Il Server Energia non è un server informatico generico, ma è il dispositivo previsto dalla normativa fiscale italiana per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il Server Energia è il componente (fisico o virtuale) che raccoglie, memorizza e trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi generati dalle colonnine di ricarica. Serve quindi per consentire la corretta certificazione e trasmissione telematica degli incassi derivanti dal servizio di ricarica nel rispetto delle regole fissate dall'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015.
Una colonnina di ricarica per auto elettriche può fungere anche a tutti gli effetti da punto cassa. Attraverso terminali POS integrati, lettori di carte o tramite le app del gestore, la colonnina incassa l'importo della ricarica, emette scontrini e registra le transazioni per l'Agenzia delle Entrate.
Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile un nuovo servizio web sul portale “Fatture e Corrispettivi” che consente ai gestori delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di censire i propri Server Energia.
Dal punto di vista fiscale, la funzione del Server Energia è assimilabile alla funzione che ha un registratore telematico per un negozio.
L’obbligo dell’invio dati vale solo se vengono registrati corrispettivi; non è previsto un obbligo nel caso in cui un operatore che dispone di una torretta per la ricarica abbia deciso di emettere sempre e solo fatture elettroniche agli utenti, o che ricarichi solo le proprie auto aziendali o che offra tale servizio gratuitamente ai propri clienti o ospiti.
Prima di poter inviare i corrispettivi, è necessario provvedere all’installazione e configurazione del server energia. Solitamente se ne occupa il fornitore dell’impianto, l’installatore o un tecnico. L’installatore si occupa del collegamento della colonnina e della sua connessione internet (via cavo Ethernet o SIM dati). L’operatore dovrà fornire al gestore della colonnina di ricarica i dati per il successivo censimento.
In seguito è necessario accreditarsi come “Gestore Energia” tramite l’apposita procedura web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nell’area “Fatture e corrispettivi” e quindi censire ciascun “Server Energia”. Si tratta in sostanza di abbinare nel Sistema informatico dell’Agenzia l’identificativo univoco del Server Energia con la partita IVA del gestore.
Ogni Server Energia deve disporre di un certificato di firma associato alla partita IVA del gestore. Il certificato viene richiesto e associato al Server Energia durante la procedura di accreditamento e censimento nel portale Fatture e Corrispettivi. Il certificato di firma va poi generato e installato direttamente sul “Server Energia” stesso.
Una volta completata la configurazione, l’accreditamento, il censimento e la creazione della firma digitale è possibile predisporre un file “XLM” ed inviare così i dati riassuntivi delle varie giornate all’Agenzia delle Entrate.
Entro il 06.08.2026 va effettuato il primo invio relativo alle operazioni da gennaio a maggio 2026.
I dati relativi ai successivi mesi vanno inviati mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
È da valutare l’obbligo di registrazione (art. 5 del DM 16.03.2023) se la torretta è in un luogo aperto al pubblico anche se su proprietà privata. La registrazione va fatta sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita dal GSE.
(estratto del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 03.08.2017 – Articolo 1 comma 3)
La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Va valutata in base agli utenti, volumi di vendite e marginalità la necessità di comunicare al Registro Imprese ed all’Ufficio IVA la nuova attività di “gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici” con il codice Ateco 35.15.00.
L’energia elettrica è considerata un bene (art. 814 c.c.) e così anche la ricarica di auto elettriche. Non si tratta di prestazioni ma di vendita di beni (vd. anche Risoluzione Ministeriale 27/2023).
L’aliquota IVA prevista è del 22%.
Non può essere applicata l’agevolazione del 4% per l’uso domestico, perché questa si riferisce ad energia per l’abitazione privata e locali annessi e punti di ricarica privata con unico contatore ed unico POD con potenza non superiore a 15 kW.
Nel caso di Hotel ed Alberghi non può essere utilizzata l’aliquota del 10% prevista per i servizi accessori in quanto la ricarica dell’auto elettrica non è assimilabile ad una prestazione ma configura una cessione di beni.