L’importo dell’imposta di registro dipende dal tipo di documento. Per molti atti di diritto civile, come contratti di locazione, verbali di assemblee dei soci, accordi tra parti o dichiarazioni con efficacia esterna, l’imposta è riscossa come importo fisso, attualmente pari a 200 €, a meno che non vi siano elementi dipendenti dal valore. Se invece viene trasferito o determinato un valore economico, il calcolo è proporzionale.
Nel caso dei contratti di compravendita immobiliare, la base imponibile si basa di norma sul valore catastale (valore catastale). Le aliquote fiscali sono solitamente del 2 % per l’acquisto di una residenza principale e del 9 % per altri immobili, a condizione che il venditore sia un privato. Se il venditore è un’azienda o un promotore immobiliare, l’acquisto può essere soggetto all’IVA invece che all’imposta di registro. In questo caso, per l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono solitamente dovuti solo importi fissi di 200 € ciascuno.
Anche i contratti di acquisto, donazione o permuta di beni mobili o quote societarie possono essere soggetti all’imposta di registro. Il calcolo viene effettuato di norma in base al valore dichiarato o alle tariffe stabilite dalla legge.
Il pagamento dell’imposta avviene tramite i moduli ufficiali F23 o F24 ed è trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
L’imposta di registro rappresenta quindi uno strumento essenziale per la tutela giuridica e la registrazione fiscale di atti giuridici rilevanti in Italia.