Costituire una società a responsabilità limitata italiana con un capitale sociale di appena 1 euro: è davvero possibile? Sì. Il diritto societario italiano consente la costituzione di una società a responsabilità limitata(S.r.l.) con un capitale sociale a partire da 1 euro. Tuttavia, ciò non significa che anche la costituzione o la gestione corrente della società costino soltanto 1 euro.
La denominazione «S.r.l. da 1 euro» non identifica una forma societaria autonoma. Sia la S.r.l. sia la S.r.l. semplificata (S.r.l.s. – società a responsabilità limitata semplificata) possono essere costituite con un capitale sociale minimo di 1 euro. Le due forme societarie si distinguono tuttavia per i requisiti di costituzione previsti dalla normativa e, soprattutto, per il diverso grado di flessibilità nella definizione dello statuto e dell’organizzazione societaria. L’inquadramento di una S.r.l. da 1 euro dipende quindi non solo dall’ammontare del capitale sociale, ma anche dalla forma societaria prescelta.
Società a responsabilità limitata o società a responsabilità limitata semplificata: le differenze principali
| Caratteristica |
S.r.l. |
S.r.l. semplificata |
| Base giuridica |
Art. 2463 del Codice Civile |
Art. 2463-bis del Codice Civile |
| Capitale sociale |
A partire da 1 euro |
Almeno 1 euro e inferiore a 10.000 euro |
| Soci |
Persone fisiche e giuridiche |
Solo persone fisiche |
| Capitale inferiore a 10.000 euro |
Da versare interamente in denaro |
Da versare interamente in denaro |
| Conferimenti in natura |
In linea di principio possibili con capitale pari o superiore a 10.000 euro (ad esempio immobiliari, macchinari ecc.) |
Non previsti |
| Atto costitutivo |
Personalizzabile |
Modello standard previsto dalla legge |
| Costi di costituzione |
Normali spese notarili e ulteriori costi di costituzione |
Di norma inferiori; nessun onorario notarile per l’atto standard previsto dalla legge, ulteriori costi possono comunque essere sostenuti |
Quanto costa una S.r.l. da 1 euro in Italia?
L’importo di 1 euro si riferisce esclusivamente al capitale sociale e non ai costi di costituzione della società. Il capitale sociale corrisponde al valore dei conferimenti effettuati dai soci. I fondi versati sono, in linea di principio, a disposizione della società per lo svolgimento della propria attività e devono pertanto essere distinti dalle spese e dagli altri costi di costituzione.
Indipendentemente dall’ammontare del capitale sociale, la costituzione comporta spese aggiuntive, ad esempio per iscrizioni, consulenza e ulteriori formalità. Anche dopo la costituzione si sostengono costi correnti per contabilità, bilancio d’esercizio, dichiarazioni fiscali e comunicazioni obbligatorie. La ridotta entità del capitale sociale non comporta, in linea di principio, una semplificazione degli obblighi societari o fiscali. A seconda dell’attività possono inoltre aggiungersi ulteriori costi per locali aziendali, personale, assicurazioni o servizi esterni.
La «S.r.l. da 1 euro» è quindi una società caratterizzata da una soglia minima di capitale prevista dalla legge particolarmente bassa. L’esiguità del capitale, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione sui costi effettivi della costituzione o della gestione corrente dell’attività.
Ha senso costituire una società con 1 euro?
Un capitale sociale ridotto diminuisce il fabbisogno di capitale al momento della costituzione. L’opportunità di prevedere un capitale sociale di appena 1 euro dipende tuttavia dal modello di business e dal fabbisogno finanziario della società.
Un capitale sociale di appena 1 euro mette a disposizione risorse finanziarie molto limitate per l’avvio dell’attività. Una dotazione di capitale ridotta può rendere più difficile l’accesso al finanziamento e incidere sui rapporti con banche, fornitori e altri partner commerciali. In caso di finanziamenti esterni possono inoltre essere richieste garanzie aggiuntive o fideiussioni personali.
Conclusione
Una S.r.l. italiana può essere costituita con un capitale sociale di 1 euro, ma non costa 1 euro. Oltre agli effettivi costi di costituzione, devono essere considerati anche gli oneri correnti relativi all’amministrazione e alla gestione dell’attività aziendale. L’importo minimo del capitale previsto dalla legge rappresenta quindi solo uno dei diversi fattori da valutare in fase di costituzione. È essenziale che la dotazione di capitale sia adeguata all’attività prevista, al fabbisogno finanziario e allo sviluppo economico della società.
Un capitale sociale di appena 1 euro non costituisce, di norma, una base finanziaria sufficiente per l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa. Sebbene la normativa consenta la costituzione della società con un apporto di capitale molto ridotto, nella pratica una tale dotazione patrimoniale risulta spesso poco funzionale, in quanto generalmente non sufficiente per avviare e sviluppare un’attività operativa. Inoltre, una dotazione di capitale molto contenuta può rendere più difficili i rapporti con partner commerciali, banche o fornitori.