L'imposta sul reddito delle società (IRES)
L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è l’imposta sul reddito delle società in Italia. Si tratta di un’imposta proporzionale applicata al reddito delle società di capitali e di altri enti specifici. L’IRES è stata introdotta in sostituzione della precedente IRPEG ed è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Chi è soggetto passivo dell’IRES?
L’IRES è dovuta dai seguenti soggetti:
- Società di capitali (SRL, SPA).
- Cooperative, mutue assicuratrici, società europee e società cooperative europee con sede in Italia.
- Enti pubblici e privati con sede in Italia, inclusi consorzi, trust, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e organizzazioni non lucrative.
- Trust non residenti, ma solo per i redditi prodotti in Italia.
Le imprese residenti in Italia devono sottoporre a tassazione IRES il reddito prodotto in tutto il mondo. Per evitare la doppia imposizione esistono convenzioni bilaterali. Se una società estera apre una stabile organizzazione in Italia ai sensi delle norme fiscali, i profitti realizzati sono imponibili anche in Italia.
Non sono soggetti all’IRES le società di persone e i lavoratori autonomi, il cui reddito è tassato con l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).
L’aliquota IRES
L’aliquota ordinaria dell’IRES per il 2025 è pari al 24%. Questa aliquota fissa si applica al reddito imponibile della società.
La normativa fiscale italiana è stata più volte modificata negli ultimi anni per armonizzare e modernizzare il sistema in linea con gli altri principali Paesi dell’UE. Dal 2025 è prevista una riduzione del 4% con l’introduzione dell’“IRES premiale”.
Aliquote storiche dell’IRES per anno
L’IRES ha subito diverse modifiche nel tempo per modernizzare il sistema fiscale italiano.
Aliquote storiche dell’IRES in Italia
Anno |
Aliquota IRES / IRPEG |
2000 |
37% (IRPEG) |
2001–2002 |
36% (IRPEG) |
2003 |
34% (IRPEG) |
2004–2007 |
33% |
2008–2016 |
27,5% |
2017–2023 |
24% |
Dal 2024 |
24% |
Fino alla fine del 2003 era in vigore l’IRPEG, che era pari al 37% nel 2000 e poi ridotta progressivamente: 36% nel 2001–2002, 34% nel 2003. Dal 2004 l’IRPEG è stata sostituita dall’IRES con aliquota fissa del 33% fino al 2007. Dal 2008 al 2016 l’aliquota è scesa al 27,5%. Dal 2017 l’aliquota è stata ridotta al 24% e rimane tale anche per il 2024 e 2025.
Come si calcola la base imponibile IRES?
Il calcolo della base imponibile IRES parte dal risultato economico civilistico o reddito netto d’esercizio dell’impresa, derivante dall’attività aziendale.
Il processo prevede i seguenti passaggi:
- Punto di partenza: risultato di bilancio – Si prende il risultato del conto economico, che rappresenta i ricavi e i costi dell’impresa.
- Rettifiche fiscali obbligatorie – Si applicano correzioni fiscali al risultato civilistico previste dalla legge, che possono aumentare o diminuire la base imponibile (cosiddetto calcolo più/meno fiscale), come costi indeducibili, ammortamenti o accantonamenti.
- Ulteriori deduzioni fiscali – È possibile applicare ulteriori deduzioni, come l’ACE o la compensazione di perdite fiscali pregresse:
- Le perdite fiscali nei primi tre esercizi sono compensabili interamente e senza limiti di tempo con i redditi degli esercizi successivi.
- Le perdite a partire dal quarto esercizio sono compensabili senza limiti di tempo, ma fino a un massimo dell’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.
Dopo tutte queste correzioni si ottiene la base imponibile definitiva, su cui si applica l’aliquota IRES del 24% per calcolare l’imposta dovuta.
Esempio pratico:
- Ricavi: 100.000€
- Costi deducibili: 30.000€
- Reddito imponibile: 70.000€
- Imposta dovuta (24%): 16.800€
Come e quando si paga l’IRES?
Il pagamento dell’IRES avviene tramite modello F24 in via telematica. Il versamento si divide in due acconti e un saldo, calcolati sulla base dell’imposta dell’anno precedente.
Scadenze e acconti:
- Primo acconto: entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, pari al 40% dell’imposta dell’anno precedente (50% per i soggetti ISA).
- Secondo acconto: entro il 30 novembre, pari al 60% dell’imposta dell’anno precedente (50% per i soggetti ISA).
- Saldo: entro il 30 giugno dell’anno successivo, calcolato sul reddito effettivo.
Ad esempio, entro il 30 giugno 2025 vanno versati sia il saldo IRES 2024 sia il primo acconto 2025. Il secondo acconto è dovuto entro il 30 novembre 2025.
Distinzione dell’IRES rispetto ad altre imposte
- IRES vs. IRAP: L’IRES tassa il reddito netto delle società, mentre l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta regionale sul valore della produzione netta, senza considerare alcuni costi come quelli del personale e gli oneri finanziari.
- IRES vs. IRPEF: L’IRES si applica al reddito delle società di capitali con un’aliquota fissa del 24%, indipendentemente dall’utile realizzato. L’IRPEF, invece, è un’imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche, con aliquote crescenti in base al reddito.