loader

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)

24/06/2025

IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Imposta sul reddito in Italia

L’IRPEF è la tassazione italiana sul reddito delle persone fisiche. L’IRPEF è un’imposta progressiva.

Essa riguarda le persone che sono residenti in Italia e/o che conseguono reddito in Italia (eventualmente si applica la normativa dei 183 giorni). Le persone fisiche residenti in Italia devono dichiarare all’IRPEF tutti i redditi, mentre i non residenti sono tassati solo sul reddito prodotto in Italia. L’imposta IRPEF si calcola sui redditi da fabbricati, da lavoro dipendente e autonomo, da impresa, da capitale/finanziari e da altri redditi. L’IRPEF spesso (erroneamente) viene confusa con la ritenuta alla fonte sul lavoro dipendente, ma quest’ultima rappresenta solo un aspetto dell’imposizione. La normativa prevede una serie di deduzioni e detrazioni che riducono la base imponibile o l’imposta netta, come descritto di seguito.

L’IRPEF viene generalmente trattenuta in busta paga per i lavoratori dipendenti e poi riepilogata nella dichiarazione dei redditi (modello “redditi”, 730 o RED per pensionati). Il saldo si effettua con la dichiarazione “redditi” di norma nel giugno dell’anno successivo, insieme alla prima rata d’acconto. La seconda rata d’acconto scade il 30 novembre. I versamenti si effettuano tramite il modello F24. Se risulta un credito IRPEF, questo viene compensato in F24 con altre imposte. Con il modello 730 (per lavoratori dipendenti), il credito o il debito viene normalmente conguagliato in busta paga tra luglio e settembre.

 

Aliquote e scaglioni IRPEF a partire dal 2025

La riduzione a 3 scaglioni con relative aliquote prevista inizialmente solo per il 2024 è stata confermata come misura strutturale dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata il 31.12.2024).

Pertanto, per l’anno fiscale 2025 e successivi si applicano i seguenti scaglioni e aliquote progressive:

Scaglione di reddito Aliquota
fino a 28.000 € 23 %
oltre 28.000 € fino a 50.000 € 35 %
oltre 50.000 € 43 %

L’adeguamento delle aliquote rappresenta un leggero beneficio per i redditi medi, mentre i redditi fino a 12.000 € risultano di fatto esenti. Per i redditi superiori a 50.000 € l’aliquota resta invariata.

Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 €, sono state lievemente aumentate le detrazioni, con l’incremento strutturale da 1.880 € a 1.955 € per redditi fino a 15.000 €.

Anche il “Trattamento Integrativo” per redditi fino a 15.000 €, inizialmente previsto solo per il 2024, è stato reso strutturale e pertanto valido anche per il 2025.

Storico aliquote IRPEF in Italia

Fino al 2022 le aliquote erano: fino a 15.000 €: 23 %, da 15.001 a 28.000 €: 27 %, da 28.001 a 55.000 €: 38 %, da 55.001 a 75.000 €: 41 %, oltre 75.000 €: 43 %.

Dal 1° gennaio 2022 le aliquote IRPEF sono state ridotte da cinque a quattro scaglioni, con i seguenti livelli:

  • fino 15.000 €: 23 %
  • 15.001–28.000 €: 25 %
  • 28.001–50.000 €: 35 %
  • oltre 50.000 €: 43 %

Per il 2023 le aliquote erano quindi: fino a 15.000 €: 23 %, da 15.001 a 28.000 €: 25 %, da 28.001 a 50.000 €: 35 % e oltre 50.001 €: 43 %.

Aliquote IRPEF e scaglioni per il 2024

Con il decreto legge n. 216 del 30 dicembre 2023 sono stati ridefiniti, a partire dal 2024, gli scaglioni, passando da quattro a tre.

Dal 1° gennaio 2024 sono operative le seguenti aliquote IRPEF in Italia:

Tabella riassuntiva scaglioni e aliquote 2024:

Reddito Aliquota IRPEF Italia 2024
< 28.000 € 23 %
28.001–50.000 € 35 %
> 50.001 € 43 %

I vantaggi della riforma 2024 sono compresi tra 20 e 260 € per redditi tra 15.000 € e 28.000 €. Per redditi oltre 28.000 € il vantaggio è stato costante di 260 €, mentre per chi detrae spese agevolabili al 19 % su redditi superiori a 50.000 € la riduzione è stata anch’essa di 260 € (escluse spese mediche).

Nuove misure per ridurre il costo del lavoro (cuneo fiscale) 2025

Per compensare la mancata conferma del parziale esonero dei contributi previdenziali 2025, sono state introdotte due misure a favore dei lavoratori dipendenti. Valgono esclusivamente per i redditi da lavoro dipendente.

“Somma integrativa” – sostegno al cuneo fiscale

Questa misura spetta ai lavoratori con reddito annuo complessivo da lavoro dipendente (RLD) non superiore a 20.000 €. Nel calcolo rientra anche il reddito esente per i lavoratori “impatriati”, ma non il valore dell’abitazione principale.

