Limite alla deducibilità degli interessi passivi in Italia

26/02/2024

In Italia le società di capitali sono soggette a una specifica limitazione nella deducibilità fiscale degli interessi passivi. Tale regola, nota come “limite alla deducibilità degli interessi passivi”, mira a contrastare un eccessivo indebitamento delle imprese e trova la propria disciplina nell’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

L’attuale normativa, in vigore dal 2019, recepisce la direttiva europea ATAD (Direttiva (UE) 2016/1164) tramite il Decreto Legislativo n. 142/2018.

Soggetti interessati

Le disposizioni dell’art. 96 TUIR si applicano ai soggetti IRES, in particolare a:

  • società per azioni (SpA), società a responsabilità limitata (Srl), cooperative e consorzi residenti in Italia;
  • enti pubblici e privati, nonché trust, che esercitano in via principale attività commerciale;
  • società ed enti non residenti, inclusi i trust, che operano in Italia mediante una stabile organizzazione.

L'articolo 96 del TUIR non si applica agli intermediari finanziari, ai soggetti IRPEF (società di persone, ditta individuale) e agli enti non commerciali.

Funzionamento e calcolo

La norma stabilisce in quale misura gli interessi passivi sono fiscalmente deducibili. Il calcolo avviene in due fasi:

  • Compensazione con gli interessi attivi: Gli interessi passivi (correnti e riportati) sono deducibili senza limiti fino a concorrenza degli interessi attivi (correnti e riportati).
  • Deducibilità degli interessi passivi netti: La parte eccedente degli interessi passivi (dopo la compensazione con gli interessi attivi) è deducibile solo fino al 30% del "ROL fiscale" (Risultato Operativo Lordo).

Il „ROL fiscale“ (valore simile all'EBITDA)

Il ROL corrisponde, in termini semplificati, al risultato operativo al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA - Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization), ma viene calcolato secondo criteri fiscali e non commerciali.

Dal 2019 è obbligatorio utilizzare il "ROL fiscale" per il calcolo, che sostituisce il precedente "ROL contabile". Esso è calcolato come segue:

  • Valore della produzione – Costi della produzione (voci A – B del Conto economico)
  • + Ammortamenti dei beni materiali e immateriali
  • + Canoni di leasing relativi ai beni strumentali

Occorre tenere conto delle limitazioni fiscali relative alle deduzioni (ad es. spese telefoniche deducibili all'80%, spese per autovetture deducibili al 20%).

Riporto delle eccedenze

Eccedenza Trattamento fiscale Limite temporale
Interessi passivi Gli interessi passivi non deducibili possono essere riportati senza limiti e sono deducibili negli anni successivi se sono disponibili interessi attivi o ROL fiscale sufficiente. illimitato
Interessi attivi Gli interessi attivi in eccesso possono essere riportati senza limiti al periodo fiscale successivo e lì compensati con gli interessi passivi. illimitato
Eccedenza del 30% del ROL Se il 30% del ROL supera gli interessi passivi, il ROL in eccesso può essere utilizzato per i cinque periodi fiscali successivi (principio FIFO). 5 anni

Regime transitorio per i „vecchi finanziamenti”

Per gli interessi sui finanziamenti contratti prima del 17 giugno 2016, è possibile continuare a utilizzare il ROL contabile non utilizzato fino al 31 dicembre 2018. Questo può essere riportato senza limiti di tempo e utilizzato esclusivamente per coprire gli interessi di questi specifici finanziamenti “ante 2016”.

Conclusione

Il limite agli interessi passivi previsto dall'art. 96 del TUIR riveste grande importanza per la pianificazione fiscale e il finanziamento delle imprese. Un'accurata determinazione del ROL fiscale e una struttura finanziaria lungimirante sono fondamentali per evitare o sfruttare in modo ottimale le limitazioni alla deduzione degli interessi passivi.

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