Le ritenute alla fonte sono imposte che non vengono versate da chi percepisce il pagamento, ma da chi lo esegue. Quest'ultimo trattiene l'imposta direttamente "alla fonte" e la versa allo Stato. La materia è disciplinata dal DPR n. 600/1973 e riguarda stipendi, onorari, provvigioni, dividendi e redditi di capitale.
Chi opera una ritenuta diventa sostituto d'imposta. Si tratta soprattutto di imprese, liberi professionisti, enti e amministrazioni pubbliche. I privati, di regola, non sono sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta ha tre obblighi:
Esempio semplificato: un libero professionista emette una fattura di 1.000 € di onorario. L'azienda trattiene il 20 % a titolo di ritenuta (200 €), corrisponde 800 € al professionista e versa 200 € allo Stato.
La normativa italiana distingue due forme:
| Tipo di pagamento | Aliquota | Modalità |
|---|---|---|
| Stipendi e salari | scaglioni IRPEF (23 % / 33 % / 43 % dal 2026), oltre alle addizionali regionale e comunale | acconto |
| Onorari di professionisti e lavoratori autonomi residenti (esclusi i contribuenti che applicano il regime forfettario) | 20 % | acconto |
| Provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio | 23 % sul 50 % della provvigione (11,5 % effettivo); 23 % sul 20 % (4,6 % effettivo) se l’agente si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. | acconto |
| Dividendi a persone fisiche | 26 % | titolo d'imposta |
| Interessi e altri redditi di capitale (non tutti i casi) | 26 % | titolo d'imposta |
| Compensi a lavoratori autonomi non residenti per prestazioni svolte in Italia | 30 % | titolo d'imposta |
Nei pagamenti transfrontalieri le convenzioni contro le doppie imposizioni possono ridurre l'aliquota o attribuire integralmente la potestà impositiva allo Stato di residenza del percettore. Di norma occorre un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera.
Gli importi trattenuti si versano telematicamente con il modello F24, di regola entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se il termine cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento tardivo od omesso comporta sanzioni amministrative e interessi di mora; oltre determinate soglie può assumere rilevanza penale. Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare la violazione a posteriori beneficiando di sanzioni ridotte.