L’importo è calcolato in percentuale sul reddito da lavoro dipendente imponibile:

RLD annuo % somma integrativa
RLD < 8.500 € 7,1 %
8.500 € < RLD < 15.000 € 5,3 %
15.000 € < RLD < 20.000 € 4,8 %

L'importo viene riconosciuto automaticamente in busta paga, incide solo sul netto e genera un credito d’imposta per il datore di lavoro compensabile in F24. In sede di conguaglio si verifica il diritto: se l’indebito supera 60 €, si recupera in 10 rate.

“Ulteriore detrazione d’imposta”

Questa misura si applica ai lavoratori con reddito complessivo (RC) superiore a 20.000 € e fino a 40.000 €.

La detrazione è di 1.000 € annui, decrescente al superamento dei 32.000 €, fino a esaurirsi a 40.000 €:

RC annuo Detrazione annua
20.000 € < RC < 32.000 € 1.000 €
32.000 € < RC < 40.000 € 1.000 × (40.000 – RC) / 8.000
RC > 40.000 € 0

La detrazione è ripartita nel periodo di paga e applicata automaticamente dal sostituto. Se il debito fiscale è insufficiente, non viene generato credito. Il diritto viene verificato nel conguaglio: se l’indebito supera i 60 €, si recupera in 10 rate.

Rimodulazione detrazioni per oneri con redditi elevati 2025

Per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €, dal 2025 sono previsti limiti alle detrazioni per oneri. L’importo massimo detraibile è calcolato su una base dipendente dal reddito e moltiplicata per un coefficiente in base al numero di figli a carico.

Scaglioni di reddito e basi imponibili:

  • 75.001–100.000 €: base 14.000 €
  • oltre 100.000 €: base 8.000 €
    Coefficiente per figli:
  • 0 figli: 0,50
  • 1 figlio: 0,70
  • 2 figli: 0,85
  • 3 o più o figlio con handicap: 1,00

Esempi calcolo:

  • Reddito 80.000 €, 2 figli → 14.000 × 0,85 = 11.900 €
  • Reddito 110.000 €, 1 figlio → 8.000 × 0,70 = 5.600 €

Reddito complessivo

Numero figli fiscalmente a carico

Importo massimo spesa/onere detraibile

oltre 75.000 €

fino a 100.000 €

0

14.000 € x 0,5

7.000 €

1

14.000 € x 0,7

9.800 €

2

14.000 € x 0,85

11.900 €

3 o più/disabile

14.000 € x 1

14.000 €

Reddito complessivo

Numero figli fiscalmente a carico

Importo massimo spesa/onere detraibile

oltre 100.000 €

0

8.000 € x 0,5

4.000 €

1

8.000 € x 0,7

5.600 €

2

8.000 € x 0,85

6.800 €

3 o più/disabile

8.000 € x 1

8.000 €

Questi limiti si applicano agli oneri sostenuti dal 2025. Le spese mediche sono escluse dai limiti, così come interessi su mutui/assicurazioni stipulati entro il 31/12/2024 e investimenti in startup innovative e PMI. Per spese pluriennali (es. ristrutturazioni), ai fini del limite si considerano le quote annue, escludendo quelle sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per approfondire, consulta la nostra news “Incentivi fiscali 2025”: https://www.graber-partner.com/it/rapporti-news/1314-agevolazioni-fiscali.html

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico 2025

Anche le detrazioni per familiari a carico subiscono cambiamenti dal 2025.

Detrazioni per figli

Il campo di applicazione delle detrazioni per figli è stato ridefinito, fissando un limite di età. La detrazione (fino a 950 € all’anno) spetta solo per ogni figlio che abbia compiuto 21 anni e non abbia superato i 30. Il limite reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a 2.840,51 €, o 4.000 € fino ai 24 anni) resta invariato. Il limite di 30 anni non si applica ai figli con disabilità, per i quali la detrazione continua anche oltre il 30° anno. La formula di calcolo resta la stessa.

Le detrazioni per figli minori di 18 anni non sono più gestite in busta paga, ma tramite l’assegno unico familiare erogato dall’INPS, calcolato in base alla situazione ISEE.

Detrazioni per altri familiari

Il novero dei “altri familiari” fiscalmente a carico è stato significativamente ridotto. Dal 2025 la detrazione è prevista solo per ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) conviventi. Fino al 2024 poteva essere estesa (fino a 750 €) anche ad altre persone secondo l’art. 433 c.c. che convivevano o percepivano assegni. La scala in base al reddito resta invariata.

Altre novità fiscali rilevanti per il 2025

Fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo

Dal 2025 cambiano i criteri per il valore del fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo. Per veicoli immatricolati e concessi dal 1° gennaio 2025 il valore imponibile sarà il 50 % del costo calcolato su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km secondo i costi ACI, al netto delle eventuali trattenute del lavoratore.

