L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale una persona o un'impresa partecipa economicamente a un'impresa o a una determinata attività commerciale senza diventare socia.
L’associato apporta un contributo concordato all’imprenditore e riceve in cambio una quota degli utili realizzati. La partecipazione è disciplinata dagli articoli 2549 e seguenti del Codice civile italiano.
L’imprenditore o la società (associante) concede all’associato, a fronte di un determinato conferimento, una partecipazione agli utili dell’impresa o di una singola operazione.
Le caratteristiche tipiche sono:
L’associazione in partecipazione può quindi rappresentare un’opportunità per mettere a disposizione di un’impresa, ad esempio ad una Srl italiana, del capitale senza assumere una partecipazione societaria. Il glossario di Graber & Partner contiene ulteriori informazioni sul finanziamento soci.
Nel caso delle persone fisiche occorre tenere conto di un’importante limitazione: a partire dalla riforma del 2015, il conferimento di una persona fisica non può consistere in una prestazione lavorativa, nemmeno in parte.
La partecipazione di un privato avviene quindi oggi tipicamente attraverso la messa a disposizione di denaro o di altri beni patrimoniali.
La gestione spetta esclusivamente all’impresa (associante). L’associato non ha quindi automaticamente gli stessi diritti di partecipazione alle decisioni che vanta un socio.
Nel contratto possono tuttavia essere concordati determinati diritti di controllo. Inoltre, l’associato ha in linea di principio diritto a un rendiconto relativo all’operazione in questione o, in caso di partecipazioni a lungo termine, ad un rendiconto annuale.
In linea di principio, salvo diversamente concordato nel contratto, l’associato partecipa alle perdite nella stessa proporzione in cui partecipa agli utili.
Il suo rischio di perdita è tuttavia limitato al valore del suo conferimento. Il contratto può prevedere una regolamentazione diversa.
Il trattamento fiscale di un’associazione in partecipazione dipende in particolare da chi è l’associato e dal fatto che la partecipazione sia detenuta nel patrimonio privato o nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Se un privato residente in Italia riceve quote di utili da un’associazione in partecipazione con apporto di capitale al di fuori di un’attività imprenditoriale, queste sono in linea di principio tassate con un’imposta sostitutiva o una ritenuta alla fonte del 26%. Dal punto di vista fiscale, tali redditi sono trattati in modo simile ai redditi da capitale derivanti da partecipazioni (distribuzioni degli utili). Se l’associato è una impresa, la quota di utile ricevuta confluisce nel conto economico e viene pagata senza applicazioni di ritenute.
Anche per l’associante valgono norme fiscali particolari: la quota di utili versata all’associato non è, in linea di principio, deducibile come costo aziendale. Il motivo è che, dal punto di vista economico, non si tratta di un compenso per una prestazione, bensì di una partecipazione al successo economico dell’impresa – analogamente a una distribuzione degli utili a un investitore.
Per ulteriori informazioni sul trattamento fiscale degli utili aziendali, consultate le nostre voci del glossario relative alla distribuzione degli utili e ai dividendi e sull’imposta sulle società Ires.
L’associazione in partecipazione offre alle imprese la possibilità di raccogliere capitali senza modificare la struttura societaria. L’associato non diventa socio, ma riceve una partecipazione, concordata contrattualmente, ai profitti dell’impresa. A tal proposito, è importante definire chiaramente nel contratto la ripartizione degli utili e delle perdite, i diritti di controllo e il rimborso del conferimento, nonché la qualificazione fiscale della partecipazione.
Nel caso di una associazione in partecipazione con apporto di capitale, occorre inoltre tenere presente che la partecipazione agli utili dell’associato non è, in linea di principio, fiscalmente deducibile come costo operativo per l’azienda. L’ associazione in partecipazione dovrebbe pertanto essere valutata sia dal punto di vista giuridico che da quello fiscale.