Il procacciatore d’affari è un soggetto che svolge un’attività di promozione occasionale o non stabile di affari per conto di un’impresa, segnalando potenziali clienti o opportunità commerciali in cambio di una provvigione.
A differenza dell’agente di commercio, il procacciatore non opera normalmente sulla base di un incarico stabile e continuativo e non assume l’obbligo di promuovere sistematicamente la conclusione di contratti in una determinata zona o per una determinata clientela.
L’attività consiste quindi principalmente nella segnalazione di affari, senza un vincolo di collaborazione stabile assimilabile al contratto di agenzia.
L’agente di commercio opera sulla base del contratto di agenzia disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile e assume stabilmente l’incarico di promuovere contratti per conto del preponente.
Il procacciatore d’affari:
Il rapporto viene regolato principalmente da un contratto di procacciamento d’affari che può essere anche verbale o tacito.
Per il procacciatore d’affari non è richiesto alcun requisito professionale o morale.
Deve in ogni caso avere la capacità di agire e quindi un’età non inferiore a 18 anni.
Per potersi iscrivere nel Registro delle Imprese è comunque necessario esibire una lettera di incarico o un contratto preliminare con almeno un’impresa committente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16147 dell’8 luglio 2010 e, più di recente, con la sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017, ha stabilito che i procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere i requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.
Per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’attività di “procacciatore d’affari nel settore immobiliare”, l’istanza di iscrizione dovrà essere corredata dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modello MEDIATORI) ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali.
L’attività di procacciatore non comporta propri vincoli di incompatibilità, fatti salvi quelli eventualmente previsti in relazione a rapporti di lavoro o a professioni protette esercitate contestualmente dal procacciatore stesso.
Il procacciatore è considerato ai fini fiscali e civili un imprenditore se esercita l’attività in modo non occasionale.
Partita IVALa ritenuta può essere calcolata sul solo 20% delle provvigioni in base ad apposita dichiarazione del procacciatore, nella quale certifica di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Spese autoI procacciatori d’affari possono detrarre il 40% dell’IVA relativa all’autovettura aziendale.
Possono altresì dedurre come costo:
Un rapporto formalmente qualificato come procacciamento può tuttavia essere riqualificato come agenzia qualora nella pratica presenti caratteristiche di stabilità, continuità, organizzazione e inserimento nell’attività commerciale dell’impresa.
Regime contabileIl procacciatore d’affari rappresenta uno strumento contrattuale più flessibile rispetto all’agente di commercio, ma deve essere utilizzato correttamente.
L’elemento decisivo è l’effettiva modalità di svolgimento dell’attività: se il collaboratore opera in modo stabile, continuativo e organizzato nella promozione degli affari, il rapporto può essere considerato un contratto di agenzia con conseguente applicazione della relativa disciplina civilistica, contributiva e previdenziale.
Di seguito si riportano le principali differenze tra agente di commercio, procacciatore d’affari e mediatore d’affari.