La percentuale scende al 10 % per veicoli elettrici e al 20 % per ibridi plug-in. Per veicoli immatricolati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 restano in vigore le percentuali precedenti (25 %, 30 %, 50 %, 60%) in base alle emissioni CO₂. Per quelli ante 1° luglio 2020 resta il precedente 30 %.

Alimentazione % base imponibile
Elettrico 10 %
Ibrido plug-in 20 %
Combustione 50 %

Rimborso spese di trasferta solo tracciabili

Dal 2025 le spese dettagliate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi non di linea (taxi, NCC) rimborsate per trasferte saranno detassabili/deducibili solo se il pagamento è tracciabile (bonifico, carta o assegno). I rimborsi in contanti saranno imponibili e contributivi. Restano esclusi i pendolari con mezzi di linea, rimborsabili anche in contanti senza imposte.

Detassazione premi di produttività

Per i premi e somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva del 5 % è confermata (anziché il 10 % originario). Rientrano i premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, nonché le partecipazioni agli utili previste da contratti collettivi o aziendali. Il massimale annuo resta 3.000 €, con limite reddituale da lavoro dipendente nel biennio 80.000 €.

Franchigia aumentata per fringe benefit (temporanea 2025‑2027)

In deroga alla franchigia ordinaria di 258,23 €, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la soglia esente sale a 1.000 €. La franchigia copre beni e servizi in natura, utenze domestiche, affitto della prima casa e interessi su mutui sulla prima casa. Per i lavoratori con figli a carico il limite sale a 2.000 €, se comunicato in busta paga con codice fiscale dei figli.

Trattamento integrativo settore turismo (fino al 30 settembre 2025)

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 è confermato un trattamento integrativo non imponibile pari al 15 % delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nei settori alberghiero, turistico e termale. La misura, già presente in precedenza, è riconosciuta su richiesta del lavoratore che autocertifica di aver percepito meno di 40.000 € da lavoro dipendente nel 2024. Il datore di lavoro compensa il credito tramite F24.

Tassazione delle mance nel turismo

Ci sono novità sulla tassazione delle mance per lavoratori nel settore alberghiero e ristorazione. Mentre l’imposta sostitutiva del 5 % sulle mance resta, dal 2025 il limite è innalzato dal 25 % al 30 % del reddito annuo da attività. Il tetto reddituale per aderire (anno 2024) sale da 50.000 € a 75.000 €. Le mance in denaro dei clienti sono considerate reddito da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta, sono tassate al 5% fino al 30% del reddito. Sono esenti da contributi INPS/INAIL, non concorrono al TFR e sono utili ai fini di detrazioni e benefici al raggiungimento delle soglie.

Adeguamento addizionali regionali e comunali

L’IRPEF è soggetta anche ad addizionali regionali e comunali. Ecco le regole principali:

Residenza fiscale: ai fini delle addizionali regionali e comunali fa fede la residenza al 1° gennaio; un trasferimento nell’anno avrà effetto dall’anno successivo.

Cambio comune: ai sensi dell’art. 58 DPR 600/1973, il cambio di comune decorre 60 giorni dopo la richiesta.

Addizionale regionale: le regioni possono stabilire un’addizionale all’IRPEF; l’importo viene trattenuto in 11 rate in busta paga dopo il conguaglio, e al termine del rapporto si trattiene tutto nell’ultima busta.

Addizionale comunale: i comuni possono applicare un’imposta fino allo 0,8 % del reddito imponibile (tranne Roma, che ha regole speciali). Ecco i punti salienti:

  • Si paga nel conguaglio e in 11 rate l’anno successivo (gennaio–novembre).
  • Da marzo a novembre si trattiene un anticipo del 30 % in 9 rate.
  • I neoassunti nell’anno non pagano l’anticipo.
I comuni devono comunicare le aliquote entro il termine stabilito; altrimenti restano valide quelle dell’anno precedente.

 

Contatti & Servizi

Contattaci per una consulenza iniziale gratuita o scrivici i tuoi dati e la richiesta via email. Tel. +39 0474 572900 o info@graber-partner.com.

I nostri servizi

 

Contattaci!
*= campi obbligatori
Richiesta in corso...
News & Circolari
17/06/2025
Incentivo “under 35” – ora applicabile
Con il Decreto 60/2024 (il cosiddetto Decreto "Coesione") è stata nuovamente introdotta l’agevolazione per ...
avanti
17/06/2025
14ma mensilità
A metà giugno vengono calcolati e pagati i salari relativi alla 14ma mensilità per i contratti collettivi che ...
avanti
17/06/2025
Aumenti salariali
Dal mese di giugno si applicano le seguenti modifiche ai contratti collettivi : Turismo : Aumento mensile ...
avanti
17/06/2025
Scadenzario consulenza del lavoro e busta paga – 2° semestre 2025
Di seguito l´elenco delle scadenze più rilevanti, della seconda metà del 2024 per la contabilità salariale:   ...
avanti
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico - BZ
Contattateci per un colloquio non vincolante