colui che prende le decisioni operative necessarie per il funzionamento dell’impresa: firma contratti, organizza l’attività, cura i rapporti con clienti, fornitori, banche, dipendenti e pubbliche amministrazioni.

Occorre distinguere tra:

  • i soci che sono i proprietari della società
  • l’amministratore o gli amministratori che la gestiscono

Le due figure possono coincidere, perché in molte piccole e medie imprese il socio è anche amministratore. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, i ruoli restano distinti: essere socio non significa automaticamente avere il potere di amministrare, così come essere amministratore non implica necessariamente essere socio. Per questo motivo il compenso dell’amministratore non è da considerare come un semplice “prelievo” di denaro dalla società, ma il corrispettivo per una funzione formalmente attribuita.

2. Delibera assembleare e competenza a determinare il compenso

Uno dei primi temi da affrontare riguarda chi decide il compenso dell’amministratore.

In linea generale, il compenso viene determinato dall’assemblea dei soci al momento della nomina oppure con una successiva delibera.

Nel caso di amministratori con particolari incarichi o deleghe possono trovare applicazione regole specifiche previste dalla legge, dallo statuto e dalla struttura della società.

Una corretta formalizzazione è importante perché una mancata o poco chiara delibera può creare problemi riguardo:

  • al diritto dell’amministratore di percepire il compenso;
  • alla deducibilità fiscale del costo per la società.

3. I criteri di determinazione del compenso

Il compenso dell’amministratore può assumere diverse forme. Non esiste un solo modello valido per tutte le società, perché la struttura del compenso dipende dalle dimensioni dell’impresa, dal settore, dalla complessità della gestione, dal ruolo concretamente svolto dall’amministratore e dalle responsabilità assunte.

3.1 Compenso fisso

Il compenso fisso è una somma predeterminata, corrisposta con cadenza periodica, di solito mensile o annuale.

3.2 Compenso variabile

Il compenso variabile è una parte della remunerazione parametrata al conseguimento di determinati risultati, ad esempio:

  • utile di esercizio
  • fatturato
  • raggiungimento di obiettivi
  • parametri di performance

Questa soluzione tende ad avvicinare l’interesse dell’amministratore a quello della società, poiché il guadagno aumenta se migliorano i risultati dell’impresa.

3.3 Indennità di fine mandato

L’indennità di fine mandato è un compenso facoltativo e aggiuntivo riconosciuto in favore dell’amministratore al termine dell’incarico. Può essere paragonata, in termini intuitivi, a una prestazione finale riconosciuta per la cessazione del rapporto simile al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Per poter beneficiare della deducibilità fiscale degli accantonamenti e della tassazione separata in capo all’amministratore, il diritto all’indennità deve essere stabilito preventivamente con un atto avente data certa prima dell’inizio del mandato.

3.4 Fringe benefit

I fringe benefit sono compensi in natura, ovvero beni o servizi non monetari, in aggiunta al normale compenso.

Possono consistere, ad esempio, in:

  • auto aziendale ad uso promiscuo
  • dispositivi tecnologici (smartphone, tablet, laptop)
  • alloggio e utenze
  • polizze assicurative
  • buoni acquisto
  • altri benefici con valore economico

Questi vantaggi non sono “gratuiti” sotto il profilo giuridico e fiscale: fanno a tutti gli effetti parte della remunerazione e possono avere effetti sulla base imponibile e contributiva.

4. Il principio di congruità del compenso

Uno dei temi più delicati riguarda la congruità, cioè la ragionevolezza del compenso.

Per congruità si intende la coerenza tra il compenso attribuito e una serie di elementi, tra cui:

  • dimensioni della società
  • volume d’affari
  • situazione economica e patrimoniale
  • complessità della gestione
  • impegno effettivamente richiesto
  • responsabilità assunte dall’amministratore

In termini concreti, il compenso non dovrebbe essere né simbolico in modo irragionevole, né eccessivo rispetto alla struttura e alle reali capacità della società.

Il principio di congruità è importante sotto vari aspetti:

  • sul piano societario, per evitare conflitti tra soci e amministratori
  • sul piano fiscale, perché compensi abnormi possono essere oggetto di attenzione in sede di controllo
  • sul piano gestionale, perché un compenso sproporzionato può incidere negativamente sugli equilibri dell’impresa

Non esiste un valore standard valido per tutte le imprese. La congruità si valuta caso per caso. Ciò che appare ragionevole per una grande impresa può non esserlo per una piccola società familiare.

