Una cessione intracomunitaria è una cessione di beni tra due Stati membri dell'Unione europea. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, la cessione non è imponibile ai fini IVA nello Stato del venditore. L'acquirente assolve l'IVA nello Stato di destinazione come acquisto intracomunitario.
Esempio:
Un'impresa italiana vende beni a un'impresa tedesca e li trasporta in Germania. Se sono soddisfatti tutti i requisiti, il venditore italiano emette una fattura senza IVA italiana. L'acquirente tedesco assolve l'IVA sull'acquisto in Germania.
Affinché una cessione possa beneficiare del trattamento di non imponibilità IVA, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Sebbene i requisiti fondamentali per le cessioni intracomunitarie siano armonizzati a livello dell'UE, la fatturazione e i relativi obblighi dichiarativi sono disciplinati anche da norme nazionali. Per le imprese italiane sono particolarmente rilevanti la trasmissione elettronica delle fatture tramite il sistema SDI e gli elenchi Intrastat.
Occorre distinguere tra la vendita di beni dall'Italia verso un altro Stato membro dell'UE e l'acquisto di beni da un altro Stato membro verso l'Italia.
1. Cessioni intracomunitarie (vendita dall'Italia verso un altro Stato membro dell'UE)
Per una cessione intracomunitaria non imponibile IVA si applicano i seguenti requisiti:
La fattura elettronica viene trasmessa tramite il sistema italiano di interscambio SDI (Sistema di Interscambio). Per il destinatario estero viene generalmente utilizzato il codice destinatario XXXXXXX.
È inoltre previsto l'invio di un elenco Intrastat (modello Intra 1-bis).
2. Acquisti intracomunitari (acquisto da un altro Stato membro dell'UE verso l'Italia)
Per un acquisto intracomunitario si applicano i seguenti requisiti:
Il destinatario italiano deve registrare fiscalmente la fattura in Italia, integrando l'IVA italiana nell'ambito del meccanismo del reverse charge. A tal fine, è necessario trasmettere un documento elettronico di integrazione tramite il sistema italiano SDI (Sistema di Interscambio), utilizzando il tipo documento TD18 previsto per gli acquisti intracomunitari di beni.
Per gli acquisti intracomunitari di beni deve inoltre essere presentato un elenco Intrastat (modello Intra 2-bis), qualora siano superate le soglie previste.