Coronavirus provvedimenti diritto del lavoro decreto Cura Italia • 2020

20/03/2020

Dal 10 marzo 2020 l'intero territorio italiano è dichiarato zona protetta. Dalla predetta data le persone private e le aziende sono obbligate a seguire comportamenti e restrizioni dettate dal Governo.

Il decreto "Cura Italia" è stato emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è quindi in vigore. Il decreto elenca le misure a sostegno delle aziende e delle persone private. Per la maggior parte delle misure relative al diritto del lavoro sono necessari ancora decreti di attuazione e istruzioni operative (ad es. dell’INPS, delle regioni e delle province)

Questa circolare si occupa esclusivamente degli aspetti relativi al diritto del lavoro.


Cosa si applica alle aziende?

Le aziende per le quali il Governo non ha imposto la chiusura delle attività, sono tenute a far restare a casa i loro dipendenti che, dunque, non sono obbligati necessariamente a recarsi al lavoro. Le opzioni e le misure di supporto finanziario previste per questi casi sono indicate nel seguito del documento.

Le visite ai clienti devono essere evitate, se ciò non è possibile i dipendenti devono dotarsi di autodichiarazione che attesta lo spostamento per lavoro oltre ad una conferma del motivo del servizio.

I tirocini e/o gli stage sono sospesi, lo studio ha già provveduto a comunicare le cessazioni e/o le sospensioni degli stessi agli organi competenti.

Non possono disporsi licenziamenti fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, per motivo oggettivo.


I dipendenti rimangono a casa, quali sono le opzioni?

Il lavoro agile (smart-working) o lavoro da casa deve essere reso possibile ai dipendenti. Qualora lo smart-working non è possibile, il datore di lavoro può disporre delle ferie e/o richiedere eventuali misure di ammortizzazione.

Di seguito trovate una spiegazione delle singole opzioni possibili con l’indicazione dei vantaggi e degli svantaggi:

Descrizione

Vantaggi, svantaggi del dipendente

Vantaggi, svantaggi dell’azienda

Comunicazione a Graber & Partner

Incertezze

Smart Working

Lo smart-working (o lavoro agile) è un modello di lavoro con cui i dipendenti hanno l'opportunità di svolgere il proprio lavoro da casa.

A causa del Corona Virus, lo smart-working può essere "ordinato" dall'azienda senza il consenso del dipendente.

Il dipendente può continuare il suo lavoro da casa e quindi rispettare le norme imposte dal Governo (restare a casa).

La retribuzione continuerà a essere versata normalmente, quindi, la retribuzione netta rimane invariata.

I dipendenti continuano a svolgere il proprio lavoro e possono garantire i servizi.

Le ore effettivamente lavorate e il lavoro svolto possono essere controllati solo in misura limitata. Il rapporto di fiducia tra dipendenti e aziende è un requisito fondamentale.

Oltre alla retribuzione per i dipendenti restano invariati anche i costi per l’azienda.

È necessario presentare una denuncia online per i dipendenti che utilizzano lo smart-working, Vi preghiamo, dunque, di informare immediatamente il Vostro consulente delle paghe.

Non esistono incertezze, le denunce possono essere inviate.

Ferie

Il datore di lavoro ha la possibilità di mettere i propri lavoratori in ferie.

Vengono utilizzate le ferie già maturate e non è necessaria l’approvazione del dipendente.

Una parte delle ferie annuali viene così esaurita, dunque non più disponibile per le vacanze estive.

La retribuzione continuerà a essere versata normalmente, quindi, la retribuzione netta rimane invariata (eccezioni p.es. nel settore dell’edilizia).

In caso di numerose ferie residue del lavoratore, ridurle può essere un vantaggio per le aziende.

I costi mensili delle retribuzioni restano invariati per l'azienda. Per le ferie godute, gli accantonamenti per le stesse si riducono.

Le ferie devono essere segnalate nel foglio delle presenze del mese, come di consueto.

Nessuna incertezza.

Cassa --integrazione, FIS, CIG in deroga

A tutte le aziende si applicano misure di ammortizzazione attraverso le opzioni già esistenti (CIG o fondo di solidarietà FIS) oppure attraverso la CIG in deroga introdotta per tutte le aziende che non sono ancora state coperte.

La richiesta può essere fatta per la sospensione totale del lavoro ma anche per riduzione del orario di lavoro.

Il periodo non lavorato non viene detratto dalle ferie maturate, ma viene pagata solo una parte della remunerazione.

I salari pagati dall’INPS sono limitati. I dipendenti ricevono l'80% del loro salario lordo, tuttavia con un limite di:

€ 1.000 (al lordo delle imposte) con un salario lordo normale di circa € 1.800

€ 1.200 (al lordo delle imposte) con un salario lordo normale superiore a € 1.800.

Vi possiamo calcolare in anticipo la retribuzione dei vostri dipendenti. Per il calcolo contattate il Vostro consulente del personale.

Il periodo viene pagato dall’INPS, l’azienda quindi non sostiene ulteriori costi diretti.

Tuttavia, esiste il rischio che la compensazione salariale non venga autorizzata, in questo caso è l’azienda a sostenere i costi.

Le domande devono essere presentate entro 4 mesi.

Le istruzioni operative dell’INPS non sono ancora state pubblicate (tranne che per le società nella ex "zona rossa). Attualmente, quindi, non è ancora chiaro chi potrà indicare "COVID-19" come motivo e chi dovrà richiedere la cassa integrazione ordinaria.

Inoltre non è chiaro se tutte le ferie maturate fino a questo punto debbano essere godute prima dell'inizio della CIG.

Ancora, varie regioni e province hanno annunciato che forniranno fondi e supporto aggiuntivi. Questi accordi non sono ancora stati pubblicati ad oggi.

Non appena saranno pubblicate notizie in merito, Vi informeremo tempestivamente dei prossimi passi da fare.

Cura dei bambini

Per i dipendenti che sono costretti a restare a casa per la chiusura delle scuole e degli asili dei figli e, che non possono esercitare il lavoro in modalità smart-working o usufruire della CIG, il decreto prevede le seguenti opzioni:

-   Congedo parentale straordinario, o in alternativa

-   Voucher Baby-Sitter

Congedo parentale straordinario:

I genitori di bambini fino a 12 anni di età possono richiedere 15 giorni di congedo parentale extra. La retribuzione in tal caso è pari al 50%. I 15 giorni di congedo extra possono essere richiesti anche dai genitori che hanno bambini dai 12 ai 16 anni di età. In questo caso però il periodo di congedo non è retribuito.

Voucher Baby-Sitter

Per aiutare i genitori con i costi di una babysitter, è possibile richiedere voucher del valore di € 600 al mese.

Il periodo viene pagato dall’INPS. L’azienda non sostiene costi aggiuntivi durante questo periodo.

Il dipendente deve occuparsi personalmente di presentare la domanda. La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS con l'aiuto dei patronati.

La domanda di congedo parentale deve essere inviata insieme all'elenco delle presenze per l’elaborazione corretta delle paghe.

Sia la domanda di congedo parentale straordinario che quella per Voucher baby-sitter devono essere presentate con aiuto di un patronato. Mancano però ancora le istruzioni dell’INPS. Ciò significa che al momento queste domande non possono essere presentate.

Già è chiaro, che le richieste possono essere fatte in modo retroattivo.



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