Incarico gratuito e responsabilità

L’incarico di amministratore di società si presume a titolo oneroso. Questo significa che, salvo diversa previsione, l’amministratore ha diritto a ricevere un compenso per l’attività svolta.

Se non viene stabilito alcun compenso, questo può essere determinato dal giudice in base all’attività svolta e alle circostanze del caso.

Il diritto al compenso può comunque essere rinunciato dall’amministratore. Perché la rinuncia sia valida, deve risultare da una specifica previsione dello statuto che stabilisca la gratuità dell’incarico.

È importante segnalare che la gratuità dell’incarico non riduce gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla carica di amministratore.

5. Amministratori delegati, particolari cariche e cumulo con altri rapporti

5.1 Particolari cariche

Quando un amministratore riceve particolari cariche, gli vengono attribuite funzioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Si pensi, ad esempio, a:

  • presidente del consiglio di amministrazione
  • amministratore delegato
  • componente del comitato esecutivo
  • amministratore con specifiche deleghe operative

In questi casi, è normale che il compenso sia più elevato rispetto a quello spettante a un amministratore privo di deleghe operative, perché i compiti, i carichi di responsabilità e l’impegno richiesto sono maggiori.

5.2 Cumulo con rapporto di lavoro subordinato

Uno dei temi più controversi riguarda la possibilità che la stessa persona sia contemporaneamente:

  • amministratore della società
  • lavoratore dipendente/subordinato della stessa società

Il lavoro subordinato presuppone che il lavoratore presti la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. In sostanza, il dipendente riceve istruzioni, è inserito nell’organizzazione aziendale ed è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Il problema nasce perché l’amministratore, per definizione, è uno dei soggetti che esprime la volontà della società e ne dirige l’attività. Non è pertanto sempre facile immaginare che possa essere, allo stesso tempo, “capo” e “subordinato” della stessa società.

Il cumulo è ritenuto possibile solo in presenza di condizioni rigorose, in particolare quando:

  • le funzioni svolte come dipendente siano diverse da quelle proprie della carica gestoria
  • esista un effettivo vincolo di subordinazione
  • la persona non concentri in sé tutti i poteri decisionali
  • il rapporto di lavoro sia reale e dimostrabile

Non è sufficiente stipulare formalmente un contratto di lavoro dipendente: deve esistere una reale situazione di subordinazione.

Ci sono molte sentenze che hanno trattato il problema, il rischio principale è quello di veder disconosciuto, in caso di incompatibilità, il rapporto di lavoro dipendente con tutto quello che ne consegue a livello fiscale e previdenziale (INPS).

5.3 Cumulo con rapporto di lavoro autonomo

Più agevole, in astratto, è il cumulo tra carica di amministratore e rapporto di lavoro autonomo ovvero con l’attività svolta senza vincolo di subordinazione, con autonomia organizzativa. Il professionista o consulente organizza liberamente il proprio lavoro e presta un servizio specifico.

Può infatti accadere che l’amministratore svolga anche una prestazione distinta, ad esempio consulenziale o tecnica; per essere tale l’attività:

  • deve essere diversa dall’attività di amministratore
  • deve essere individuabile autonomamente
  • deve avere un compenso separato e coerente
  • non deve rappresentare una duplicazione artificiale dell’incarico amministrativo

Anche in questo caso conta molto la sostanza. Se la prestazione autonoma coincide, in realtà, con i compiti tipici dell’amministratore, il rischio di contestazioni aumenta.

Parte 2 – Trattamento fiscale e tributario

1. Qualificazione del reddito

Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore presenta una disciplina specifica. In linea generale, i compensi percepiti dagli amministratori rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR. Questo significa che, pur non percependo uno stipendio da dipendente, il compenso dell’amministratore viene trattato fiscalmente in modo simile appunto al reddito da lavoro dipendente.

Questa assimilazione ha effetti pratici molto importanti, perché incide su:

  • modalità di tassazione
  • ritenute alla fonte
  • obblighi del sostituto d’imposta
  • certificazione dei compensi

È importante comprendere che questa qualificazione è solamente fiscale e non trasforma l’amministratore in dipendente.

Nel caso in cui l’amministratore è invece un libero professionista che emette fattura, il suo compenso e quindi il suo reddito andranno trattati e dichiarati come reddito di lavoro autonomo.

2. Modalità di tassazione: IRPEF e addizionali

Il compenso dell’amministratore è soggetto, in via ordinaria, a:

  • IRPEF
  • addizionale regionale
  • addizionale comunale

Il compenso si somma agli altri eventuali redditi personali dell’amministratore e contribuisce alla determinazione dell’imposta complessiva.

