Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persona fisica che esercita un’attività d’impresa, libero-professionale o artistica. Si rivolge in particolare a impresa individuale e libero professionista con volume d’affari contenuto e consente una determinazione forfettaria del reddito con applicazione di un’imposta sostitutiva fissa.
Presupposti e limite di fatturato
Condizione centrale è che i ricavi conseguiti nell’anno precedente non superino 85.000 €. Se tale soglia viene superata, il regime non è più applicabile dall’anno successivo. In caso di ricavi superiori a 100.000 €, l’esclusione avviene immediatamente con passaggio al regime ordinario, inclusa l’applicazione dell’IVA.
Il regime è riservato esclusivamente a persona fisica fiscalmente residente in Italia oppure residente in uno Stato UE o SEE che realizza oltre il 75 % del proprio reddito complessivo in Italia. Le società di capitali sono escluse.
Cause di esclusione
Oltre al limite di fatturato, sussistono le seguenti importanti cause di esclusione:
- Partecipazione in società di persone, imprese familiari o società di capitali in regime di trasparenza
- Mancata residenza in Italia
- Percezione di redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 35.000 € nell’anno precedente
- Attività svolta prevalentemente nei confronti di un attuale o precedente datore di lavoro
È prevista un’eccezione qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente e non sussistano più redditi di lavoro dipendente in corso.
Trattamento fiscale
Il regime forfettario sostituisce l’imposta sul reddito (IRPEF), le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
In loro luogo si applica un’imposta sostitutiva forfettaria del 15 %. Per le nuove attività può applicarsi, nei primi cinque anni e al ricorrere di determinati presupposti, un’imposta sostitutiva ridotta del 5 %.
Il reddito imponibile non viene determinato sulla base dei costi effettivi, bensì calcolato in modo forfettario. Rileva un coefficiente di redditività specifico per settore (in base al codice attività Ateco). I ricavi vengono moltiplicati per tale percentuale; il risultato costituisce il reddito imponibile.
I costi effettivi non sono fiscalmente deducibili. Solo i contributi previdenziali versati riducono il reddito forfettario.
Esempio semplificato
Un consulente informatico consegue per gli anni 2025 e 2026 ricavi pari, rispettivamente, a 40.000 € per ciascun esercizio. Ai fini della determinazione del reddito rilevante nel regime fiscale applicabile, alla suddetta attività si applica un coefficiente di redditività pari al 78%. Il soggetto risulta iscritto alla Gestione Separata INPS. L’aliquota contributiva previdenziale applicata è pari al 26%. Per l’anno 2025 il consulente informatico ha versato complessivamente contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per un importo pari a 8.112 €.
| Ricavi 2026 |
40.000 |
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| Coefficiente di redditività |
78 % |
|
| Reddito forfettario imponibile |
31.200 |
40.000 * 78% |
| Contributi previdenziali deducibili (versati nel 2025) |
- 8.112 |
31.200 * 26% |
| Reddito imponibile 2026 |
23.088 |
|
| Imposta sostitutiva forfettaria |
15 % |
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| Imposta sostitutiva 2026 |
3.463 |
23.088 * 15% |
| Contributi previdenziali 2026 (calcolati sul reddito forfettario 2026) |
8.112 |
31.200 *26% |
| Carico fiscale e contributivo complessivo 2026 |
11.575 |
3.463 + 8.112 |
Se i costi effettivi ammontano a 3.000 € o 15.000 €, ciò è fiscalmente irrilevante.
IVA e previdenza sociale
I soggetti nel sistema forfettario emettono fattura elettronica senza applicazione dell’IVA e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta. Non sono previste liquidazioni IVA periodiche.
In fattura deve essere inserito un apposito riferimento all’applicazione del “regime forfettario”.
I contributi previdenziali all’INPS sono in linea di principio dovuti ordinariamente.
Per le attività commerciali (artigiani, commercianti) è prevista la possibilità di una riduzione dei contributi INPS del 35 % su richiesta.
Per chi è conveniente il regime forfettario?
Il regime è particolarmente interessante per:
- Liberi professionisti e imprenditori con costi di esercizio contenuti
- Attività con ridotto consumo di merci
- Lavoratori autonomi con attività secondaria e reddito da lavoro dipendente limitato
- Nuove iniziative con fabbisogno di investimento contenuto
Svantaggi e limiti
- Nessuna deduzione dei costi effettivi
- Nessuna detrazione dell’IVA
- Impossibilità di utilizzare determinate detrazioni fiscali
- Capacità di crescita limitata a causa del limite di fatturato
Il sistema forfettario è pertanto meno indicato in presenza di:
- Elevati costi fissi
- Significativo consumo di merci
- Attività in forte crescita
- Investimenti rilevanti pianificati
Regime dei minimi
Un modello in esaurimento è invece il regime dei minimi. Anche in questo caso si tratta di un regime fiscale agevolato per piccoli imprenditori con ricavi dell’anno precedente fino a 30.000 €, con un’imposta sostitutiva pari al 5 %. Tale regime è stato abolito nel 2015, ma può continuare ad essere applicato dai contribuenti che vi avevano già aderito prima di tale data e che soddisfano i relativi requisiti.
Conclusione
Il sistema forfettario italiano offre una soluzione semplice e spesso fiscalmente vantaggiosa per attività imprenditoriali e libero-professionali di piccole dimensioni. Tuttavia, la combinazione tra limite di fatturato, determinazione forfettaria del reddito e cause di esclusione richiede un’attenta verifica della situazione individuale.