La lavorazione conto terzi si verifica quando un’impresa (committente) affida a un’altra impresa (lavoratore conto terzi) una determinata attività su beni che rimangono di proprietà del cliente.
L’impresa che esegue la lavorazione non acquista i beni, ma presta un servizio di lavorazione. Il compenso ricevuto riguarda quindi esclusivamente l’attività svolta e non la vendita del prodotto.
Esempi tipici di lavorazioni conto terzi sono:
- lavorazioni meccaniche
- assemblaggio di componenti
- verniciatura e trattamenti superficiali
- trasformazioni o modifiche di materiali su beni di proprietà del cliente
Trattamento IVA
Lavorazione conto terzi tra imprese italiane
Quando il committente e il prestatore sono entrambi stabiliti in Italia, la lavorazione rappresenta normalmente una prestazione di servizi soggetta a IVA italiana.
La fattura riguarda sempre e solo il servizio di lavorazione e non la cessione del bene trasformato.
Lavorazione conto terzi con clienti o fornitori esteri
Nei rapporti con soggetti esteri è necessario verificare le regole IVA sulla territorialità per stabilire in quale Paese il servizio è soggetto a imposta. Per le prestazioni di servizi tra imprese (B2B – Business to Business) la regola generale prevede che il servizio sia rilevante nel Paese dove è stabilito il committente. Questa regola è prevista dall’articolo 7-ter del DPR 633/1972.
1) Impresa italiana che effettua lavorazioni per un cliente estero
Se un’impresa italiana effettua una lavorazione per una società estera, ad esempio tedesca o austriaca, la fattura viene normalmente emessa:
- senza IVA italiana
- con l’indicazione dell’inapplicabilità dell’IVA italiana ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972
Il cliente estero applicherà eventualmente le proprie regole IVA nazionali.
2) Impresa italiana che riceve lavorazioni dall’estero
Se un’impresa italiana riceve una fattura da un fornitore estero per una lavorazione effettuata sui propri beni, normalmente si applica il meccanismo del
Reverse Charge (inversione contabile).
Questo significa che l’IVA non viene applicata dal fornitore estero, ma viene assolta direttamente dal cliente italiano secondo le modalità previste dalla normativa italiana.
Il riferimento principale è l’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.
Documentazione necessaria per evitare rischi fiscali
La corretta gestione documentale è fondamentale per dimostrare che si tratta effettivamente di una lavorazione conto terzi e non di una cessione di beni.
È consigliabile predisporre un contratto o un ordine di lavorazione che evidenzi i dettagli dell’incarico.
È di fondamentale importanza documentare la movimentazione dei beni con:
- documento di trasporto (DDT) per consegna e reso con indicazione della causale, ad esempio: "Invio/reso beni di proprietà del cliente per lavorazione conto terzi"
- apposito registro di carico e scarico dei beni inviati o ricevuti in conto lavorazione
- CMR (lettera di vettura internazionale) (per lavorazioni con paesi UE)
- dichiarazione doganale di esportazione temporanea (per lavorazioni con paesi extra UE)
Comunicazione Intrastat
La lavorazione di beni all’interno dell’UE richiede la compilazione dei modelli Intrastat relativi ai beni, per monitorare il movimento della merce in entrata e in uscita, e dei modelli Intrastat relativi ai servizi, per comunicare il valore delle prestazioni di lavorazione ricevute o effettuate.
Per alcune operazioni sono previste soglie di esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat. Tuttavia, le prestazioni di servizi rese a soggetti UE (fatture emesse) devono essere sempre comunicate, indipendentemente dal volume delle operazioni.
Attenzione alla differenza tra lavorazione e vendita
Se il soggetto che esegue l’attività utilizza principalmente materiali propri e consegna un prodotto finito, l’operazione potrebbe essere qualificata come cessione di beni e non come prestazione di servizi.
Questa distinzione è particolarmente importante nelle operazioni internazionali perché può modificare completamente il trattamento IVA e gli obblighi doganali.