3. Deducibilità per la società

Un tema cruciale per l’impresa riguarda la deducibilità del compenso amministratore.

Il compenso viene imputato a bilancio in base al periodo di competenza, ma ai fini fiscali diventa deducibile come costo solamente al momento del pagamento vero e proprio (cosiddetto criterio di cassa). I pagamenti effettuati entro il 12 gennaio si considerano effettuati ai fini fiscali ancora come effettuati l’anno precedente (principio di cassa allargata).

Questo criterio non vale nel caso di amministratori liberi professionisti nel qual caso conta la data esatta del pagamento.

Presupposto fondamentale ai fini della deducibilità fiscale è che il compenso sia stato deliberato formalmente dall’assemblea, che sia inerente, congruo e documentato.

4. Ritenute d’acconto e obblighi del sostituto d’imposta

La società che corrisponde compensi all’amministratore opera, di regola, come sostituto d’imposta e deve quindi operare le ritenute a titolo d’acconto sui compensi corrisposti (salvo casi eccezionali e tassativamente previsti dalla normativa) ed adempiere agli obblighi dichiarativi collegati.

Parte 3 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Inquadramento INPS

Il compenso dell’amministratore non ha soltanto rilevanza civilistica e fiscale, ma anche previdenziale.

In linea generale, quando l’amministratore non è iscritto ad altra cassa previdenziale obbligatoria per quel reddito, trova applicazione la Gestione Separata INPS.

La Gestione Separata INPS è un fondo previdenziale istituito per raccogliere i contributi di alcune categorie di lavoratori che non rientrano nelle gestioni tradizionali dei dipendenti, artigiani o commercianti.

Gli amministratori di società vi rientrano frequentemente proprio perché il loro compenso non è trattato come retribuzione da lavoro subordinato.

L’iscrizione, quando dovuta, comporta:

  • versamento dei contributi previdenziali
  • accredito della contribuzione ai fini pensionistici
  • obblighi dichiarativi e di pagamento

2. Aliquota contributiva e ripartizione

I contributi dovuti alla Gestione Separata vengono calcolati applicando una aliquota contributiva al compenso imponibile.

L’aliquota contributiva può variare a seconda delle condizioni soggettive dell’amministratore (p.e. pensionato, dispone di altra copertura)

Sul piano pratico, il contributo viene normalmente ripartito tra:

  • società, che sostiene una parte dell’onere
  • amministratore, al quale viene trattenuta la quota a suo carico

La ripartizione non elimina il ruolo centrale della società, che resta il soggetto tenuto agli adempimenti di versamento. Per l’imprenditore è essenziale ricordare che il costo effettivo dell’amministratore non coincide con il solo compenso lordo deliberato, ma comprende anche gli oneri contributivi a carico della società.

3. Copertura INAIL

Un ulteriore aspetto concerne l’eventuale obbligo assicurativo presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Per gli amministratori, l’obbligo ed il relativo costo dipendono dalla natura concreta delle mansioni svolte e dal relativo rischio corso.

L'amministratore che partecipa esclusivamente alla riunione annuale del consiglio di amministrazione per la sottoscrizione del bilancio potrebbe essere esonerato dall'iscrizione INAIL, in quanto tale attività non comporta particolari rischi.

Diversamente, l'amministratore che svolge normalmente attività d'ufficio è soggetto all'obbligo assicurativo, ad esempio per i rischi legati all'utilizzo di strumenti elettronici (come il PC) o agli spostamenti in auto.

Se l'amministratore si reca presso cantieri, stabilimenti o negozi per attività di supervisione, si applica una tariffa INAIL diversa in considerazione del maggior rischio di infortunio. Qualora partecipi direttamente al processo produttivo, il rischio aumenta ulteriormente e viene applicata una tariffa ancora più elevata.

4. Amministratore libero professionista con partita iva

Un caso particolare riguarda l’amministratore che svolge anche un’attività professionale autonoma.

Può accadere, ad esempio, che l’amministratore abbia una partita IVA e sia già iscritto a una cassa professionale ovvero sia iscritto alla gestione artigiani o commercianti perché svolge contemporaneamente altre attività.

Se l’incarico di amministratore rientra nell’attività professionale svolta con partita IVA, il compenso deve essere fatturato alla società e viene trattato come reddito di lavoro autonomo.

Il libero professionista che emette fattura verso la società per il compenso di amministratore è responsabile del pagamento delle proprie imposte dirette e indirette e dei propri contributi previdenziali. L’aliquota di riferimento dei contributi da pagare varia a seconda della propria cassa di appartenenza.

