Il principio del reddito mondiale è un principio fondamentale del diritto tributario internazionale. Esso stabilisce che una persona è imponibile nello Stato della sua residenza fiscale per il proprio reddito complessivo a livello mondiale, indipendentemente dal Paese in cui tale reddito è stato realizzato.
Per le persone fisiche ciò significa che, ad esempio, un contribuente residente in Italia deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi non solo i redditi nazionali, ma anche quelli esteri.
La residenza fiscale come punto di partenza
L'applicazione del principio del reddito mondiale dipende in modo determinante dallo Stato in cui una persona ha la residenza fiscale. Solo lo Stato di residenza fiscale tassa l'intero reddito mondiale.
In Italia, una persona è considerata in possesso di residenza fiscale se, per la maggior parte dell'anno fiscale (più di 183 giorni), soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente (anagrafe)
- Residenza di diritto civile (soggiorno abituale)
- centro degli interessi vitali in Italia
La presenza di uno solo di questi criteri può essere sufficiente a giustificare un'imposizione fiscale illimitata in Italia.
Nella pratica capita spesso che una persona sia considerata residente contemporaneamente in due Stati secondo il diritto nazionale, ad esempio se risiede in Germania ma lavora o ha il centro dei propri interessi in Italia.
In questi casi si applicano le cosiddette regole di tie-breaker della convenzione contro la doppia imposizione. Queste stabiliscono a quale Stato la persona deve essere attribuita dal punto di vista fiscale.
L'attribuzione avviene per gradi, tipicamente in base ai seguenti criteri:
- Luogo di residenza permanente
- Centro degli interessi della vita (relazioni personali ed economiche)
- Soggiorno abituale
- Cittadinanza
Solo se questi criteri non consentono un'attribuzione univoca, si procede a una concertazione tra le amministrazioni fiscali coinvolte.
Esempio: residenza in Germania – trasferimento in Italia
Il signor Müller è cittadino tedesco e vive in Germania fino al 30 giugno. A partire dal 1° luglio si trasferisce in Italia, dove affitta un appartamento e lavora per un'azienda italiana. La sua famiglia rimane inizialmente in Germania.
Risultato: per l'anno in questione, secondo la legislazione nazionale, il signor Müller può essere considerato in possesso di una residenza fiscale in entrambi gli Stati. In Germania in base alla residenza precedente e in Italia in base alla nuova residenza e all'attività lavorativa.
In questo caso si applicano le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione tra Germania e Italia. Sulla base delle cosiddette regole di tie-breaker si verifica a quale Stato debba essere attribuito fiscalmente il signor Müller. A tal fine è determinante in particolare dove si trovi il centro degli interessi vitali.
Se la famiglia rimane in Germania e lì sussistono i legami personali ed economici più stretti, la Germania può continuare a essere considerata lo Stato di residenza. Se invece il signor Müller trasferisce il centro della sua vita in Italia, l'Italia diventa lo Stato di residenza.
Lo Stato determinato come Stato di residenza tassa l'intero reddito mondiale. L'altro Stato può tassare solo i redditi che hanno un nesso con il proprio territorio. La doppia imposizione viene evitata grazie alla convenzione contro la doppia imposizione.
Delimitazione: obbligo fiscale limitato
Da distinguere dal principio del reddito mondiale è l'obbligo fiscale limitato. Questo si applica quando una persona non è residente in uno Stato, ma vi percepisce dei redditi.
In questo caso, lo Stato in questione tassa esclusivamente i redditi interni, ad esempio derivanti da un'attività svolta in loco o da un patrimonio ivi situato. Non viene invece applicata alcuna imposizione sul reddito mondiale.
Prevenzione della doppia imposizione
Poiché più Stati possono avere contemporaneamente elementi di collegamento per la tassazione – in particolare lo Stato di residenza e lo Stato di attività –, sussiste in linea di principio il rischio di doppia imposizione.
Questo rischio viene evitato grazie alle convenzioni contro la doppia imposizione. Esse stabiliscono a quale Stato spetta il diritto di imposizione e come lo Stato di residenza deve trattare i redditi esteri.
Il principio del reddito mondiale rimane in linea di principio valido, ma è limitato dalle disposizioni della rispettiva convenzione contro la doppia imposizione.
Esempio: residenza in Germania – redditi provenienti dall'Italia
Una persona residente in Germania percepisce redditi da un'attività svolta in Italia.
Questi redditi sono inizialmente imponibili in Germania. Allo stesso tempo, l'Italia, in quanto Stato in cui si svolge l'attività, può avere il diritto di tassazione.
In questo caso, la convenzione contro la doppia imposizione tra Germania e Italia stabilisce quale Stato può tassare il salario. Se l'Italia ha il diritto di tassazione, la Germania deve evitare la doppia imposizione, ad esempio esentando i redditi con riserva di progressività.
Questo esempio dimostra che il principio del reddito mondiale deve essere sempre considerato in combinazione con le convenzioni contro la doppia imposizione.
Collegamento con la regola dei 183 giorni
La regola dei 183 giorni si basa sul principio del reddito mondiale e lo concretizza per le attività lavorative transfrontaliere.
Mentre il principio del reddito mondiale stabilisce che lo Stato di residenza tassa in linea di principio l'intero reddito, la regola dei 183 giorni determina se e a quali condizioni lo Stato in cui si svolge l'attività acquisisce il diritto di imposizione.
Entrambi i concetti sono quindi interconnessi e nella pratica dovrebbero sempre essere considerati congiuntamente.
Conclusione
Il principio del reddito mondiale costituisce la base della tassazione in ambito internazionale. Esso garantisce che lo Stato di residenza abbia, in linea di principio, accesso all'intero reddito di una persona. Le convenzioni contro la doppia imposizione assicurano che non si verifichi una doppia imposizione effettiva e che i diritti di imposizione siano chiaramente ripartiti tra gli Stati.