Procacciatore d'Affari

30/09/2026

Definizione e caratteristiche del procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari è un soggetto che svolge un’attività di promozione occasionale o non stabile di affari per conto di un’impresa, segnalando potenziali clienti o opportunità commerciali in cambio di una provvigione.

A differenza dell’agente di commercio, il procacciatore non opera normalmente sulla base di un incarico stabile e continuativo e non assume l’obbligo di promuovere sistematicamente la conclusione di contratti in una determinata zona o per una determinata clientela.

L’attività consiste quindi principalmente nella segnalazione di affari, senza un vincolo di collaborazione stabile assimilabile al contratto di agenzia.

Differenze rispetto all’agente di commercio

L’agente di commercio opera sulla base del contratto di agenzia disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile e assume stabilmente l’incarico di promuovere contratti per conto del preponente.

Il procacciatore d’affari:

  • è una figura atipica;
  • svolge l’attività in modo irregolare, occasionale e non coordinato con il mandante;
  • non dispone di una zona assegnata in esclusiva e/o di restrizioni temporali;
  • non è soggetto alle regole tipiche del rapporto di agenzia;
  • non matura le indennità tipiche dell’agente alla cessazione del rapporto;
  • non si applicano automaticamente gli Accordi Economici Collettivi (AEC) degli agenti di commercio.

Disciplina contrattuale

Il rapporto viene regolato principalmente da un contratto di procacciamento d’affari che può essere anche verbale o tacito.

Requisiti e iscrizioni

Per il procacciatore d’affari non è richiesto alcun requisito professionale o morale.

Deve in ogni caso avere la capacità di agire e quindi un’età non inferiore a 18 anni.

Per potersi iscrivere nel Registro delle Imprese è comunque necessario esibire una lettera di incarico o un contratto preliminare con almeno un’impresa committente.

Eccezione per il settore immobiliare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16147 dell’8 luglio 2010 e, più di recente, con la sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017, ha stabilito che i procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere i requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.

Per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’attività di “procacciatore d’affari nel settore immobiliare”, l’istanza di iscrizione dovrà essere corredata dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modello MEDIATORI) ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali.

Compatibilità con altre attività

L’attività di procacciatore non comporta propri vincoli di incompatibilità, fatti salvi quelli eventualmente previsti in relazione a rapporti di lavoro o a professioni protette esercitate contestualmente dal procacciatore stesso.

Aspetti fiscali e contributivi

Il procacciatore è considerato ai fini fiscali e civili un imprenditore se esercita l’attività in modo non occasionale.

Partita IVA
Il procacciatore d’affari deve aprire la Partita IVA quando l’attività di procacciamento viene svolta in modo abituale, professionale e continuativo nel tempo.

Ritenuta
Al momento del pagamento, le parti, se sostituti d’imposta, devono operare una ritenuta a titolo d’acconto sulle prestazioni del procacciatore nella misura del 23% calcolato sul 50% dell’ammontare lordo delle provvigioni (in sostanza 11,50%).

La ritenuta può essere calcolata sul solo 20% delle provvigioni in base ad apposita dichiarazione del procacciatore, nella quale certifica di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Spese auto
Per i procacciatori d’affari valgono le normali regole previste per gli imprenditori. Non si possono invece utilizzare le agevolazioni previste per gli agenti di commercio e i rappresentanti.

I procacciatori d’affari possono detrarre il 40% dell’IVA relativa all’autovettura aziendale.

Possono altresì dedurre come costo:

  • 20% del costo di acquisto (anche in leasing) dell’autovettura aziendale fino ad un limite massimo pari a 18.075,99 euro; fino al limite di 4.131,66 euro per motocicli; fino a 2.065,83 euro per ciclomotori. Gli importi vanno ragguagliati ai giorni di utilizzo nel caso di leasing.
  • 20% del costo per il noleggio fino all’importo massimo annuo di 3.615,20 euro per l’auto; 774,69 euro per motocicli; 413,17 euro per ciclomotori. Gli importi vanno ragguagliati ai giorni di utilizzo.
  • 20% delle spese per carburante, assicurazione, manutenzione, custodia, immatricolazione, bollo.
INPS - Commercianti
Il procacciatore d’affari con partita IVA è iscritto alla gestione speciale INPS commercianti.

L’iscrizione a ENASARCO
Non è dovuta dai procacciatori.

Un rapporto formalmente qualificato come procacciamento può tuttavia essere riqualificato come agenzia qualora nella pratica presenti caratteristiche di stabilità, continuità, organizzazione e inserimento nell’attività commerciale dell’impresa.

Regime contabile
Al momento sono possibili tre regimi contabili. La scelta dipende dai ricavi, dalla configurazione dei costi, dalle esigenze e dalle valutazioni di natura aziendale.
  • Regime forfettario (fino a un massimo di 85.000 euro di ricavi annui – il reddito d’impresa viene determinato nella misura del 62% dei ricavi. Le imposte sui redditi vengono calcolate a partire dall’utile d’impresa al netto dei contributi INPS, applicando un’aliquota sostitutiva pari al 5% per le nuove attività e al 15% per le attività già esistenti)
  • Regime di contabilità semplificata
  • Regime di contabilità ordinaria (partita doppia)

Conclusioni

Il procacciatore d’affari rappresenta uno strumento contrattuale più flessibile rispetto all’agente di commercio, ma deve essere utilizzato correttamente.

L’elemento decisivo è l’effettiva modalità di svolgimento dell’attività: se il collaboratore opera in modo stabile, continuativo e organizzato nella promozione degli affari, il rapporto può essere considerato un contratto di agenzia con conseguente applicazione della relativa disciplina civilistica, contributiva e previdenziale.

Di seguito si riportano le principali differenze tra agente di commercio, procacciatore d’affari e mediatore d’affari.

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