L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta comunale che riguarda gli immobili situati in Italia, indipendentemente dal loro utilizzo privato o nell’ambito di attività economiche. Sono soggetti all’imposta, in particolare, i fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili.
Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento, in virtù della loro autonomia, si applicano normative proprie in sostituzione dell’IMU statale. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applica la GIS (imposta municipale immobiliare), mentre nella Provincia autonoma di Trento si applica l’IMIS (imposta immobiliare semplice).
Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito una propria imposta immobiliare. Dal 2023 viene applicata l’ILIA (imposta locale immobiliare autonoma), che ha sostituito l’IMU sul territorio regionale.
Soggetti passivi
L’imposta è dovuta dal proprietario, dal titolare del diritto di usufrutto o di altro diritto reale di godimento sull’immobile. In caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare), il soggetto passivo è il locatario.
Calcolo
Per i fabbricati, la rendita catastale costituisce il punto di partenza per il calcolo della base imponibile. La rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e successivamente moltiplicata per un coefficiente stabilito in base alla categoria catastale dell’immobile:
| Categoria catastale |
Esempi |
Moltiplicatore |
| A (esclusa A/10), C/2, C/6 e C/7 |
Appartamenti, ville, cantine, garage, posti auto |
160 |
| B, C/3, C/4 e C/5 |
Magazzini sotterranei, officine |
140 |
| A/10 e D/5 |
Uffici, banche e istituti assicurativi |
80 |
| D (escluso D/5) |
Edifici industriali, alberghi, pensioni |
65 |
| C/1 |
Negozi |
55 |
Esempio:
Per un appartamento appartenente alla categoria catastale A/2 con una rendita catastale di 500 €, la base imponibile viene calcolata come segue: 500 € × 1,05 × 160 = 84.000 €
Per le aree edificabili, la base imponibile corrisponde al valore venale in comune commercio.
La base imponibile viene successivamente moltiplicata per l’aliquota applicabile, determinata dalla normativa vigente e dalle delibere del Comune. Entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Comuni possono determinare proprie aliquote, nonché prevedere specifiche agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
Pagamento e obblighi
L’imposta sugli immobili viene generalmente versata annualmente in due rate:
- 16 giugno: prima rata (acconto);
- 16 dicembre: seconda rata (saldo).
Il versamento dell’imposta avviene normalmente tramite il modello F24.
Dichiarazione
Le variazioni che possono incidere sull’importo dell’imposta devono essere comunicate al Comune, di norma, mediante una dichiarazione IMU.
La dichiarazione deve essere presentata, in linea generale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati le variazioni rilevanti. Nelle Province autonome possono essere previsti termini diversi in base alle rispettive normative locali. È pertanto necessario verificare le disposizioni vigenti presso il comune competente.
La presentazione di una dichiarazione non è tuttavia necessaria in tutti i casi, in particolare quando il Comune dispone già delle informazioni necessarie. È quindi opportuno verificare con il Comune competente eventuali casi particolari e l’eventuale sussistenza dell’obbligo di presentare una dichiarazione.