Con la seconda edizione del Decreto Sostegno (Decreto “Sostegni-bis”) sono state ulteriormente adeguate alcune tematiche relative ai dipendenti e alle paghe. Di seguito le novità più importanti.
Decontribuzione per turismo e commercio
Come i precedenti Decreti, anche il Decreto Sostegni-bis ha previsto una decontribuzione a favore delle imprese non licenziano fino a fine anno.
    - Condizioni
    
        - Fino al 31/12/2021 non devono essere fatti licenziamenti
 
        - L’azienda deve appartenere ad uno dei settori interessati (turismo o commercio). I codici ATECO esatti per i quali può essere fruita la decontribuzione saranno, probabilmente, pubblicati nelle istruzioni operative dell’INPS ancora in sospeso.
 
    
     
    - Importo del beneficio:
    Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. 
	ATTENZIONE: Al momento mancano sia le istruzioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Il beneficio, dunque, non può ancora essere richiesto e 	compensato. Non appena saranno noti dettagli più precisi, informeremo le aziende interessate.
Contratto di rioccupazione:
Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato, volto ad agevolare l'ingresso dei disoccupati nel mondo del lavoro.
    - Condizioni:
    
        - Il dipendente deve essere disoccupato e dichiarare al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità.
 
        - Deve essere fatto un progetto individuale di inserimento atto a garantire (dopo 6 mesi) l’adeguamento delle competenze professionali della nuova mansione lavorativa. 
 
        - Nei 6 mesi precedenti all’assunzione non devono essere stati fatti dei licenziamenti.
 
    
     
	Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e nel limite di 6.000 €.
	ATTENZIONE: Anche per questo esonero al momento mancano sia le indicazioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Di conseguenza non può ancora 	essere richiesto e compensato.
Divieto di licenziamento
Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, attualmente si applica quanto segue:
    
        
            | 
             Settore 
             | 
            
             Divieto di
            licenziamento fino a 
             | 
        
        
            | 
             Industria ed edilizia  
             | 
            
             30/06/2021, se dopo detta data non viene richiesta la
            CIG ordinaria.  
             
             
            Attenzione: a partire dal 01/07/2021 per detti settori non può
            essere più richiesta la CIG semplificata con causale COVID, ma si può
            richiedere la CIG ordinaria (CIGO) con i motivi previsti (crisi, riorganizzazione,
            fallimento, ecc.). 
             | 
        
        
            | 
             Commercio, turismo, studi professionali e
            artigianato  
             | 
            
             31/10/2021, indipendentemente
            dal fatto che venga utilizzata o meno la cassa integrazione. 
             | 
        
        
            | 
             Eccezioni 
             | 
            
             Come in precedenza, il divieto di licenziamento non si
            applica in caso di chiusura dell'attività, fallimento, licenziamento per
            motivo giustificato o durante il periodo di prova, ecc. 
             |