Agente d´Affari In Mediazione / Mediatore

30/09/2026

Ai sensi dell’articolo 1754 del Codice Civile, il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

La caratteristica fondamentale della mediazione è quindi l’autonomia e l’imparzialità del mediatore rispetto alle parti coinvolte.

Dal punto di vista del codice civile esiste un’unica figura generale di mediatore, mentre le leggi speciali regolamentano le varie categorie in base al settore economico. Le sezioni previste usano il termine “Agenti d’affari in mediazione” e sono quattro:

  • Agenti immobiliari (attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende)
  • Agenti merceologici (attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame)
  • Agenti con mandato a titolo oneroso (settore immobiliare, aziende e rami d’azienda)
  • Agenti in servizi vari (vale per qualsiasi affare legato alla compravendita di servizi che non rientri nei settori precedenti: turismo, spettacolo, trasporti e logistica, servizi alla persona, ecc.)

Ogni settore può prevedere specifici requisiti e regolamentazioni.

Gli agenti d’affari in mediazione non vanno confusi con i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziarie (iscritti all’OAM), con i promotori finanziari (iscritti all’OCF), con gli intermediari assicurativi (iscritti al RUI) o con gli agenti mediatori marittimi. Si tratta di figure professionali specifiche e riconducibili ad albi appositi.

Differenze rispetto all’agente e al procacciatore d’affari

Il mediatore si distingue sia dall’agente di commercio sia dal procacciatore d’affari.

L’agente di commercio opera sulla base di un incarico stabile e continuativo e promuove contratti per conto di un’impresa determinata.

Il procacciatore d’affari svolge normalmente un’attività di segnalazione di opportunità commerciali senza un vincolo stabile di collaborazione.

Il mediatore, invece, non agisce nell’interesse esclusivo di una parte, ma favorisce l’incontro tra domanda e offerta mantenendo una posizione indipendente.

Requisiti e iscrizione presso la Camera di Commercio

Per esercitare l’attività di mediatore è necessario possedere determinati requisiti personali, professionali e morali:

  • avere un'età non inferiore agli anni 18;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) oppure diploma professionale di istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello EQF oppure titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali;
  • aver frequentato con esito positivo un corso di preparazione all’esame di idoneità;
  • aver superato uno specifico esame;
  • essere in possesso del riconoscimento italiano nel caso di qualifiche professionali ottenute in paesi esteri;
  • essere in possesso dei requisiti morali richiesti (ad esempio alcune condanne penali possono ostare all’iscrizione; non deve essere interdetto, inabilitato o fallito);
  • prestare una garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.

La Camera di Commercio rilascia, dietro apposita istanza del mediatore, una tessera personale di riconoscimento. La tessera attesta l’iscrizione e va esibita su richiesta dei clienti.

Il diritto alla provvigione

Secondo l’articolo 1755 del Codice Civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.

La provvigione è quindi normalmente dovuta da entrambe le parti, salvo diverso accordo o diversa disciplina applicabile.

Il diritto alla provvigione nasce quando esiste un nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare.

La Legge 39/1989 stabilisce che hanno diritto alla provvigione soltanto i mediatori regolarmente abilitati e iscritti nel Registro delle Imprese. Al mediatore non iscritto non spetta alcun compenso o provvigione.

Esclusiva e incompatibilità

A differenza dell’agente di commercio, il mediatore non opera normalmente con un rapporto di esclusiva verso una determinata impresa.

La sua caratteristica essenziale è infatti l’indipendenza dalle parti.

La normativa prevede tuttavia specifiche incompatibilità per determinate categorie di mediatori, in particolare per evitare conflitti di interesse e garantire l’imparzialità dell’attività.

L’attività di mediatore è incompatibile:

  • con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  • con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (salvo rapporti di lavoro nel settore pubblico con contratti part time fino al 50%) o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari, ad esclusione delle imprese di mediazione;
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  • comunque, in situazioni di conflitto di interessi.

Aspetti fiscali e contributivi

Il mediatore è considerato ai fini fiscali e civili un imprenditore.

Partita IVA
Il mediatore che svolge abitualmente l’attività deve operare con partita IVA ed emettere fattura elettronica per le provvigioni maturate. L’ipotesi dello svolgimento di un’attività assolutamente occasionale e non abituale senza partita IVA è rarissima e va valutata con estrema attenzione.

Ritenuta
Al momento del pagamento, le parti, se sostituti d’imposta, devono operare una ritenuta a titolo d’acconto sulle prestazioni del mediatore nella misura del 23% calcolato sul 50% dell’ammontare lordo delle provvigioni (in sostanza 11,50%).

La ritenuta può essere calcolata sul solo 20% delle provvigioni in base ad apposita dichiarazione del mediatore, nella quale certifica di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Spese auto
Per gli agenti d’affari in mediazione valgono le normali regole previste per gli imprenditori. Non si possono invece utilizzare le agevolazioni previste per gli agenti di commercio e i rappresentanti.

I mediatori possono detrarre il 40% dell’IVA relativa all’autovettura aziendale.

Possono altresì dedurre come costo:

  • 20% del costo di acquisto (anche in leasing) dell’autovettura aziendale fino ad un limite massimo pari a 18.075,99 euro; fino al limite di 4.131,66 euro per motocicli; fino a 2.065,83 euro per ciclomotori. Gli importi vanno ragguagliati ai giorni di utilizzo nel caso di leasing.
  • 20% del costo per il noleggio fino all’importo massimo annuo di 3.615,20 euro per l’auto; 774,69 euro per motocicli; 413,17 euro per ciclomotori. Gli importi vanno ragguagliati ai giorni di utilizzo.
  • 20% delle spese per carburante, assicurazione, manutenzione, custodia, immatricolazione, bollo.
INPS - Commercianti
L’agente d’affari in mediazione con partita IVA è iscritto alla gestione speciale INPS commercianti.

L’iscrizione a ENASARCO
Non è dovuta dai mediatori.

Regime contabile
Al momento sono possibili tre regimi contabili. La scelta dipende dai ricavi, dalla configurazione dei costi, dalle esigenze e dalle valutazioni di natura aziendale.
  • Regime forfettario (fino a un massimo di 85.000 euro di ricavi annui – il reddito d’impresa viene determinato nella misura dell’86% dei ricavi. Le imposte sui redditi vengono calcolate a partire dall’utile d’impresa al netto dei contributi INPS, applicando un’aliquota sostitutiva pari al 5% per le nuove attività e al 15% per le attività già esistenti)
  • Regime di contabilità semplificata
  • Regime di contabilità ordinaria (partita doppia)

Conclusioni

Il mediatore svolge una funzione di collegamento tra soggetti interessati alla conclusione di un affare, mantenendo una posizione autonoma e indipendente.

La corretta qualificazione del rapporto è fondamentale per distinguere la mediazione dall’agenzia e dal procacciamento d’affari, poiché da ciò dipende il trattamento sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.

Di seguito si riportano le principali differenze tra agente di commercio, procacciatore d’affari e mediatore d’affari.

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