Il termine raggruppamento o associazione temporanea d’impresa designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di svolgere congiuntamente una determinata attività o un affare complesso, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L'ATI si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società e può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Generalmente è utilizzata per la realizzazione di opere, sia private sia pubbliche (ad esempio: strade, porti, dighe, urbanizzazione di quartieri).
L’ATI può partecipare alle gare d'appalto alle condizioni e secondo le regole precisate dalla normativa pubblicistica, recentemente riformata con l'approvazione del D.Lgs. 36/2023 (codice degli appalti pubblici).
A volte viene utilizzato come sinonimo di ATI il termine RTI ovvero raggruppamento temporaneo di imprese. Il termine non va però confuso con la rete di impresa che rappresenta un contratto di collaborazione più strutturato e non necessariamente legato ad un singolo bando o gara di appalto. Nella rete di impresa più imprenditori collaborano sulla base di un programma comune di rete, per aumentare capacità innovativa e competitività. Può prevedere un fondo patrimoniale comune, un organo comune, l’iscrizione al Registro delle Imprese e, in certi casi, anche soggettività giuridica.
La capofila nell’ATI si distingue dalla capofila General Contractor perché nel caso di ATI abbiamo una alleanza alla pari tra più aziende che uniscono le loro forze per raggiungere requisiti tecnici ed economici richiesti da ad esempio un bando. La responsabilità è solidale tra tutte le imprese partecipanti. Nel caso della capofila General Contractor, questa si assume per intero la responsabilità globale di un’opera coordinando subappaltatori e fornitori.
Ogni società mantiene la propria autonomia ed individualità contabile e registrerà quindi i propri costi e ricavi relativi alla parte di lavori che esegue.
La capogruppo gestisce e coordina l’opera, rileva i dati presso le altre società per la predisposizione dello stato avanzamento lavori totale dell'opera.
L'ATI non ha autonomia patrimoniale né finalità economiche autonome e non deve quindi tenere una propria distinta contabilità.
La fatturazione deve rispecchiare l’effettivo assetto del gruppo e delle prestazioni eseguite.
Una ATI non è normalmente un autonomo soggetto passivo IVA, per aversi soggetto autonomo bisogna costituire un consorzio.
La fatturazione ai fini IVA funziona secondo il principio della reale imputazione delle prestazioni. Gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
La giurisprudenza tributaria distingue il corrispettivo di una prestazione soggetto ad IVA da un mero riversamento di somme. Se la capofila incassa somme spettanti alle mandanti e si limita a trasferirle secondo il mandato e le quote di partecipazione, il trasferimento può essere una mera partita finanziaria non soggetta ad IVA. Occorre però che non vi sia un’autonoma prestazione della mandante verso la mandataria o della mandataria verso la mandante.
I riaddebiti di costi sono imponibili se esprimono il corrispettivo di un servizio come può essere per esempio l’attività di controllo e coordinazione.
La giurisprudenza dominante ritiene che il semplice richiamo a “spese”, “ribaltamenti”, “riaddebiti” o “quote di costi” non sia sufficiente a escludere l’imposta.
Vanno assoggettate ad iva le spese che la capofila:
La dottrina precisa che le anticipazioni sostenute dalla capofila possono essere addebitate senza iva ex. Articolo 15 del DPR 633/1972 solo se le anticipazioni sono effettuate in nome e per conto delle altre società.