Il libero professionista amministratore può applicare a titolo di rivalsa dei propri contributi previdenziali una percentuale in fattura alla società mandante (solitamente tra il 2% ed il 5% a seconda della cassa di appartenenza).

Parte 4 – Amministratori non residenti in Italia – senza partita IVA

1. Residenza fiscale: nozione e rilievo

Quando l’amministratore non risiede stabilmente in Italia o ha collegamenti fiscali con un altro Stato, è necessario verificare dove sia considerato residente fiscalmente. La residenza fiscale non dipende solo dalla residenza anagrafica o dalla cittadinanza, ma dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.

La distinzione tra residente e non residente è decisiva perché incide su:

  • potere impositivo italiano
  • applicazione delle ritenute fiscali
  • obblighi dichiarativi (p.e. dichiarazione dei redditi)
  • applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (fiscali)
  • convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale (aspetto previdenziale)

2. Territorialità del reddito

La regola generale prevede che il compenso corrisposto a un amministratore di società italiana è considerato prodotto in Italia indipendentemente dal luogo in cui l’attività viene materialmente svolta.

Le conseguenze pratiche sono significative:

  • la società italiana deve valutare l’applicazione delle ritenute
  • il soggetto non residente può trovarsi esposto a tassazione in Italia
  • occorre verificare l’eventuale rilevanza della convenzione contro le doppie imposizioni

3. Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi tra Stati volti a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte in modo pieno, una nello Stato della fonte e una nello Stato di residenza.

In linea generale, gli amministratori devono pagare le imposte nello stato della società che ha pagato loro il compenso. In un secondo momento devono anche pagare le imposte nel proprio stato di residenza solitamente beneficiando però di un credito di imposta per quanto già pagato o trattenuto nello stato della fonte; altre volte è previsto un meccanismo di esenzione da imposte nello stato di residenza.

Dal punto di vista pratico, non è sufficiente verificare che esiste una convenzione ma bisogna analizzare in dettaglio le previsioni concrete della convenzione tra Italia e Stato estero interessato.

4. Adempimenti specifici per non residenti

La gestione del compenso da parte di una società residente a favore di un amministratore non residente comporta una serie di adempimenti specifici da parte della società italiana.

4.1 Codice fiscale italiano

L’amministratore non residente deve essere dotato di codice fiscale italiano.

Il codice fiscale è necessario per la corretta gestione del rapporto ai fini dichiarativi e previdenziali oltre che per la sua iscrizione come amministratore nel registro imprese.

4.2 Ritenute alla fonte

La società italiana deve verificare se il compenso sia soggetto a ritenuta alla fonte ed eventualmente in quale misura. Normalmente è prevista la ritenuta a titolo di imposta del 30%.

4.3 Contributi previdenziali

Per l'INPS (circ. 164/2004) i redditi da collaborazione coordinata e continuativa tra cui quelli di amministratore di società percepiti da soggetti non residenti, sono considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano, salva una diversa disciplina da convenzioni e/o accordi bilaterali di sicurezza sociale. Nel caso in cui l’amministratore vanti una copertura previdenziale obbligatoria all’estero ed una certificazione specifica (p.e. modello A1 estero), la contribuzione potrebbe essere accentrata nel paese di residenza.

4.4 Obblighi dichiarativi esteri

L’amministratore non residente deve poi considerare gli eventuali obblighi nel proprio Stato di residenza. Il compenso percepito in Italia potrebbe dover essere dichiarato anche all’estero, anche se con successiva applicazione dei meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.

Una corretta gestione della documentazione è il presupposto necessario per l’applicazione corretta del trattamento fiscale a livello internazionale.

Conclusioni

La figura dell’amministratore di società rappresenta un punto di incontro tra diritto societario, fisco, previdenza e, nei casi transnazionali, diritto tributario e previdenziale internazionale.

Il compenso dell’amministratore è il terreno in cui queste discipline si incontrano e talvolta si sovrappongono. Una delibera poco chiara, un compenso non congruo, un pagamento non correttamente documentato o una gestione approssimativa delle ritenute possono generare problemi e contestazioni che vanno ben oltre la semplice contabilità.

Per l’imprenditore è quindi fondamentale garantire:

  • chiarezza societaria, cioè titoli e delibere ben formati e formalizzati
  • coerenza economica, cioè compensi ragionevoli e giustificabili
  • regolarità fiscale e previdenziale, rispetto di tutti gli obblighi previsti

Di seguito si riporta una breve check list con i principali accorgimenti e adempimenti da considerare.

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