Il Server Energia non è un server informatico generico, ma è il
dispositivo previsto dalla normativa fiscale italiana per le colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici. Il Server Energia è il componente (fisico o
virtuale) che raccoglie, memorizza e trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati
dei corrispettivi generati dalle colonnine di ricarica. Serve quindi per
consentire la corretta certificazione e trasmissione telematica degli incassi
derivanti dal servizio di ricarica nel rispetto delle regole fissate dall'art.
2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015.
Una colonnina di ricarica per auto elettriche può
fungere anche a tutti gli effetti da punto cassa. Attraverso terminali POS
integrati, lettori di carte o tramite le app del gestore, la colonnina incassa
l'importo della ricarica, emette scontrini e registra le transazioni per
l'Agenzia delle Entrate.
Nuovo obbligo di censimento del server energia
Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l'Agenzia delle Entrate ha
reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile un nuovo servizio
web sul portale “Fatture e Corrispettivi” che consente ai gestori delle
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di censire i propri Server Energia.
Corrispettivi
Dal punto di vista fiscale, la funzione del Server Energia è assimilabile
alla funzione che ha un registratore telematico per un negozio.
L’obbligo dell’invio dati vale solo se vengono registrati corrispettivi;
non è previsto un obbligo nel caso in cui un operatore che dispone di una
torretta per la ricarica abbia deciso di emettere sempre e solo fatture
elettroniche agli utenti, o che ricarichi solo le proprie auto aziendali o che
offra tale servizio gratuitamente ai propri clienti o ospiti.
Installazione/Accreditamento/Censimento del Server Energia
Prima di poter inviare i corrispettivi, è necessario provvedere all’installazione
e configurazione del server energia. Solitamente se ne occupa il fornitore dell’impianto,
l’installatore o un tecnico. L’installatore si occupa del collegamento della
colonnina e della sua connessione internet (via cavo Ethernet o SIM dati).
L’operatore dovrà fornire al gestore della colonnina di ricarica i dati per il successivo
censimento.
In seguito è necessario accreditarsi come “Gestore Energia” tramite
l’apposita procedura web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate nell’area “Fatture e corrispettivi” e quindi censire ciascun “Server
Energia”. Si tratta in sostanza di abbinare nel Sistema informatico
dell’Agenzia l’identificativo univoco del Server Energia con la partita IVA del
gestore.
Firma/sigillo
Ogni Server Energia deve disporre di un
certificato di firma associato alla partita IVA del gestore. Il certificato viene richiesto e associato al
Server Energia durante la procedura di accreditamento e censimento nel portale
Fatture e Corrispettivi. Il certificato di firma va poi generato e installato
direttamente sul “Server Energia” stesso.
Invio dati
Una volta completata la configurazione, l’accreditamento, il censimento e la
creazione della firma digitale è possibile predisporre un file “XLM” ed inviare
così i dati riassuntivi delle varie giornate all’Agenzia delle Entrate.
Scadenze per l'invio dei dati
Entro il 06.08.2026 va effettuato il primo invio
relativo alle operazioni da gennaio a maggio 2026.
I dati relativi ai successivi mesi vanno inviati
mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
- Dati di giugno = entro fine luglio
- Dati di luglio = entro fine agosto
- ….. e così via
Ulteriori adempimenti da valutare in merito alle torrette di ricarica
ARERA/GSE
È da valutare l’obbligo di registrazione (art. 5
del DM 16.03.2023) se la torretta è in un luogo aperto al pubblico anche se su
proprietà privata. La registrazione va fatta sulla Piattaforma Unica Nazionale
(PUN) gestita dal GSE.
SCIA
(estratto del Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 03.08.2017 – Articolo 1 comma 3)
La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta
attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata
di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione
elettrica né una modifica della connessione esistente;
b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto
delle norme di sicurezza elettriche;
d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo
funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Comunicazione nuova attività
Va valutata in base agli utenti, volumi di
vendite e marginalità la necessità di comunicare al Registro Imprese ed
all’Ufficio IVA la nuova attività di “gestione di stazioni di ricarica per
veicoli elettrici” con il codice Ateco 35.15.00.
Che aliquota IVA si utilizza per la ricarica delle auto elettriche
L’energia elettrica è considerata un bene (art. 814 c.c.) e così anche la
ricarica di auto elettriche. Non si tratta di prestazioni ma di vendita di beni
(vd. anche Risoluzione Ministeriale 27/2023).
L’aliquota IVA prevista è del 22%.
Non può essere applicata l’agevolazione del 4% per l’uso domestico, perché
questa si riferisce ad energia per l’abitazione privata e locali annessi e punti
di ricarica privata con unico contatore ed unico POD con potenza non superiore
a 15 kW.
Nel caso di Hotel ed Alberghi non può essere
utilizzata l’aliquota del 10% prevista per i servizi accessori in quanto la
ricarica dell’auto elettrica non è assimilabile ad una prestazione ma configura
una cessione di beni.