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Quadro RW - IVIE - IVAFE

26/08/2026

Il Quadro RW

Il quadro RW è presente nel modello della dichiarazione dei redditi e dal 2023 anche nel modello 730 (denominato quadro W).

Chi deve compilare?

Il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche, società semplici, associazioni equiparate, enti non commerciali residenti in Italia per dichiarare il possesso o la disponibilità di investimenti e attività estere di natura finanziaria all’estero.

Cosa va segnalato?

Vanno in particolare segnalati se detenuti all’estero:

  • Immobili, diritti reali o quote di multiproprietà anche in leasing
  • Oggetti preziosi e opere d’arte
  • Imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili iscritti in pubblici registri esteri
  • Cassette di sicurezza
  • Partecipazioni al capitale o patrimonio
  • Obbligazioni esteri o titoli similari
  • Titoli pubblici o equiparati emessi all’estero
  • Polizze assicurative sulla vita o forme di previdenza complementare
  • Altri titoli o certificati di massa (compreso quote di OICR)
  • Valute
  • Depositi e conti correnti

Il quadro deve essere compilato anche se l’investimento o l’attività non erano più detenuti al 31 dicembre ma lo era nel corso dell’anno.

Gli importi in valuta estera vanno indicati in Euro utilizzando un cambio indicato ogni anno con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Gli eventuali redditi prodotti dalle attività o beni segnalati nel quadro RW, per esempio dividendi, interessi, plusvalenze, canoni di locazione esteri, vanno poi dichiarati nei rispettivi quadri reddituali.

Sanzioni

Per la mancata o infedele presentazione del quadro RW sono previste autonome e pesanti sanzioni. Per questo motivo si invita a non sottovalutarne la compilazione e di rivolgersi ad un consulente esperto in caso di dubbi o difficoltà.

Se non si indicano delle attività estere si può incorrere in una sanzione che va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Le percentuali si raddoppiano in caso di attività in paradisi fiscali.

Oltre a queste sanzioni vanno aggiunte quelle relative agli omessi versamenti IVIE/IVAFE o relativi alle imposte sui redditi esteri non dichiarati

Imposte patrimoniali IVIE e IVAFE

Il quadro è utilizzato anche per calcolare le imposte patrimoniali. Le imposte sono vanno calcolate in base alla quota di proprietà ed al periodo di possesso degli immobili o delle attività finanziarie nell’anno di riferimento.

Soggetti passivi sono le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e trust fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili, prodotti finanziari, conti corrente e libretti di risparmio all’estero.

IVIE (sugli immobili esteri)

L’imposta è attualmente dovuta nella misura del 1,06% del valore dell’immobile (0,4% in caso di immobile di lusso e pertinenze adibite ad abitazione principale).

La circolare ministeriale 28/2012 chiarisce che il valore di riferimento a cui applicare l’imposta per gli immobili situati in Europa o paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), è determinato secondo i seguenti criteri considerati a scalare nel seguente ordine:

  • valore catastale patrimoniale previsto dallo stato estero
  • reddito medio ordinario per appositi moltiplicatori come previsti dallo stato estero
  • reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU (facoltativo)
  • costo storico risultante dall’atto di acquisto
  • valore di mercato (p.e. listini prezzi, ecc..)

L’imposta non è dovuta se, senza tener conto dei crediti di imposta, è inferiore a 200 euro.

IVAFE (su attività finanziarie estere)

L’imposta è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro annui per i conti correnti e libretti e 0,2% per le altre attività finanziarie e gli assets digitali (p.e. cripto valute).

La base su cui applicare l’imposta è generalmente il valore di mercato a fine anno o alla data in cui è terminata la detenzione. In alcuni casi, come ad esempio per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, va considerato il valore nominale o in mancanza il valore di rimborso. In altri casi come per ad esempio per le criptovalute, in mancanza di un valore di mercato, si può considerare il costo storico di acquisto.

L’imposta non è dovuta se inferiore a 12,00 euro.

Credito di imposta

È possibile scomputare dall’imposta patrimoniale italiana l’eventuale imposta patrimoniale estera ma solo nella misura in cui questo sia previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni (vd. CM 28/E/2012 Tabella 1) e nel limite dell’imposta dovuta in Italia.

Scambio di informazioni tra stati

Negli ultimi anni lo scambio automatico di informazioni tra Stati è aumentato in modo significativo. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate dispone oggi di molti dati provenienti dall’estero, soprattutto tramite il sistema CRS / DAC / FACTA, e può individuare eventuali incongruenze rispetto a quanto dichiarato nei quadri RW, RM e RT.

Quando emergono differenze, l’Agenzia invia ai contribuenti lettere di compliance. Tali comunicazioni non costituiscono necessariamente un accertamento, ma servono principalmente a invitare il contribuente a regolarizzare, se effettivamente dovuto, spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso.

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